Riforma lavoro 2012, disoccupazione e Aspi per l’edilizia

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Nell’ambito della Riforma del lavoro del Ministro Fornero, un capitolo importante è dedicato ai sussidi di disoccupazione e alla cosiddetta Aspi, Assicurazione sociale per l’impiego, e per la gestione della disoccupazione, valida anche per le imprese edili e per l’edilizia, tranne nel caso in cui la perdita del lavoro sia dovuta alla chiusura di un cantiere.
Oltre alle novità riguardanti la Partita Iva e i professionisti (leggi anche Riforma del lavoro Fornero, cosa succede alla Partita Iva), quindi, novità in arrivo anche per i lavoratori dipendenti che divengono disoccupati dal 1° gennaio 2013.
Le tradizionali forme di cassa integrazione Cig e Cigs restano nei settori in cui già sono previste; per quanto riguarda i settori privi di cassa integrazione, la Riforma del lavoro impone di costituire Fondi di solidarietà bilaterali.

Già nella giornata di ieri è stata resa nota una Circolare esplicativa sulle procedure da adottare in merito alla Riforma Fornero. Ma, oggi, vediamo più in dettaglio di che cosa si parla quando si parla di Aspi.

Aspi, Assicurazione sociale per l’impiego. Se ne parla all’articolo 2 della Riforma del lavoro del Ministro Fornero (legge 92 del 28 giugno 2012).

Ma che cos’è l’Aspi?
Ai commi 4 e 5 ne viene fornita una definizione precisa: si tratta di un’assicurazione riconosciuta ai lavoratori (anche apprendisti o soci in cooperative) che hanno perso involontariamente la propria occupazione e possono far valer almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nei due anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Viene definito mini Aspi invece il trattamento per i lavoratori che non hanno i requisiti per ottenere l’Aspi (trattamenti di lavoro brevi).

Vengono naturalmente fissati anche i termini entro i quali si può usufruire dell’Aspi. Non si ha cioè più diritto all’Aspi e alla mini Aspi se (commi 40 e 41):
– non si è più disoccupati;
– si inizia un’attività di lavoro autonomo;
– si raggiungono i requisiti per il pensionamento;
– si acquisisce il diritto di assegno di invalidità, a meno che il lavoratore non voglia ricevere l’indennità erogata dall’Aspi.

Nel caso in cui scatti un nuovo rapporto di lavoro subordinato, l’Aspi non viene erogato.
In caso di lavoro autonomo, l’Aspi viene ridotta, se se da tale lavoro deriva un reddito inferiore al limite che consente di mantenere la disoccupazione.

Se per caso si recepisce indennità in eccesso, deve essere restituita.

Commi 1/3. L’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) viene istituita a partire dal 1° gennaio 2013 presso la Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. L’Aspi viene istituita relativamente ai casi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio. Viene esteso l’ambito di applicazione agli apprendisti e ai soci lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato all’interno della cooperativa.

Fino al 31 dicembre 2012, valgono le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (articolo 19 RDL 636/1939).

Ai commi 6/10 si individuano le modalità di calcolo dell’Aspi in rapporto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore negli ultimi due anni.
L’Aspi è:
– pari al 75% della retribuzione mensile se questa non supera, nel 2013, i 1.180 euro al mese;
– pari al 75% di 1.180 euro più il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e i 1.180 euro, se la retribuzione mensile è superiore a questo importo.

C’è un importo massimo erogabile: 1.119, 32 euro al mese.

L’importo del trattamento si riduce al 60% della retribuzione mensile di riferimento dopo sei mesi e al 45% dopo il dodicesimo mese.

Dal 1° gennaio 2016 (e siamo arrivati all’analisi del comma 11), in rapporto ai nuovi eventi di disoccupazione che si verificano a partire dalla stessa data, l’Aspi viene corrisposta:
– ai lavoratori con meno di 55 anni di età, per un massimo di 12 mesi;
– ai lavoratori con più di 55 anni di età, per un periodo massimo di 18 mesi.

A partire da quando viene liquidata l’Aspi?
A decorrere dall’ottavo giorno dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro oppure dal giorno dopo a quello in cui è stata presentata la domanda. Infatti la liquidazione dell’Aspi avviene dietro presentazione della domanda apposita, che deve essere inviata all’Inps via internet entro due mesi dalla data di spettanza.

Mini Aspi
Dal comma 20 al 24 si parla di trattamenti brevi (o mini Aspi). Ai lavoratori che non raggiungono i requisiti richiesti per l’Aspi, dal 1° gennaio 2013, se possono dimostrare di aver lavorato almeno 13 settimane nell’ultimo anno, l’indennità che può essere liquidata si chiama mini Aspi.

Aspi e licenziamento
Dal 1° gennaio 2013, se un lavoratore assunto a tempo indeterminato viene licenziato (o nel caso in cui un rapporto di lavoro di apprendistato viene interrotto, non per dimissioni del lavoratore), il datore di lavoro deve versare all’Inps una somma pari alla metà del trattamento mensile per ogni anno di anzianità negli ultimi tre anni.
In questo contesto, la legge cita un caso particolarmente interessante per noi: solo nel periodo 2013-2015, il contributo per il licenziamento non è dovuto nel settore delle costruzioni edili per chiusura di un cantiere.

A partire dal 1° gennaio 2017 il contributo, in caso di licenziamento collettivo, è triplicato se la procedura di dichiarazione di eccedenza di personale si conclude senza accordo sindacale.

Per quanto riguarda il contenzioso su Aspi e mini Aspi , vale la disciplina del contenzioso previdenziale (legge 88/1989, articolo 26 e 46).

Durata massima dell’Aspi
A seconda dell’anno in cui scatta il licenziamento e dell’età del lavoratore, l’Aspi ha differenti durate massime legali, di seguito espresse in mesi:

Età inferiore a 50 anni
2013 e 2014: 8
2015: 10

Età da 50 a 54
2013, 2014 e 2015: 12

Età pari o superiore a 55 anni
2013: 12
2014: 14
2015: 16

Leggi anche Riforma del lavoro 2012, analisi dei contenuti del decreto

Redazione Tecnica

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