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Deroga contributo minimo Inarcassa, quest’anno puoi richiederla fino al 31 luglio

Per dare tempo agli iscritti di valutare la scelta previdenziale più adatta alla propria situazione Inarcassa ha deciso di posticipare il termine per richiedere o revocare la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo

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Anche quest’anno – come tutti gli anni dal 2014, anno in cui è stata approvata la norma – Inarcassa dà la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva (per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell’arco della vita lavorativa) per chi prevede di conseguire nel 2021 un reddito professionale inferiore a 16.276 euro (nel 2014 il limite era stato fissato a 15.690 euro).

Questi professionisti possono quindi presentare online una dichiarazione e non versare il contributo minimo soggettivo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2022. Quest’anno, “per dare tempo agli iscritti di valutare la scelta previdenziale più adatta alla propria situazione in relazione ai requisiti che saranno definiti dal decreto di esonero“, Inarcassa ha stabilito di posticipare al 31 luglio il termine per richiedere o revocare la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo, solitamente fissato al 31 maggio.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

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Deroga contributo minimo Inarcassa, i requisiti

Per richiedere la deroga è necessario collegarsi all’area riservata di Inarcassa On Line (al menù Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo) ed inviare la domanda entro e non oltre il 31 maggio luglio. Questi i requisiti da possedere:

– essere iscritto a Inarcassa al momento della richiesta (nel caso di iscrizione successiva al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione);
non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
non usufruire della riduzione per i giovani under 35;
non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi: il piano di rateizzazione decadrà, le rate già versate andranno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andranno corrisposti al 30 settembre.

Deroga contributo minimo Inarcassa, gli effetti

Se l’ammontare del reddito che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre), sarà davvero inferiore a 16.276 euro, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre successivo. Se invece sarà uguale o superiore, verrà generato un MAV di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto.

Se, infine, la dichiarazione dei redditi non venisse presentata entro il 31 dicembre la deroga sarà automaticamente revocata, con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Previdenza 2012.

Servizi di assistenza e contributi

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti tutti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) e la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

La deroga, però, determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione, che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata. Inarcassa porta questo esempio: “a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2017, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 x 14,50% = 725 euro, per cui l’anzianità sarà pari a 116 giorni anziché 365 [(725/2.280) x 365 gg.]”.

Si potranno eventualmente integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi, e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria).

Guida fiscale per il professionista tecnico

Guida fiscale per il professionista tecnico

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.

La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.

Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.

A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).

I temi affrontati sono:

1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi
2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”
3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista
4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto
5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi
6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi
7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi
8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario
9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi
10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.

Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

Leggi descrizione
Renzo Semprini Cesari, 2019, Maggioli Editore
12.90 € 10.97 €

Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com


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