Immobile al grezzo? No superbonus

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Sembra banale ma non lo è affatto: per poter usufruire del Superbonus l’immobile deve essere esistente.

Stiamo parlando delle unità immobiliari che risultano accatastate con la categoria F/3, ovvero di quei fabbricati che essendo ancora in corso di costruzione restano fuori dalla super agevolazione.

Questo punto è oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che nella risposta n.174/2021 analizza il caso di applicazione Superbonus per interventi “trainanti” e “trainati” su un edificio condominiale composto anche da unità immobiliari di categoria catastale F/3.

L’edificio in questione su cui effettuare gli interventi è costituito da cinque piani fuori terra ed è composto da 18 appartamenti e 3 magazzini di cui 5 appartamenti (due al piano 4°, uno al piano 3° e 2 al piano 1°), risultano “al grezzo” e accatastati nella categoria F/3.

Per specificare meglio cosa si intende per grezzo, gli appartamenti:

  • ai piani 3° e 1°, hanno sia le tamponature esterne sia interne e gli intonaci esterni sono finiti;
  • al piano 4° gli intonaci interni sono solo sbruffati e sono privi di impianti, finestre, infissi interni e pavimentazioni.

Vediamo quali sono i quesiti posti all’Agenzia sul caso e le relative risposte.

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Immobile al grezzo? No superbonus. Ecco perché

I quesiti posti all’Agenzia delle Entrate e le relative risposte sono di seguito analizzati.

  1. La presenza di immobili di categoria F/3 preclude la possibilità al condominio di accedere alle agevolazioni previste per il cd. Superbonus?

Nella risposta n. 174/2021 si legge che la presenza delle cinque unità immobiliari accatastate nella categoria F/3 non preclude la possibilità al condominio di accedere al Superbonus considerato che le restanti unità immobiliari, di natura residenziale, hanno diversa categoria catastale.

Nel rispetto delle condizioni di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate per l’involucro, con l’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio esistente, senza considerare le unità in corso di costruzione.

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È invece preclusa la fruizione del Superbonus, per interventi eseguiti su unità immobiliari F/3 in quanto si parla di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari esistenti. Difatti per poter accedere alla super agevolazione è condizione indispensabile che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici esistenti dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale (ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico), non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Va poi ricordato che la F/3 è una categoria provvisoria, della quale fanno parte gli immobili in attesa della definitiva destinazione (senza attribuzione di rendita catastale). Queste non sono definibili quali unità “esistenti” di natura residenziale, essendo ancora in corso di costruzione.

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  1. Le unità partecipano o meno alla formazione dell’importo complessivo di spesa ammissibile ai fini delle agevolazioni previste?

Le cinque unità immobiliari categoria F/3 “Fabbricati in corso di costruzione”, non partecipano alla formazione della spesa massima ammissibile ai fini delle agevolazioni per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano lo stesso involucro (intervento trainante) poiché va tenuto conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori.

Pertanto il condominio potrà beneficiare, per gli interventi di efficientamento energetico (trainanti e trainati), della detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione di 13 unità immobiliari, con esclusione delle unità F/3.

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  1. Possono essere eseguite, sulle unità F/3, gli interventi trainati previsti all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 per l’efficientamento energetico?

No. Le unità non possono usufruire delle detrazioni relative ad altri interventi trainati di efficientamento, peraltro non collegate ad un intervento trainante ammissibile.

>> Scarica la risposta n.174/2021 dell’Agenzia delle Entrate <<

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