Come aprire la Partita IVA da Architetto e come fare le fatture

Lisa De Simone 22/01/20
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Avviare l’attività professionale da architetto richiede, come prima cosa, l’apertura della partiva IVA. Un’operazione semplice e che può essere fatta tranquillamente online, a patto di essere registrati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per poter procedere, però, occorre per prima cosa stabilire quale regime fiscale si intende utilizzare, ossia il regime IVA ordinario o il forfettario. Solo dopo questo passo l’Agenzia potrà attribuire la partita IVA. Ecco come fare per aprire la partita IVA da architetto, passo dopo passo.

Il codice ATECO

Per richiedere la partita IVA occorre compilare il modello AA9/12 reperibile sul sito delle Entrate. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. Il modello va presentato:

  • in duplice copia direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal proprio domicilio fiscale;
  • in unica copia per raccomandata, allegando una fotocopia di un documento d’identità, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
  • per via telematica da parte dei sorgetti registrati al sito delle Entrate, direttamente o tramite intermediari. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia.

Nel modello occorre riportare il codice ATECO che identifica l’attività che si intende svolgere. Nel caso degli architetti si tratta del codice 71.11 relativo a progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio. Per l’attività di arredamento d’interni è invece previsto il codice 74.10. Nel modello occorre indicare il codice che si riferisce all’attività che si intende esercitare in via prevalente con riferimento al volume di affari, quindi l’attività che si presuppone farà registrare i maggiori incassi (non occorre però riportare nel modulo il guadagno presunto).

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Flat Tax per nuove attività

Chi è all’inizio dell’attività, ossia chi apre la partita IVA per la prima volta, avrà tutta la convenienza ad optare per il regime forfettario. Per i primi cinque anni, infatti, è possibile approfittare della flat tax al 5% quando si rispettano i requisiti richiesti per l’accesso nel regime. In dettaglio le norme stabiliscono che per poter applicare la flat tax ridotta:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della partita IVA, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una semplice prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedente corrisponda ad un periodo di praticantato obbligatorio);
  • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del nuovo regime deve risultare pari a non più di 65 mila euro.

L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito in dettaglio che si ha una mera prosecuzione e quindi non è possibile l’applicazione dell’aliquota ridotta in caso di:

  • attività di lavoro dipendente svolte in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato cessato volontariamente per accedere al regime agevolato;
  • rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa svolti per un periodo di tempo superiore ai 18 mesi;
  • sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente.

Quanto invece al requisito dei tre anni, eventuali precedenti attività debbono essere cessate anteriormente all’inizio del triennio solare che precede l’inizio della nuova attività. Per quel che riguarda invece la partecipazione a società di persone, poiché il presupposto per l’esclusione dal regime è lo svolgimento effettivo di un’attività, nel caso di partecipazione a società inattiva, il limite temporale non trova applicazione, proprio per la mancanza dell’attività stessa. Quindi, non occorre tener conto del limite temporale dei tre anni precedenti in caso di partecipazione a società inattive; partecipazione a società con apporto di solo capitale; partecipazione a società con apporto di solo lavoro.

Chi ha i requisiti per applicare il regime forfettario dovrà barrare la casella “Regime fiscale agevolato”. Questa casella va barrata anche da chi non ha i requisiti per le nuove attività ma rispetta comunque i parametri per poter applicare il regime forfettario.

Approfondisci nell’articolo Regime Forfettario Architetti, come funziona e quando conviene

Come fare le fatture

Chi opta per il regime forfettario non è obbligato alla fatturazione elettronica, tranne nel caso in cui si tratti di prestazioni verso la Pubblica Amministrazione. Nel regime ordinario, invece, la fatturazione elettronica è sempre obbligatoria anche se è necessario consegnare al cliente persona fisica una copia della fattura stessa.

Per chi è nel regime ordinario le fratture dovranno quindi essere predisposte con il sistema utilizzato per il formato elettronico che indica i dati da inserire voce per voce. Indipendentemente dal soggetto che emette la fattura e dal tipo di partita IVA, la fattura presenta sempre gli elementi tipici indicati all’art. 21 del DPR. N.633/1972, ovvero:

  1. I propri dati: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo completo, numero di partita IVA e codice fiscale
  2. L’indicazione “Fattura” e il numero progressivo;
  3. La data di emissione;
  4. I dati identicativi del cliente: ragione sociale o nome e cognome, indirizzo completo, codice fiscale, numero di partita IVA;
  5. Descrizione della prestazione;
  6. Importo dovuto;
  7. Rivalsa contributiva;
  8. L’IVA dovuta (il 22% sul totale dei punti 6 e 7);
  9. Il totale del documento (corrispondente al netto da incassare se non va applicata la ritenuta d’acconto);
  10. La ritenuta d’acconto del 20% sul totale del documento;
  11. Il netto a pagare (punto 9 meno punto 10)

Possibile riportare in fattura anche eventuali spese anticipate per conto del cliente o l’ammontare dell’eventuale rimborso chilometrico richiesto per attività effettuata fuori sede, se prevista. Su queste somme non sono dovute né IVA né ritenuta d’acconto, né rivalsa previdenziale.

I contribuenti nel regime forfettario invece dovranno indicare solo l’importo del compenso, l’importo dei contributi previdenziali dovuti a titolo di rivalsa dal cliente e la dichiarazione che la prestazione è esclusa dall’IVA in quanto soggetta ad imposta sostitutiva. I contribuenti forfettari sono anche esclusi dall’applicazione della ritenuta d’acconto. Trattandosi di operazioni escluse dall’IVA, invece, sulle fatture da consegnare al cliente è necessario applicare il bollo di 2 euro in tutti i casi in cui la prestazione è di importo superiore a 77,47 euro.

Approfondisci nell’articolo Obbligo Fattura Elettronica Architetti a partita IVA, la guida

La fattura proforma

Nel caso di professionista soggetto ad IVA, l’imposta deve essere versata alla fine del trimestre di riferimento, a prescindere dal fatto che sia o meno avvenuto il pagamento da parte del cliente. Per evitare di pagare l’imposta prima di aver incassato i soldi  è possibile emettere non la fattura vera e proprio ma la cosiddetta “fattura proforma”. Si tratta di un documento che non ha valore fiscale ma costituisce un avviso pagamento. Deve contenere per questo tutti i dati di una normale fattura. Si tratta in sostanza di un documento che viene inviato al cliente per comunicare l’importo dovuto come un “avviso di parcella”. Una volta incassato il pagamento si provvederà poi ad emettere la fattura vera e propria.

Questo tipo di documento deve contenere nell’intestazione la dicitura “fattura proforma”.  Non è obbligatorio in questo caso indicare un numero di riferimento dato che, come detto, il documento non ha valore fiscale. È invece necessario riportare la dicitura: “Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DpR 633 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DpR 633/72)“.

Guida fiscale per il professionista tecnico

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

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Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com

Lisa De Simone

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