Quali sono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso?

I costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. A non essere soggetti a ribasso nelle offerte. Ecco i dettagli

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I costi della sicurezza rivestono un importante aspetto nella sfera economico-gestionale della commessa di un’opera. E’ proprio di sicurezza che si parlerà in questa settimana durante gli eventi organizzati per promuovere, sensibilizzare e formare in materia.

La 68° Giornata Nazionale per le Vittime di Incidenti sul Lavoro e malattie professionali, tenutasi il 14 ottobre 2018 a Roma ed organizzata dall’ANMIL, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è stata un’occasione per fare il punto sulla riduzione del fenomeno infortunistico e sensibilizzare i lavoratori.

Sono intervenuti tra tutti, il Presidente nazionale dell’ANMIL, Franco Bettoni, il vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, Renata Polverini, il Presidente dell’INAIL Massimo De Felice e con un videomessaggio anche il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione sulla sicurezza da perseguire quotidianamente in maniera organica e ragionata.

Si parlerà di sicurezza anche al SAIE 2018 presso la fiera Ambiente Lavoro che si terrà dal 17 al 19 Ottobre 2018 a Bologna Fiere, e sarà un’altra occasione per diffondere la cultura della sicurezza ed acquisire gli strumenti necessari per informarsi e migliorare la formazione professionale.

Investire in sicurezza deve essere un punto focale, senza tralasciare alcun aspetto volto alla tutela dei lavoratori. Secondo le norme attuali i costi da non ribassare in gara (scorporati dall’importo suscettibile a ribasso) sono proprio quelli della sicurezza. Ma vediamo quali sono.

Quali sono i costi della sicurezza?

In edilizia la gestione di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori è particolarmente complessa, dato che in cantiere sono sempre coinvolte imprese diverse (o lavoratori autonomi diversi), ognuna delle quali si occupa di eseguire fasi di lavorazione differenti di una stessa opera e fa riferimento a una propria organizzazione del lavoro e della sicurezza. Proprio per questo il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stabilisce che l’organizzazione della sicurezza avvenga contestualmente alla progettazione dell’opera, pianificando i vari aspetti e assegnando compiti e funzioni in modo coordinato a tutte le figure coinvolte nella realizzazione dell’opera stessa.

Nell’allegato XV del d.lgs. 81/2008, ove prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, comma 4.1.1., nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei Dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Mentre al punto comma 4.1.2. per le opere rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Costi non soggetti a ribasso

È necessario definire con la massima precisione possibile tali costi della sicurezza poiché danno pieno adempimento alle misure generali di tutela, di prevenzione e protezione previste dal Coordinatore in fase di progettazione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e individuano, inoltre, la parte del costo dell’opera che non potrà essere oggetto di ribasso nelle offerte delle imprese in fase di gara d’appalto.

Il progettista della sicurezza deve predisporre un puntuale computo metrico estimativo per la determinazione analitica del relativo importo che non va assoggettato al ribasso d’asta.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono:

Costi di sicurezza contrattuali – sono quelli che fanno riferimento alle disposizioni specifiche del PSC redatto dal Coordinatore. Essendo il PSC parte del contratto d’appalto e d’opera tra Committente e impresa, esso serve al Committente per dare (tramite il CSP) indicazioni specifiche per la sicurezza del cantiere e in particolare per quanto riguarda le interferenze. Va da sé che tali indicazioni debbano avere un riscontro economico per l’adeguamento a quanto richiesto: l’adempimento alle prescrizioni volte alla riduzione di interferenze e alla gestione del cantiere implicano quindi un costo per l’impresa, costo che deve essere a carico del Committente.

Costi di sicurezza aziendali – comprendono i costi ex lege e generali e sono quelli che fanno riferimento alle disposizioni proprie del Piano operativo di sicurezza. Il POS, costituisce il documento di valutazione dei rischi per lo specifico cantiere e dovrà contenere le misure per garantire la sicurezza e l’igiene predisposte dall’impresa nella normale esecuzione della propria attività. I costi di sicurezza ex lege contenuti nei prezzi unitari dei lavori inclusi nelle spese generali, secondo l’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/2006 compresi nell’importo dei lavori del progetto, vanno separati da questo per non subire il ribasso d’asta (ad es. i DPI, la segnaletica di salute e sicurezza tipica per tutti i cantieri e per le attrezzature utilizzate, i dispositivi di sicurezza obbligatori dell’attrezzatura e dei macchinari impiegati, formazione ed informazione lavoratori ecc.);

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Per approfondire, si consideri un caso particolare: come si è già detto i DPI sono da considerarsi come costi ex lege in quanto, essendo necessari all’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, vanno a formare una quota dell’analisi dei prezzi. Tuttavia vi possono essere dei casi in cui alcuni DPI sono volti alla risoluzione di problemi di tipo interferenziale e pertanto dovranno essere riconsiderati nella stima dei costi del PSC. Un esempio banale ma efficace potrebbe essere quello del tecnico commerciale legato a una particolare fornitura in cantiere che deve eseguire un sopralluogo in cantiere, ad esempio per eseguire rilievi, in aree con rischi specifici differenti rispetto a quelli della propria attività: in questo caso i DPI (casco, scarpe, eventuali imbracature, ecc.) dovranno essere disponibili ma non potranno essere a carico dell’impresa in quanto il rischio non è riconducibile ad alcuna lavorazione della stessa. Va da sé che il costo di tali DPI è dovuto a lavorazioni interferenti (quella di direzione tecnica e le altre lavorazioni di cantiere) e va pertanto conteggiato nella stima.

Tuttavia, resta l’interrogativo sull’equazione “non assoggettamento costi = miglioramento sicurezza” ovvero se questo tipo di incentivo abbia effettivamente prodotto dei miglioramenti sulla sicurezza dei lavoratori ed influito sulla riduzione degli infortuni. Di certo, resta un mezzo di prevenzione di evidente impronta che sottolinea come sulla salute non si debba risparmiare.

L’immagine ed il testo sono tratti dal volume Guida ai piani di sicurezza 2.0 – 2016.

Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc

Guida ai Piani di Sicurezza 2.0

Redazione Tecnica

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