Superbonus, 5 giorni per correggere la comunicazione di cessione credito

O meglio, se si è commesso un errore, si può annullare il modulo o inviarne uno sostituivo entro il quinto giorno del mese successivo a quello del primo invio. Qui spieghiamo tutti i dettagli

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È possibile correggere il modulo inviato per comunicare la cessione credito o sconto in fattura? Sì, gli errori si possono rimediare: le opzioni sono due. Annullare la comunicazione finalizzata al Superbonus (o ad altri bonus edilizi) oppure inviarne una interamente sostitutiva della precedente entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Esempio: si esegue l’invio di una comunicazione di opzione il 1° febbraio 2021 per le spese sostenute nel 2020, ma ci si accorge di un errore. Sarà possibile rimediare entro il momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario, e in ogni caso, ci sarà tempo di correggere la comunicazione inviandone un’altra, anche oltre il cinque marzo 2021 (quinto giorno del mese successivo a quello di invio).

Ogni comunicazione inviata oltre questa tempistica si aggiunge alle precedenti, secondo quanto previsto dal punto 4.7 del provvedimento di Entrate n. 283847/2020. Come rimediare nei casi in cui ci si accorga dell’errore solo successivamente? Vediamo tutte le casistiche in dettaglio.

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Superbonus, 5 giorni per correggere la comunicazione di cessione credito

Entrate esplicita il problema nella risposta 590/2020, nella quale, con riferimento a un intervento di riqualificazione energetica tramite Ecobonus, afferma che è possibile correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.

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La risposta dell’Agenzia si riferisce all’opzione prevista nell’articolo 14, comma 3.1, del Dl 63/2013 e nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019. Fatte queste precisazioni, si ritiene valida la possibilità di correggere allo stesso modo la compilazione errata eseguita in base all’articolo 121 del Dl 34/2020.

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Come correggere la comunicazione?

Si è sbagliato a compilare il totale della spesa sostenuta in luogo dell’importo detraibile (nel campo relativo all’importo del credito ceduto)? O meglio, si è indicato ad esempio un intervento ammesso al Superbonus con importo della spesa pari a 10 mila euro in luogo dell’importo del credito ceduto pari a 11mila euro?

È possibile rimediare all’errore commesso entro il momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario, e correggere la comunicazione inviandone un’altra, anche oltre il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, ma comunque entro il momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario.

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Superbonus, come fare nel caso di comunicazione omessa?

Nel caso di comunicazioni omesse, il provvedimento indicato sopra (il 283847/2020), al punto 4.9, prevede che il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l’opzione (di cessione del credito o sconto in fattura) inefficace nei confronti di Entrate.

Non sembra possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, applicabile invece in relazione alla comunicazione all’Enea per i lavori di efficienza energetica degli edifici (circolare 13/2013).

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In base a quest’ultima specifica, la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione non tempestivamente eseguita, non è preclusa se il contribuente:
– ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento,
– effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile,
– versa la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997).

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