Superbonus 110% unità collabente. L’APE iniziale è necessaria?

Vediamo cosa risponde l’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di usufruire o meno della Super agevolazione e se l’APE iniziale è necessaria in caso di edifici in stato di abbandono.

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Sul tema c’è una risposta dell’Agenzia delle Entrate (n.161 – 8 marzo 2021) che fornisce chiarimenti sul quesito posto da un contribuente che intende fruire dell’agevolazione Superbonus 110% prevista dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 per la ristrutturazione di un’unità collabente soggetta a vincolo paesaggistico.

Il proprietario dell’immobile vorrebbe realizzare un cappotto termico, utilizzando mattoni termici portanti e/o un cappotto interno, inoltre è intenzionato ad installare una caldaia a biomassa e il relativo impianto di riscaldamento radiante oltre a prevedere l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici.

Per le altre spese non espressamente menzionate sempre relative alla ristrutturazione e manutenzione del manufatto, il proprietario dell’unità collabente chiede di poter beneficiare della detrazione del 50%.

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Si tratta di un immobile accatastato con la categoria F/2 allo stato rustico gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, con annesso un terreno agricolo, privo di qualsiasi infisso con muri interni e perimetrali fatiscenti e semidiroccati.

Inoltre date le condizioni di abbandono non è possibile individuare e giustificare la tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente riconducibile a stufe a legna/gas o un caminetto.

Dato lo stato di abbandono in cui versa l’immobile, il contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate di non dover procedere alla redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) iniziale del manufatto ma di redigere l’APE a fine intervento per certificare la classe di efficienza raggiunta.

Vediamo cosa risponde l’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di usufruire o meno della Super agevolazione e se l’APE iniziale è necessaria o meno in caso di unità collabenti.

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Superbonus 110% l’unità collabente rientra?

Le categorie catastali fanno la differenza. Entrate specifica che è possibile fruire del Superbonus 110% anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 attribuita alle unità collabenti a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, così come specificato al comma 15-bis dell’articolo 119 che esclude dall’agevolazione Superbonus gli immobili residenziali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

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Nella risposta di AE si legge che Eco e Sisma bonus incrementati al 110% spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, questi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

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In caso di unità collabente è necessaria l’APE iniziale?

Su questo punto l’Istante ritiene di non dover procedere alla redazione dell’attestato di prestazione energetica – APE iniziale del manufatto dato lo stato disastroso in cui si trova l’edificio, ma di procedere con la sola redazione dell’APE a fine intervento per certificare la classe di efficienza raggiunta.

L’Agenzia delle Entrate ricorda a proposito che ai sensi del comma 3 dell’ articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di risparmio energetico devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, e dove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

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Nella riposta n. 161 dell’8 marzo 2021 viene ricordato che gli edifici possono essere privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 119, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

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Quindi il proprietario dell’immobile collabente in questione è esonerato dal produrre l’APE?

La risposta è affermativa purché sussista l’ipotesi che per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) venga dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. Su parere di ENEA l’Agenzia delle Entrate specifica che in tale ipotesi, l’Istante è esonerato dal produrre l’APE iniziale.

>> Scarica la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.161 <<

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