
Il Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 specifica all’articolo 5 quali sono le spese per le quali spetta la detrazione del Superbonus 110% e al comma f precisa che a rientrare sono anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi:
- che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio;
- di riduzione del rischio sismico.
Queste sono comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica. Sulla questione spese professionali ammesse al superbonus 110% ne abbiamo parlato in maniera dettagliata qui.
Le spese tecniche rientrano a pieno titolo tra le voci di spesa del Superbonus 110% e risultano interamente detraibili dal committente e cedibili in caso di cessione del credito.
C’è da dire anche che il decreto Requisiti fissa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Vediamo nel dettaglio.
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Parcella professionisti Superbonus 110%: i massimali
Alla lettera c dell’allegato A par. 13.1 del Decreto Requisiti, si parla di quantificazione delle prestazioni professionali.
“Sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
Nel testo normativo si fa riferimento al Decreto Parametri per la determinazione dei compensi nelle opere pubbliche. L’obiettivo è quello di fornire dei massimali per la determinazione dell’ammontare delle spese tecniche.
L’ordine degli architetti di Torino, attraverso una lettera ai propri iscritti, ha precisato in merito all’applicazione del Decreto Parametri, che: “ovviamente, come sappiamo, per la nostra categoria professionale, come in teoria per tutte le altre, vige il regime di abolizione delle tariffe, per cui, nel rapporto contrattuale con la Committenza privata è vietato fare riferimento, sia al Decreto Parametri, sia a qualsivoglia altro tariffario. Però il professionista può, per calibrare l’onere delle varie voci del proprio preventivo, orientarsi con quanto prevede la tabella del Decreto Parametri, facendo molta attenzione a non superarne il valore complessivo per evitare di incorrere in problemi in caso di verifiche e controlli”.
Nella missiva, che porta la firma di Stefano Vellano – Presidente Commissione Parcelle OAT, si legge inoltre: “il riferimento al Decreto Parametri per le Opere Pubbliche inserito nel Decreto Requisiti, come limite massimo che la parcella del professionista può raggiungere, è il riferimento più completo a disposizione dal punto di vista normativo per l’orientamento del professionista nella determinazione dei corrispettivi delle prestazioni”.
Spese professionali detraibili solo se i lavori vengono realizzati
Tuttavia un aspetto che non deve essere perso di vista è quello che riguarda l’effettiva realizzazione dei lavori, ovvero, affinché i costi legati alle prestazioni professionali del superbonus 110% siano detraibili, è necessario che vengano effettuati così come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E dell’8 agosto 2020.
Ciò significa che gli incarichi affidati ai tecnici per lo studio di fattibilità e /o le spese sostenute per l’incarico straordinario affidato all’amministratore di Condominio andranno comunque pagati anche se i lavori non saranno eseguiti per vari motivi (mancanza di requisiti, opere abusive, ecc). Diverso il caso dei lavori prestabiliti appaltati, in questa situazione le spese straordinarie dello studio di fattibilità rientreranno nel superbonus 110%.
Per ottenere la detrazione è richiesto per le opere:
- il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, da parte di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell’art. 14 del d.l n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Tutte spese che, in base al comma 15 dell’art. 119 del Decreto Rilancio n. 34/2020, sono detraibili.
L’applicazione corretta del Superbonus 110%, comprende attività quali:
- effettuare rilievi della situazione esistente;
- effettuare studi di fattibilità;
- produrre APE delle situazioni ante e post intervento;
- verificare la conformità del fabbricato ed eventualmente di tutte le singole unità che lo compongono;
- presentare pratiche edilizie;
- determinare un valore d’opera preciso (con progetti e computi metrici estimativi);
- garantire una direzione dei lavori;
- garantire un coordinamento per la sicurezza;
- asseverazioni richieste.
Calcolo della parcella professionale superbonus 110%
L’OAT precisa che il preventivo redatto dal tecnico potrà essere: “articolato in qualsivoglia modo, purché, come previsto dalla legge, sia suddiviso nelle specifiche voci di prestazione, ciascuna comprensiva delle spese e degli oneri fiscali”. Inoltre viene sottolineato che il corrispettivo di quasi tutte le prestazioni Superbonus 110% è determinabile dal professionista in piena autonomia, ma con importi massimi che non devono superare quelli del Decreto Parametri che, in ogni caso, non deve essere in nessun modo citato all’interno di preventivi e contratti.
A proposito del calcolo della parcella professionisti superbonus 110%, anche il Consiglio dell’OAPPC di Pescara ha fornito indicazioni ai propri iscritti precisando che gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi agevolati dal Superbonus 110% sono interamente detraibili fino ai valori massimi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, così come riportato nel Decreto 6 Agosto 2020, allegato A, paragrafo 13.1, lettera c).
L’invito agli iscritti, pertanto, è quello di determinare i propri compensi professionali sulla base del Decreto Parametri.
Inoltre, il Consiglio dell’OAPPC di Pescara si raccomanda: “di evitare ribassi sugli onorari così calcolati che, proprio per la totale detraibilità degli stessi, non recherebbero alcun vantaggio economico ai committenti ma, al contrario, determinerebbero sperequazioni sul valore delle prestazioni in essere ed una inutile e poco opportuna concorrenza interna alla nostra categoria professionale”.
Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc