Cappotto termico Superbonus per il garage. C’entrano le pareti riscaldate?

L’agevolazione vale su tutta la struttura dell’immobile o soltanto in corrispondenza delle pareti su cui affacciano gli appartamenti riscaldati? E sostituire infissi sulle pareti comuni: è un intervento trainato?

Lisa De Simone 24/02/21
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*Aggiornamento del 5 agosto 2021_ATTENZIONE! Dalla data di pubblicazione del presente articolo ci sono stati nuovi chiarimenti da parte dell’ Enea e dell’Agenzia delle Entrate.

La questione della possibilità di effettuare interventi di Superbonus anche sulle pareti condominiali che delimitano aree non riscaldate è stata dibattuta a lungo anche tra Agenzia delle entrate ed Enea che ha fornito indicazioni diverse rispetto a quelle contenute nella risoluzione 60/2020, sulla quale si basa l’articolo.

Sulla questione delle pareti non riscaldate l’Agenzia delle entrate si è allineata alla posizione dell’Enea, che esclude il Superbonus, solo con la risoluzione 247 del 4 aprile scorso.

Quindi le informazioni pubblicate in precedenza sono necessariamente superate dai fatti, avendo l’Agenzia delle entrate fornito una indicazione diversa dalla precedente che ammetteva espressamente al Superbonus la sostituzione del portone dell’atrio condominiale.

*Testo del 24 febbraio 2021_Cappotto su tutta la struttura dell’immobile o soltanto in corrispondenza delle pareti nelle quali si affacciano gli appartamenti riscaldati? E il cappotto al piano terra in corrispondenza dei garage rientra nel Superbonus? E ancora, come regolarsi per la sostituzione degli infissi sulle pareti comuni: possono essere considerati interventi trainati?

Tante le domande su questi tre argomenti giunte redazione. Sono molti, infatti, i dubbi anche sulla base di indicazioni non del tutto chiare dell’Agenzia delle Entrate. La risposta, però, si trova già all’interno del decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020). Seguendo punto per punto quanto prevede il testo è possibile sciogliere tutti i dubbi.

>> Superbonus per sottotetto non riscaldato <<

Cappotto termico Superbonus per il garage. C’entrano le pareti riscaldate?

LA COIBENTAZIONE NELL’OTTICA DEL SUPERBONUS

La lettera del comma uno dell’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto la detrazione del 110% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Leggi anche: Superbonus, sì alle spese accessorie rispetto all’intervento trainante

Quella prevista, in sostanza, è un’agevolazione nuova di zecca, e che non si sovrappone all’Ecobonus per la coibentazione delle pareti delimitanti volumi riscaldati, ma si aggiunge alla lista degli interventi di efficientamento energetico. Per questo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto Requisiti tecnici, chiarisce che gli interventi di coibentazione possono essere effettuati con diverse modalità, o intervenendo su i)   strutture  opache  verticali  e/o  le  strutture  opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra, oppure  intervenendo su iv) le parti comuni di edifici  condominiali,  che  interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per  cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

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Due tipologie di intervento diverso, dunque e due agevolazioni diverse: per la prima è previsto l’Ecobonus, per la seconda il Superbonus. Non è richiesto, quindi, di intervenire solo sulle pareti che delimitano volumi riscaldati, perché bisogna considerare l’edificio nel suo complesso.

Peraltro questa differenziazione emerge chiaramente anche nell’allegato B allo stesso decreto che contiene la lista degli interventi, l’ammontare di spesa e l’agevolazione riconosciuta. Qui emerge ancora più chiaramente che si tratta di due interventi diversi.

>>> Superbonus: esempio pratico di studio di fattibilità

L’intervento sugli infissi delle pareti comuni

Chiarito questo la risposta alla possibilità di intervenire anche sugli infissi delle parti comuni nell’ambito del Superbonus la fornisce il comma 2 dello stesso articolo 1 del DM.  In riferimento agli interventi condominiali che danno diritto al Superbonus (punto iv  lettera b) comma 1 art. 1) il comma 2 stabilisce che questi possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di  involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti  comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche. Chiare le regole, chiara la via da seguire.

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Superbonus garage: le risposte ai quesiti

Quindi, in risposta ai tanti lettori, per quel che riguarda il quesito relativo alla possibilità di considerare nella coibentazione anche le pareti che delimitano i garage, nella stessa circolare 30 del 22 dicembre scorso l’Agenzia delle entrate ha ribadito più volte che occorre considerare nell’interno del tetto di spesa anche le pertinenze, a prescindere dal fatto che siano almeno riscaldate, purché si tratti di immobili che si trovano all’interno dello stesso edificio oggetto dell’intervento. Quindi nulla vieta di considerare anche queste pareti.

Quanto alla porta del garage, se la parete è stata coibentata allora anche questo intervento può essere trainato. Altrimenti no.

>>> Superbonus cantine e garage, quali lavori agevolati?

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Lisa De Simone

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