L’architetto direttore dei lavori nei contratti d’appalto pubblici e privati

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Di questi tempi le professioni tecniche, come quella dell’architetto, sono spesso oggetto di controversie in materia di responsabilità professionale. In particolare si fa riferimento al concetto di “colpa professionale” elaborato dalla giurisprudenza, inizialmente con riguardo alle professioni mediche e poi esteso a quelle tecniche. Fatta questa premessa, è importante delineare come viene trattata la responsabilità dell’architetto che assume la qualifica di direttore dei lavori nell’esecuzione di contratti d’appalto pubblici e privati.

Come sappiamo, ci sono stati recenti interventi in materia di appalti che hanno portato alla redazione di un nuovo codice con il decreto legislativo numero 50 del 2016. L’oggetto della materia è assai ampio e complesso e il legislatore ha cercato di coordinarlo con la disciplina del settore che più con esso deve rapportarsi, ovvero il settore dell’edilizia. Per completare il quadro normativo, segnaliamo la revisione della disciplina del codice con le linee guida dettate dall’Anac sulla direzione dei lavori.

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Il direttore dei lavori è una figura di fondamentale importanza, alla quale sono attribuite una vasta serie di responsabilità e doveri. Questi infatti deve coordinare figure e competenze durante tutta la fase di esecuzione dei lavori. Funge inoltre da supporto e accompagnamento del progetto dedotto nel contratto d’appalto, dovendo rilevare tempestivamente la presenza di irregolarità nello svolgimento dei lavori in modo da poter ristabilire l’equilibrio in tempo utile. Svolge in autonomia le proprie funzioni pur trovandosi spesso affiancato da ulteriori figure operative, che coordina e istruisce.

Il direttore dei lavori negli appalti pubblici

Vediamo come viene nominato il direttore dei lavori e che ruolo svolge nell’appalto pubblico. Nell’esecuzione di un appalto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, l’articolo 101 del decreto legislativo numero 50 del 2016 afferma che la stazione appaltante deve individuare un direttore dei lavori da affiancare al responsabile unico del procedimento che dirige lo svolgimento delle prestazioni. Il direttore dei lavori deve svolgere nello specifico attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile avvalendosi, in base alla complessità dei lavori, di altri direttori operativi.

L’obiettivo che deve raggiungere nel ricoprire tale posizione è che il lavoro venga svolto a regola d’arte secondo la conformità del progetto dedotto nel contratto. Dunque possiamo affermare che, nell’esecuzione di appalti pubblici, il direttore dei lavori individuato in un professionista esterno alla pubblica amministrazione committente riveste un ruolo ausiliario rispetto alla stessa e la indirizza sugli aspetti prettamente tecnici. La Corte di Cassazione ha precisato come il libero professionista incaricato alla direzione dei lavori “deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato amministrativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa”.

Per l’attività di controllo che esercita durante lo svolgimento dei lavori, il direttore deve verificare costantemente che l’attività svolta dall’appaltatore sia eseguita con regolarità e pertanto, afferma sempre la Cassazione, “il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore”.

Per un approfondimento sulla disciplina dei contratti d’appalto pubblici e privati suggeriamo le guide legali dell’avvocato Tassitani Farfaglia sul sito Consulenza Legale Italia.

Il direttore dei lavori negli appalti privati

La figura del direttore dei lavori è invece eventuale nell’appalto privato. La sua nomina spetta alla libera scelta delle parti, committente e appaltatore, in fase di stipulazione del contratto. Da questa ne deriva l’affidamento allo stesso dei poteri di controllo che gli sono attribuiti dalla legge. Non c’è alcuna previsione normativa, infatti, che imponga la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori che coordini, diriga e controlli contabilmente l’esecuzione dei lavori come previsto per l’appalto pubblico. La normativa, tuttavia, impone che, se il completamento di un’opera è subordinato all’approvazione di un tecnico, sia necessaria l’individuazione di un direttore dei lavori utile al rilascio delle autorizzazioni.

Per quanto attiene al tema della responsabilità del direttore dei lavori nell’appalto privato, le obbligazioni da questi assunte non sono di risultato quanto di attività o mezzi e pertanto egli assume la responsabilità tecnica dell’opera, dell’impostazione del cantiere e dei tempi di costruzione. La normativa di riferimento per la responsabilità del direttore dei lavori nell’appalto privato dunque è quella del codice civile sulla responsabilità del prestatore d’opera (articolo 2236 codice civile) e sulla diligenza dell’adempimento (articolo 1176 codice civile).

Redazione Tecnica

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