Smart working salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008 e L. 81/2017 cosa prevedono?

Indirizzata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l’informativa su smart working salute. Ecco i dettagli

Simona Conte 12/03/19
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La domanda sullo smart working salute e sicurezza è lecita, in quanto questa forma di lavoro, detta anche lavoro agile, è diventata fondamentale alla luce dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 che ha colpito intere comunità.

Lo smart working rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che non è legato a vincoli orari o spaziali ma è organizzato per fasi, cicli e obiettivi, regolati da accordo tra dipendente e datore di lavoro.

Questa forma di lavoro nasce per aiutare il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e a favorire la crescita della sua produttività.

Lo smart working è regolamentato attraverso la Legge n. 81/2017 che parla di flessibilità organizzativa, di volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e dell’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (pc portatili, tablet e smartphone).

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Pur non essendo una novità, lo svolgimento del lavoro agile in maniera massiccia durante l’emergenza COVID-19 porta con sè domande di carattere organizzativo che il lavoratore e/o il datore di lavoro inevitabilmente si pone.

  • Dove è possibile eseguire lo smart working? All’aperto o a in ambienti chiusi?
  • Quali strumenti posso essere utilizzati?
  • Il lavoratore smart è tutelato allo stesso modo del lavoratore ordinario?
  • Quali rischi corre il lavoratore smart?

INAIL, a proposito di smart working salute e sicurezza, ha elaborato un documento “informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art.22, comma 1, L. 81/2017”. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

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Smart working salute e sicurezza: il documento INAIL che tutela lavoratore e DL

L’informativa del Datore di Lavoro, indirizzata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), fornisce indicazioni su smart work salute e sicurezza ed informa i lavoratori degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

Il documento ribadisce il ruolo del datore di lavoro in quanto garante della salute e della sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e che a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Nell’informativa vengono inoltre elencati gli obblighi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in capo al lavoratore che è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, come recita l’art. 20 (obblighi dei lavoratori) del D.Lgs. 81/2008: “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

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Smart working salute e sicurezza: comportamenti e rischi per il lavoratore

Il documento fornisce anche un’analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo smart worker raccolte in capitoli e paragrafi:

  • comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker;
  • capitolo 1 – indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor;
  • capitolo 2 – indicazioni relative ad ambienti indoor privati;
  • capitolo 3 – utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro;
  • capitolo 4 – indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici;
  • capitolo 5 – informativa relativa al rischio incendi per il lavoro “agile”.

L’adozione di un comportamento tale da non generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi è alla base delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.

La scelta del luogo dove svolgere l’attività lavorativa in smart working salute e sicurezza, potrà ricadere su un ambiente indoor oppure outdoor e dovrà essere dettata da un criterio di ragionevolezza che tenga conto di molteplici aspetti, tra i quali per esempio:

per ambienti outdoor

  • bassa esposizione a radiazione solare ultravioletta;
  • condizioni meteoclimatiche favorevoli;
  • luoghi che consentano il facile raggiungimento da parte dei soccorsi;
  • aree che non presentino sostanze combustibili o infiammabili;
  • utilizzo di abbigliamento e protezioni adeguate (creme, antistaminici…);

per ambienti indoor

  • adeguata illuminazione;
  • adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma;
  • ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
  • evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
  • evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco.

Per saperne di più scarica l’informativa

Consulta il sito istituzionale Inail

Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc

SMART WORKING E CORONA VIRUS

SMART WORKING E CORONA VIRUS

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e il processo di digitalizzazione, denominato Industria 4.0, che coinvolge l’attuale contesto economico e sociale, ha determinato necessariamente dei cambiamenti anche nel modo di concepire la prestazione lavorativa, ad oggi caratterizzata dalla destrutturazione spazio-temporale.La flessibilità degli orari e del luogo della prestazione di lavoro, diventa una necessità ed una soluzione che grazie all’utilizzo dell’ ITC (information technology) si realizza concretamente.Le nuove tecnologie, in particolare quelle collaborative ed i social media, hanno concesso la possibilità di mettersi in contatto con chiunque ed in qualsiasi momento, e ciò ha completamente stravolto la cultura d’impresa.Invero, il sempre maggiore utilizzo di internet nonchè dei nuovi mezzi di comunicazione ha fatto sì che le distanze venissero meno o comunque si accorciassero, modificando notevolmente quello che era il modo di lavorare e di fare impresa.A tal proposito il diritto del lavoro si trova a fare i conti con queste nuove esigenze che necessitano di un intervento regolativo.Con la legge 81/2017 è stato introdotto e disciplinato il “Lavoro Agile”, meglio definito “Smart Working” e, per la prima volta in Italia, tale specifica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è stata inserita all’interno di un quadro normativo, che verrà trattato nel proseguo.Lo Smart Working, più precisamente, può essere definito come quell’“insieme di modelli organizzativi, moderni e non convenzionali, caratterizzato da un elevato livello di flessibilità nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti di lavoro, e che fornisce a tutti i dipendenti di un’azienda le migliori condizioni di lavoro”.Una delle tendenze che caratterizza il mercato del lavoro è, senza ombra di dubbio, la richiesta di flessibilità da parte dei lavoratori e di soluzioni che diano risposta al loro bisogno di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.Ed infatti la ratio posta alla base della L. 81/2017 è rappresentata proprio dall’incremento della competitività e della conciliazione dei tempi vita lavoro definito come work life balance.Questo concetto assai significativo consiste proprio nel bilanciamento tra il tempo dedicato al lavoro e alla carriera e quello dedicato a prendersi cura della famiglia e del proprio tempo libero.Le difficoltà nel gestire e bilanciare i tempi di vita nonché quelli di lavoro possono comportare, ancora, un ulteriore costo per il lavoratore in termini di riduzione del benessere; ciò può portare di conseguenza anche a compromettere la qualità della prestazione lavorativa e la produttività delle ore dedicate al lavoro.Come emerge dagli ultimi dati elaborati dall’Osservatorio smart working, i lavoratori smart mediamente presentano un grado di soddisfazione e coinvolgimento nel proprio lavoro molto più elevato di coloro che lavorano in modalità tradizionale: il 76% si dice soddisfatto della sua professione, contro il 55% degli altri dipendenti; uno su tre si sente pienamente coinvolto nella realtà in cui opera e ne condivide valori, obiettivi e priorità, contro il 21% dei colleghi. Inoltre, sono più soddisfatti dell’organizzazione del proprio lavoro (il 31% degli smart worker contro il 19% degli altri lavoratori), ma anche delle relazioni fra colleghi (il 31% contro il 23% degli altri) e della relazione con i loro superiori (il 25% contro il 19% degli altri).Tutto ciò naturalmente, comporta risvolti positivi anche nei confronti delle aziende, tra questi spiccano l’incremento di produttività, la riduzione del tasso di assenteismo, la capacità di attrarre i talenti, l’aumento dell’engagement, il miglioramento delle competenze digitali e l’ottimizzazione della gestione degli spazi.Uno spazio all’interno di questa trattazione è dedicato agli ultimi interventi normativi circa l’utilizzo dello smart working come strumento per consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nella situazione di emergenza in cui si trova il nostro paese, dovuta al diffondersi del virus Covid-19.Massimiliano MatteucciConsulente del Lavoro in Roma. Partner Nexumstp Spa. Cultore della materia e Professore a contratto presso università pubbliche e private. Autore di numerose pubblicazioni in materia di Lavoro e relatore a convegni e seminari.

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Simona Conte

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