Quale bonus per le zanzariere? Esempio pratico e istruzioni

Il cosiddetto Bonus Zanzariere, tanto pubblicizzato, non esiste… Si tratta dell’Ecobonus. Ma attenzione: la zanzariera deve risultare schermatura solare, quindi deve avere requisiti precisi, altrimenti sarà impossibile avere agevolazioni

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Il Bonus Zanzariere non esiste: è molto pubblicizzato, ma in realtà non si tratta di un bonus a sé, ed è importante specificarlo ed essere precisi in questo, perché non tutte le zanzariere sono detraibili.

Infatti, quello che viene pubblicizzato come “Bonus Zanzariere” è in realtà semplicemente il caro vecchio Ecobonus, che però, come sappiamo, vale per gli interventi di efficientamento energetico… Cosa c’entrano quindi le zanzariere? Nulla, infatti non possono rientrare in questa agevolazione, a meno che non rispettino specifici requisiti. In quel caso infatti possono essere qualificate come schermature solari, e diventano quindi detraibili con Ecobonus.

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Ecobonus per zanzariere: istruzioni

Quando le zanzariere rispettano alcuni requisiti possono essere qualificate come schermature solari e quindi rientrare nell’Ecobonus. ENEA specifica infatti che “sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.

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Ricordiamo che l’Ecobonus consiste in una detrazione IRPEF, in questo caso del 50%, delle spese totali sostenute, con un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60 mila euro per unità immobiliare. La sgravio fiscale viene recuperato in 10 anni. Possono avere l’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento, a qualsiasi titolo. Vale quindi anche per gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato.

Risultano detraibili anche le spese per la rimozione di eventuali sistemi preesistenti ed altre opere accessorie, e anche l’onorario del professionista eventualmente incaricato per la predisposizione della pratica ENEA, che è obbligatoria (pena la perdita dell’agevolazione).

Ricordiamo che la semplice sostituzione dei componenti (ad esempio il cambio della rete della zanzariera) non è detraibile.

Immobili ammessi alla detrazione

OK agli immobili di qualunque categoria catastale purché esistenti, regolarmente accatastati ed in regola con il pagamento dei relativi tributi. Sì dunque a edifici residenziali, uffici, bar, ristoranti, negozi, alberghi ecc.

Vanno esclusi da questo elenco gli immobili in costruzione o assimilabili (ampliamenti ecc.)

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Requisiti zanzariere per Ecobonus

Le schermature solari, e quindi in questo caso le zanzariere, devono:

  • essere fissate in modo stabile all’edificio, non quindi liberamente montabili e smontabili all’occasione;
  • proteggere una superficie vetrata (finestra, porta vetrata);
  • essere regolabili, ossia permettere all’utente di gestirle in funzione della radiazione solare (alzare/abbassare, aprire/chiudere);
  • rispettare le normative nazionali e locali in materia di efficienza energetica;
  • essere provviste di marcatura CE.

ENEA specifica poi che per le “schermature solari”(ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD, e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST (per le “chiusure oscuranti”, ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle, sono invece ammessi tutti gli orientamenti).

Quando la rete zanzariera è schermatura solare?

Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Nel caso di rete per zanzariere, ENEA le considera schermatura solare a patto che il valore Gtot complessivo tra zanzariera e vetrata sia quindi uguale o inferiore a 0,35. Prova a visualizzare il valore in questa tabella di riferimento.

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Spese detraibili

Si può beneficiare del bonus zanzariere sulla posa delle schermature solari portando in detrazione le spese effettivamente sostenute per:
– la fornitura e la posa di sistemi di schermatura e/o di chiusure tecniche oscuranti;
– l’eventuale smontaggio e dismissione delle vecchie schermature;
– opere provvisorie ed accessorie;
– prestazioni professionali necessarie alla realizzazione delle opere e della documentazione tecnica occorrente.

Esempio pratico

Facciamo un esempio per capire come conteggiare la detrazione, che avviene con quote di pari importo per un periodo di 10 anni.

COSTO TOTALE SOSTENUTO: 3000 €
DETRAZIONE TOTALE : 3000 € x 50% = 1500 €
DETRAZIONE ANNUALE: 150 €/anno per 10 anni

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Bonus per zanzariere: invio documentazione ENEA

Trattandosi di fatto di Ecobonus, per accedere alla detrazione per l’installazione di zanzariere è necessario inviare a ENEA i dati dell’intervento >> Più informazioni in questo articolo

La comunicazione all’ENEA, che è quindi obbligatoria (pena la perdita dell’agevolazione) deve essere effettuata entro 90 giorni del termine dei lavori o dall’avvenuto collaudo degli stessi.

La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente)

Documentazione da conservare

LATO TECNICO

Certificazione del fornitore, del produttore o dell’assemblatore che attesta il rispetto dei requisiti per ottenere il bonus zanzariere.
Originale della documentazione firmata e inviata via web all’ENEA.
Schede tecniche dei componenti.

LATO AMMINISTRATIVO 

Fatture che riguardano le spese effettivamente sostenute.
– Ricevuta del bonifico bancario o postale avente come causale il riferimento corretto, il numero e la data della fattura, i dati di chi richiede la detrazione e quelli del beneficiario del bonifico.
– La ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (ovvero il codice Cpid) che garantisce la trasmissione della documentazione.

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Foto: iStock/nortonrsx

Redazione Tecnica

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