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Smart working salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008 e L. 81/2017 cosa prevedono?

Indirizzata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l'informativa su smart working salute. Ecco i dettagli

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smart working salute e sicurezza

La domanda sullo smart working salute e sicurezza è lecita, in quanto questa forma di lavoro, detta anche lavoro agile, è diventata fondamentale alla luce dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 che ha colpito intere comunità.

Lo smart working rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che non è legato a vincoli orari o spaziali ma è organizzato per fasi, cicli e obiettivi, regolati da accordo tra dipendente e datore di lavoro.

Questa forma di lavoro nasce per aiutare il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e a favorire la crescita della sua produttività.

Lo smart working è regolamentato attraverso la Legge n. 81/2017 che parla di flessibilità organizzativa, di volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e dell’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (pc portatili, tablet e smartphone).

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Pur non essendo una novità, lo svolgimento del lavoro agile in maniera massiccia durante l’emergenza COVID-19 porta con sè domande di carattere organizzativo che il lavoratore e/o il datore di lavoro inevitabilmente si pone.

  • Dove è possibile eseguire lo smart working? All’aperto o a in ambienti chiusi?
  • Quali strumenti posso essere utilizzati?
  • Il lavoratore smart è tutelato allo stesso modo del lavoratore ordinario?
  • Quali rischi corre il lavoratore smart?

INAIL, a proposito di smart working salute e sicurezza, ha elaborato un documento “informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art.22, comma 1, L. 81/2017”. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

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Smart working salute e sicurezza: il documento INAIL che tutela lavoratore e DL

L’informativa del Datore di Lavoro, indirizzata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), fornisce indicazioni su smart work salute e sicurezza ed informa i lavoratori degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

Il documento ribadisce il ruolo del datore di lavoro in quanto garante della salute e della sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e che a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Nell’informativa vengono inoltre elencati gli obblighi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in capo al lavoratore che è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, come recita l’art. 20 (obblighi dei lavoratori) del D.Lgs. 81/2008: “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

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Smart working salute e sicurezza: comportamenti e rischi per il lavoratore

Il documento fornisce anche un’analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo smart worker raccolte in capitoli e paragrafi:

  • comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker;
  • capitolo 1 – indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor;
  • capitolo 2 – indicazioni relative ad ambienti indoor privati;
  • capitolo 3 – utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro;
  • capitolo 4 – indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici;
  • capitolo 5 – informativa relativa al rischio incendi per il lavoro “agile”.

L’adozione di un comportamento tale da non generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi è alla base delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.

La scelta del luogo dove svolgere l’attività lavorativa in smart working salute e sicurezza, potrà ricadere su un ambiente indoor oppure outdoor e dovrà essere dettata da un criterio di ragionevolezza che tenga conto di molteplici aspetti, tra i quali per esempio:

per ambienti outdoor

  • bassa esposizione a radiazione solare ultravioletta;
  • condizioni meteoclimatiche favorevoli;
  • luoghi che consentano il facile raggiungimento da parte dei soccorsi;
  • aree che non presentino sostanze combustibili o infiammabili;
  • utilizzo di abbigliamento e protezioni adeguate (creme, antistaminici…);

per ambienti indoor

  • adeguata illuminazione;
  • adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma;
  • ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
  • evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
  • evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco.

Per saperne di più scarica l’informativa

Consulta il sito istituzionale Inail

Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc

SMART WORKING E CORONA VIRUS

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