Caduta in condominio. Ne rispondono solo i condomini o è corresponsabile il danneggiato?

A risponderne è il condominio ma non si può escludere una corresponsabilità del danneggiato incauto, tenendo conto della sua età avanzata. Ecco cosa ha deciso il Tribunale

Scarica PDF Stampa

Per la caduta del condomino, causata dal dislivello tra la piattaforma dell’ascensore ed il pavimento di un piano, ne risponde sempre solo il condominio o può ricorrere una corresponsabilità del danneggiato?

La risposta è che ne risponde il condominio ma non si può escludere una corresponsabilità del danneggiato incauto, da valutare, però, tenendo conto della sua età avanzata.

Analizziamo il caso nel dettaglio e vediamo cosa è emerso dalla sentenza n.226 del 22 marzo 2021 del Tribunale di Savona. Il riferimento è l’art. 2051 c.c., mentre per i precedenti giurisprudenziali, si fa riferimento alla Sentenza n. 1000 del primo dicembre 2015 del Tribunale de L’Aquila.

Leggi anche: Infortunio mortale in condominio: quali responsabilità ha l’amministratore?

Caduta in condominio: la vicenda

Un’anziana condomina, entrando nell’ascensore, – a causa del dislivello di circa venti centimetri tra la piattaforma dell’ascensore stesso e il livello di piano – cadeva a terra subendo delle lesioni: di conseguenza chiedeva al Tribunale che fosse dichiarata la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite.

>>> Non perderti gli articoli! Ricevi le nostre news

Il condominio chiamava in manleva la compagnia di assicurazione.

Successivamente i condomini e la terza chiamata si difendevano osservando che la danneggiata – che conosceva lo stato dei luoghi – con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto accorgersi del pericolo. Inoltre i convenuti sottolineavano come il ballatoio condominiale fosse perfettamente illuminato e come l’ascensore fosse di agevole accesso avendo una doppia porta.

Non perderti: Il Superbonus per l’ascensore conviene! Nuovi incentivi e regole

La responsabilità dei condomini

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità (da custodia) del condominio. In particolare il giudice ligure ha notato che il dislivello tra il pavimento dell’ascensore ed il livello di piano non era di pochi centimetri (ipotesi frequente di arresto non ottimale dell’ascensore) ma assumeva dimensioni apprezzabili; di conseguenza, secondo lo stesso giudice, non era facilmente percepibile, soprattutto da una donna in età molto avanzata da cui non poteva esigersi un livello di attenzione pari a quello che si può pretendere da una persona giovane ed in perfetta salute.

>> Superbonus, condomino contrario ai lavori: come fare rivalsa

Alla luce di queste considerazioni, i condomini sono stati considerati responsabili per l’accaduto ma i danni sono stati lievemente ridotti in quanto comunque, per il Tribunale, vi è stata una colpevole disattenzione dell’anziana condomina. Secondo lo stesso giudice la condotta della vittima (poco attenta) è stata concausa dell’evento ex art. 1227 comma 1 c.c. nella misura del 30%.

>> Colonnine di ricarica in condominio, casi pratici di installazione

In ogni caso il condominio è stato condannato a risarcire l’anziana condomina. Tuttavia, il Tribunale ha condannato la terza chiamata (cioè l’assicurazione del caseggiato) a manlevare il condominio. L’anziana condomina avrebbe voluto anche il rimborso delle spese per un viaggio nei Caraibi già prenotato e pagato alla figlia perché, dopo l’infortunio, non era potuta partire: in tal caso, però, non esiste un collegamento causale diretto col sinistro e, quindi, la richiesta è stata respinta.

Potrebbe interessarti: Danni raccordo tubazioni acqua: a carico di chi sono in condominio?

Quanto incide la condotta del danneggiato?

La decisione del Tribunale di Savona è condivisibile se si considera che il condominio è obbligato ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché i condomini o i terzi estranei non subiscano un danno per colpa delle cose comuni (scale, ascensori, tetti, facciate, cortili, ecc.).

Tale responsabilità da custodia è disciplinata dall’articolo 2051 c.c., secondo cui chi ha il potere di controllo e di vigilanza su una cosa risponde dei danni da essa causati, fino al limite del caso fortuito, quando, cioè, il danno derivi da un episodio del tutto imprevedibile e inevitabile, ivi compresa l’eventuale condotta imprudente dello stesso danneggiato.

Potrebbe interessarti il volume

Superbonus e condominio

Maggioranza ridotta per l’approvazione delle delibere in materia di Superbonus.Questa la principale novità in questo scorcio d’anno per quel che riguarda l’attività dell’amministratore di condominio.Nell’ebook, in formato pdf di 71 pagine, una panoramica delle ultime novità.Come nasce un condominioLa gestione con e senza amministratoreLo svolgimento delle assembleeSconto in fattura e cessione del creditoCon il Superbonus aumentano le responsabilità in materia fiscale con la possibilità di cessione del credito o di sconto in fattura, con l’obbligo, per l’amministratore di effettuare preventivamente tutte le verifiche necessarie per la corretta attribuzione delle detrazioni.Particolare attenzione per gli edifici nei quali sono presenti oltre alle unità per uso residenziale immobili commerciali.Al momento per lo svolgimento delle assemblee si conferma la necessità del rispetto delle norme sul distanziamento sociale.Apposite Linee Guida sono state messe a punto per questo dalla Confedilizia.Antonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

Antonella Donati | 2020 Maggioli Editore

15.68 €  13.33 €

Ciò premesso, bisogna ricordare che, in un caso analogo, la Cassazione ha ritenuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e della presenza di una doppia porta di apertura dell’ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto (Cass. civ., sez. III, 22/06/2016, n. 12895).

Il Tribunale di Savona, invece, ha ritenuto che la condotta del danneggiato abbia comunque concorso a causare l’evento (nella misura del 30%), senza però escludere la responsabilità oggettiva del condominio. Questa conclusione è pienamente condivisibile atteso che l’ordinaria cautela deve essere valutata tenendo conto delle condizioni del soggetto al quale è richiesta.

>> Rifare il pavimento del viale di condominio

La condomina danneggiata, infatti, era in precarie condizioni di salute, quasi novantenne ed il dislivello di 15-20 cm non poteva certo ritenersi esiguo in rapporto ad un utente fragile e dalla mobilità ridotta. Spetta in ogni caso al condominio dimostrare la colpa del danneggiato e che la caduta determinata dal dislivello fra il pavimento della cabina dell’ascensore e quello del piano di arresto sia stata causata da un suo comportamento poco attento.

In ogni caso, il fatto di aver affidato la manutenzione dell’impianto ad una ditta non elide la responsabilità per danni a terzi, anche se il condominio può convenire in giudizio l’ascensorista per chiedere di essere da questo manlevato per il risarcimento dei danni che fosse eventualmente condannato a pagare al danneggiato.

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.

Ti consigliamo

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  51.30 €

Preferisci acquistare il Manuale Operativo del Condominio su Amazon? Lo trovi qui

Foto: iStock.com/Saitharn

Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento