Superbonus false dichiarazioni impianti. Quando il tecnico commette reato

I professionisti che attestano asseverazioni infedeli Superbonus 110% sono soggetti a sanzioni, così come previsto dal DL Rilancio, inoltre possono incorrere nel reato di falso in certificazione amministrativa.

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Il verdetto della sentenza n. 5896/2021 è chiaro: la Corte di Cassazione riconosce la responsabilità penale del tecnico direttore dei lavori che ha asseverato nella relazione tecnica ex Legge 10 un falso intervento sugli impianti.

Ma andiamo per gradi e vediamo cosa è stato stabilito dalla sentenza in questione. Prima però è necessario fare una premessa su superbonus 110% e false dichiarazioni, ricordando che per accedere alla maxi agevolazione è necessario produrre una serie di documenti di tipo tecnico e amministrativo che attestano la regolarità dei lavori svolti, tra i quali la relazione sull’impianto termico.

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I professionisti che attestano asseverazioni infedeli Superbonus 110% sono soggetti a sanzioni, così come previsto dal DL Rilancio, inoltre possono incorrere nel reato di falso in certificazione amministrativa (art. 481 c.p.) così come accaduto per l’imputato oggetto della sentenza.

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False dichiarazioni

Nella sentenza n. 5896/2021, si legge che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un geometra avverso una sentenza la quale lo aveva riconosciuto responsabile del reato di falso di una certificazione amministrativa (art. 481 c.p.), condannandolo anche al pagamento di tremila euro.

La condanna arriva a causa di false dichiarazioni attestate con la relazione tecnica di un impianto termico, prevista dalla legge 10/1991, dove veniva asseverato contrariamente al vero, che l’impianto di riscaldamento non era stato modificato.

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Inoltre, si legge nella sentenza che il giudice non ha ritenuto grossolano il falso (cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall’inesistenza dell’oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. “inutile”, nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria).

Questo perché l’art. 28 della legge n. 10/1991, in vigore al tempo del fatto, prevedeva la presentazione presso la pubblica amministrazione di una relazione tecnica in osservanza alle normative in materia di certificazioni energetiche.

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La falsa dichiarazione del tecnico ha ingannato l’amministrazione comunale e per questo motivo il Tribunale ha affermato la responsabilità penale dell’imputato. Si aggiunge alla questione anche l’aspetto relativo all’abilitazione del geometra che non solo asseverava la mancata esecuzione di lavori, che invece erano stati eseguiti, ma in più risultava non abilitato all’esecuzione degli stessi.

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Tecnico non abilitato a specifici lavori

Per la Corte di appello, il ricorrente, in qualità di geometra, non era abilitato ad occuparsi di questioni relative agli impianti termotecnici previsti dalla legge n. 10/1991, ma, in qualità di direttore dei lavori, dichiarava al comune, nella relazione ex Legge 10, contrariamente al vero, che tra le opere svolte non vi fosse stata la modifica dell’impianto di riscaldamento.

Si legge nella sentenza che tra le competenze dei geometri rientrano le modeste costruzioni, e che per essere così definite occorre valutare la struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono comportare la soluzione di problemi particolari che sono in capo a professionisti di rango superiore.

In conclusione la falsa dichiarazione, da parte del tecnico, della mancata modifica dell’impianto di riscaldamento relative a modeste costruzioni civili, per le quali il geometra era abilitato, ingannava il Comune e da qui la responsabilità penale dell’imputato.

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Redazione Tecnica

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