Il Superbonus per l’ascensore conviene! Nuovi incentivi e regole

Il 110% vale per tutti gli strumenti di mobilità interna, l’installazione è consentita anche se in assemblea non si raggiunge la maggioranza e non è fondamentale che ci siano anziani o disabili residenti

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Da inizio anno (e grazie alla Legge di Bilancio 2021), è molto più conveniente e facile installare l’ascensore in condominio. In più, se in assemblea non si raggiunge la maggioranza prevista per legge, ogni singolo condomino può procedere direttamente, sempre che l’intervento e il nuovo sistema non vada a compromettere il diritto degli altri di fare uso delle parti comuni dell’edificio.

Quali agevolazioni sono attive? Il Superbonus 110% è la migliore, ma vediamo in dettaglio regole, normativa ed eccezioni, prima di farci fare un preventivo da un tecnico.

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Il Superbonus per l’ascensore conviene! Nuovi incentivi e regole

Premessa utile: l’ascensore è previsto dall’articolo 1117, numero 3, Codice civile tra gli impianti comuni dell’edificio perché destinato, per la sua funzione, al godimento di tutti i condomini, se l’impianto è installato nell’edificio condominiale sin dalla sua costruzione.

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Concetto di bene comune

L’ascensore deve risultare un bene comune anche ai proprietari delle unità immobiliari del piano terra per i seguenti motivi:
valorizza l’intero immobile e
– permette di raggiungere più comodamente le parti superiori comuni, se il regolamento o i rogiti non dispongono altrimenti.

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Nuovo ascensore, quali regole per installarlo?

Cosa succede se si vuole installare l’ascensore in un edificio che ne è sprovvisto? In questo caso costituisce un’innovazione, e la relativa delibera deve essere assunta in assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e almeno due terzi del valore millesimale dell’edificio (Cassazione, 20713/2017).

In generale, tutte le innovazioni utili devono ritenersi permesse, salvo che creino problemi alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

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Deve pagare anche chi non vuole l’ascensore?

No, la decisione della maggioranza non obbliga i contrari a partecipare alla spesa. A pagare è solo chi vuole usufruire del servizio secondo i millesimi di proprietà (Cassazione, 10850/2020).

Non è vietato dunque votare a favore dell’installazione dell’ascensore pur dichiarando di non volerlo usare. Se invece si vorrà usufruire dell’impianto, allora è obbligatorio pagare la quota di spesa dei condomini non aderenti.

Se si cambia idea, è possibile anche in seguito entrare a far parte della comunione rimborsando le spese sostenute dai proprietari dell’impianto, una quota cioè comprensiva del costo dell’installazione e della manutenzione straordinaria eventualmente eseguita negli anni, tenendo presente, da un lato, la svalutazione della moneta e, dall’altro, il minor valore dell’opera per vetustà, uso e obsolescenza.

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Regole per le barriere architettoniche

In questo caso è richiesta la maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno la metà del valore dell’edificio (articolo 1120, comma 2, Codice civile), sempre fatti salvi i limiti in tema di innovazioni pregiudizievoli.

Se poi in assemblea non si raggiunge la maggioranza prevista dalla legge, ciascun condomino può procedere direttamente, in base al diritto che gli deriva dall’articolo 1102 Codice civile in tema di uso particolare del bene comune, senza la necessità di ulteriori pronunciamenti. Sotto tale profilo, l’inservibilità della cosa comune non può consistere nel semplice disagio subito rispetto al nomale uso, ma è costituito dalla sua concreta inutilizzabilità secondo la sua naturale fruibilità. La valutazione è più severa se l’ascensore è installato all’interno dell’edificio, dove il sacrificio che subiscono le dimensioni delle scale o dell’atrio è più sentito.

Esiste in ogni caso un “principio di solidarietà condominiale” che pesa nelle decisioni che i condomini devono assumere quando nell’edificio vivono o transitano disabili o anziani.

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Superbonus e cessione credito

Contrariamente a quanto si pensava in precedenza, Entrate ha confermato la possibilità di cedere il credito anche per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

In linea generale, è possibile beneficiare del Superbonus 110% per i lavori di installazione di ascensori e montacarichi, e per tutti gli strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna di persone con handicap.

Peraltro, la normativa persegue la finalità di consentire la “visitabilità” degli edifici da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi, dato anche che disabili e anziani possono avere relazioni con l’immobile di natura diversa dalla proprietà, ad esempio di locazione o di comodato.

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Redazione Tecnica

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