Documentazione Super Ecobonus: guida su cosa produrre e presentare

Qual è la documentazione tecnica e amministrativa da trasmettere ad ENEA e da conservare? Quali gli adempimenti in caso di cessione del credito o sconto in fattura? Tutto in questa guida riassuntiva.

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La nota di chiarimento ENEA dell’11 marzo 2020 raccoglie tutte le informazioni utili sulla documentazione Super Ecobonus da trasmettere ad ENEA, da conservare a cura del beneficiario dell’agevolazione e cosa è necessario produrre ai fini dell’opzione per la cessione del credito.

Nel documento ENEA, prodotto dal Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica (DUEE) e dal Laboratorio Supporto Attività Programmatiche (SPS-SAP) viene spiegata quale è la documentazione tecnica, la documentazione amministrativa da presentare e gli adempimenti in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

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Recentemente ENEA ha prodotto anche documenti dedicati al Computo Metrico e asseverazione contenenti chiarimenti sempre in ottica di Eco e Super Ecobonus, ne abbiamo parlato meglio in questo articolo >Computo metrico e asseverazione. Ecco le note di chiarimento ENEA per Eco e Super Ecobonus <

Vediamo adesso nel dettaglio cosa contiene il documento ENEA che approfondisce quale tipo di documentazione è necessaria per poter accedere all’agevolazione Super Ecobonus, distinguendo quella tecnica da quella amministrativa.

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Documentazione Super Ecobonus di tipo tecnico

Tra la documentazione Super Ecobonus di tipo tecnico è utile fare una distinzione tra quella da trasmettere ad ENEA e quella che invece resta al beneficiario dell’agevolazione.

Da inviare ad ENEA

L’asseverazione è il documento che deve essere redatto dal tecnico abilitato così come disciplinato dal Decreto 6 agosto 2020. Questa va trasmessa a Enea attraverso il Portale SuperEcobonus 110%. Gli allegati obbligatori da caricare sul portale sono:

  • APE convenzionale ante operam;
  • APE convenzionale post operam;
  • polizza assicurativa con massimale adeguato;
  • fatture delle spese sostenute computo metrico.

Ricordiamo che sul sito ENEA è possibile creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie alla fine dei lavori e quando si procede con la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%.

>> Superbonus, il proprietario può asseverare da sé la pratica

A cura del beneficiario

Rientrano tra i documenti da conservare a cura del beneficiario Super Ecobonus:

  • asseverazione completa degli allegati obbligatori redatta e firmata da un tecnico abilitato, ai sensi art. 119, comma 13, punto a) DL 34/2020, attestante il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità dei costi e riportante i codici IDA e ASID.
  • Stampa in originale della «Scheda Descrittiva» degli interventi, riportante il codice CPID, assegnato dal Portale Super Ecobonus 110%, firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto beneficiario.
  • Copia della relazione tecnica, di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. (ex Legge 10/91) o provvedimento regionale equivalente. Ricordando che a seconda della data di inizio dei lavori è necessario tenere presente le seguenti indicazioni:
    • antecedente al 06/10/2020 – la relazione ex Legge 10 va prodotta, laddove richiesta dall’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e dal DM 26/06/2015 «Requisiti Minimi»;
    • a partire dal 06/10/2020 – la relazione ex Legge 10 è sempre obbligatoria per gli interventi di SuperEcobonus, ai sensi del DM 06/08/2020, art. 6, comma 1, lett. a.
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni nello stato finale e con tutti i servizi energetici presenti nella situazione post intervento, in conformità al DM 26/06/2015 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (o legge regionale equivalente).
  • Nel caso degli interventi sull’involucro opaco e trasparente: schede tecniche dei materiali, dei componenti/sistemi edilizi e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (nota di chiarimento). Nel caso di intervento trainante di coibentazione dell’involucro, anche certificazione CAM e caratteristiche dei materiali isolanti.
  • Nel caso di interventi sugli impianti di climatizzazione invernale: schede tecniche dei nuovi generatori di calore e, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Si rimanda al Vademecum specifico relativo alla tecnologia utilizzata.
  • Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 nel caso di interventi riguardanti gli impianti.

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Documentazione Super Ecobonus di tipo amministrativo

Rientrano tra i documenti:

  • titolo edilizio, ove richiesto, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (SCIA, CILA ecc.).
  • Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi riguardanti le parti comuni condominiali (cfr. DM 06/08/2020, art. 6, comma 1, lett. f; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, pag. 44).

> Scarica la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020 <

  • Dichiarazione di consenso da parte del/la proprietario/a per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile (cfr. DM 06/08/2020, art. 6, comma 1, lett. f).
  • Fatture relative alle spese sostenute ovvero certificazione delle somme corrisposte dal condòmino per gli interventi sulle parti comuni (cfr. DM 06/08/2020, art. 6, comma 1, lett. f; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, pag. 44).
  • Ricevuta dei bonifici «parlanti» bancari o postali (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, pag. 41).
  • Stampa della e-mail ricevuta dall’ENEA contenente il codice ASID che costituisce ricevuta che l’asseverazione è stata trasmessa.

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Documentazione Super Ecobonus cessione del credito o sconto in fattura

In questo caso è necessario, solo ai fini dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura il visto di conformità (art. 119, comma 11, DL 34/2020) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità come ricorda ENEA, è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, paragrafo 8.1).

>> Scarica la nota ENEA sulla documentazione Super Ecobonus <<

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