Superbonus relazione ex Legge 10: spese agevolabili e documenti da allegare

Le spese professionali di redazione sono agevolabili? Quali sono gli allegati obbligatori? Nell’articolo le risposte sulla relazione tecnica ex Legge 10 da allegare alle asseverazioni Superbonus.

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La relazione tecnica detta anche relazione ex Legge 10, introdotta con la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 poi successivamente soggetta a modifiche e aggiornamenti, rientra tra la documentazione che deve essere prodotta dal tecnico abilitato relativamente agli interventi Superbonus 110%.

Ricordiamo che la relazione ex Legge 10 con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, subisce un adeguamento agli schemi che passano da uno a tre, difatti prima dell’entrata in vigore del d.m. 26/06/2015, la relazione tecnica presentava un unico schema, così come stabilito nell’allegato E del d.lgs. 192/2005.

Attraverso la relazione ex legge 10 viene dimostrato che l’edificio oggetto di intervento rispetta i parametri, le prescrizioni e le caratteristiche relative al contenimento dei consumi energetici. Ovvero risponde ad una serie di prescrizioni relative all’involucro edilizio (murature, infissi, solai) e agli impianti termici (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria), oltre ad essere dotato di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Va precisato che la redazione della ex Legge 10 da parte di un tecnico abilitato, rientra tra le spese professionali da sostenere relativamente agli interventi che godono dell’agevolazione Superbonus 110%. Ma le spese legate alla sua stesura sono detraibili?

Prima di approfondire la questione, vediamo di seguito dove si parla della relazione ex Legge 10, facendo riferimento al Decreto Relazioni Tecniche (d.m. 26/06/2015), all’interno del decreto requisiti tecnici che insieme al decreto asseverazioni (Gazzetta n.246 del 5 ottobre 2020) ha dato piena attuazione al Superbonus.

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Superbonus relazione ex legge 10 e decreto requisiti tecnici e asseverazioni

La relazione ex Legge 10 viene citata all’interno dell’articolo 2 al comma 2 del Decreto del 6 agosto 2020, che definisce i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cosiddetto Ecobonus.

In questo caso viene precisato che le tipologie di interventi soggetti ad Ecobonus (elencati dal punto iv al punto vii lettera b) del comma 1 del decreto 6 agosto 2020) possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.

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Il riferimento alla relazione ex Legge 10 si trova anche al comma 5 dello stesso decreto dove viene precisato che gli interventi in riferimento all’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio sono inseriti nella relazione tecnica ex legge 10.

Si parla di ex Legge 10 anche all’interno delle asseverazioni, nello specifico nei due allegati (Allegato 1 e Allegato 2) all’interno dei quali il tecnico dovrà asseverare il deposito della relazione presso l’ufficio competente comunale comprensiva degli allegati (l’elenco è di seguito indicato).

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Superbonus relazione ex legge 10: le spese professionali di redazione sono agevolabili?

La risposta è si. Rientrano tra le spese detraibili Superbonus 110% quelle relative alle prestazioni professionali, quali per esempio, la redazione della relazione tecnica ex Legge 10, il rilascio degli APE, delle asseverazioni, progettazione, direzione lavori, ecc…

E a proposito di spese professionali e relazione x Legge 10, recentemente ENEA ha emesso due brevi guide su Computo Metrico e Asseverazioni >> Qui tutte le info << dove precisato che il computo metrico da allegare deve essere unico e contenere specifiche voci, ovvero:

  • i costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • i costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
  • le spese professionali per la realizzazione dell’intervento, come ad esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica (ai sensi dell’art. 8, comma 1, d. lgs. 192/05 “ex Legge 10/91”), elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento;
  • le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

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Relazione ex legge 10: quali sono gli allegati obbligatori?

Come abbiamo già accennato sopra alla relazione tecnica è obbligatorio allegare alcuni documenti comprovanti quanto è dichiarato nella stessa, ovvero:

  • piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi. Questa tavola deve permette di individuare in maniera univoca la tipologia degli elementi costruttivi attraverso l’inserimento di un codice che riporta, attraverso riferimenti, alle schede con la stratigrafia e i dati dei vari elementi costruttivi (es. M1 per le muratura di tompagno);
  • prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli elementi costruttivi. Come per la tavola precedente anche in questa è necessario individuare con un codice i singoli elementi costruttivi;
  • elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari;
  • schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all’analoga voce del paragrafo ‘Dati relativi agli impianti punto 5.1 lettera i’ e dei punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 della relazione;
  • tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei componenti opachi dell’involucro edilizio con verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali. Si tratta delle tabelle o schede che descrivono gli elementi costruttivi individuati nelle tavole a) e b). All’interno di queste schede deve essere rappresentata l’analisi relativa alla formazione di condensa interstiziale e al rischio di formazione di muffe soprattutto in corrispondenza di ponti termici;
  • tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro edilizio e della loro permeabilità all’aria.
  • schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza.

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Redazione Tecnica

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