
Per poter usufruire del Superbonus è necessario attivare un’intera filiera che va dallo studio di fattibilità alla progettazione, passando per la verifica della regolarità urbanistica o delle parti comuni degli edifici condominiali oggetto di intervento.
A ciascun passaggio corrisponde una spesa per il contribuente che intende avvalersi della super agevolazione. Ma quali sono quelle detraibili? È al rinomato articolo 119 del DL 34/2020 che si parla di questo, nello specifico viene sottolineato che le spese sostenute per le asseverazioni, le attestazioni e i visti di conformità previsti dalla norma sono agevolabili, così come tutte le spese per le prestazioni professionali che rientrano nell’articolo 16-bis, comma 2 del Tuir.
Secondo l’Agenzia delle Entrate ad essere detraibili sono le spese relative agli studi di fattibilità, alle perizie, ai sopralluoghi, alle relazioni di conformità degli edifici, alla messa a norma impiantistica degli immobili e le spese sostenute per le denunce di inizio lavori e per gli oneri di urbanizzazione. Inoltre, a rientrare sono anche gli importi dell’Iva corrisposta ai fornitori e ai professionisti, dell’imposta di bollo, dei diritti per le concessioni e autorizzazioni amministrative, oltre ai costi dei lavori di completamento e finitura degli interventi soggetti al Superbonus, se figurano come strettamente connessi a questi ultimi a cura del tecnico che assevera.
Anche le spese legate alle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura sono detraibili, così come quelle professionali connesse all’esercizio della detrazione d’imposta e i compensi dei soggetti abilitati per il rilascio dei visti di conformità e per le comunicazioni telematiche delle opzioni, relativi ai singoli Sal, questi ricadono nei massimali di spesa agevolabili relativi agli interventi a cui fanno riferimento.
Leggi anche: Superbonus, sì alle spese accessorie rispetto all’intervento trainante
Quali sono le spese superbonus non detraibili?
Tuttavia è bene precisare che non tutte le spese sono detraibili come ad esempio le spese sostenute per sanatorie edilizie relative all’immobile interessato al Superbonus.
Inoltre va evidenziato che lo studio di fattibilità delle operazioni, fatte al fine di stabilire la classe energetica di partenza dell’immobile per raggiungere poi il doppio salto energetico previsto dal Superbonus, e le spese sostenute per redigere l’APE iniziale, saranno detraibili solo nel caso in cui i lavori vengano effettivamente realizzati.
E il compenso dovuto all’amministratore condominiale, per la gestione di tutte le pratiche e la rendicontazione delle spese connesse al 110%, è detraibile? I condòmini in questo caso non possono godere della detrazione del compenso, perché pur essendo l’attività strettamente correlata alla super agevolazione, questa rientra nella sfera delle mansioni che ordinariamente svolge l’amministratore in qualità di supporto ai condomini.
A tal proposito, con la circolare 30/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, al punto 4.4.1, viene chiarito che le spese per i compensi a favore degli amministratori di condominio, per quanto concerne la gestione dei lavori condominiali straordinari, non sono da considerarsi comprese tra quelle ammesse al Superbonus.
Per il fisco pertanto gli adempimenti dell’amministratore messi in atto per il Superbonus rientrerebbero tra gli ordinari obblighi del suo mandato e quindi da imputare alle spese generali di condominio.
Ciò è valido anche per quei casi in cui singolo condomino decidesse di seguire gli incarichi e gli adempimenti connessi agli interventi agevolabili al 110% per conto dell’intero condominio, pertanto qualora concordasse con gli altri condomini un compenso a suo favore, questo non rientrerebbe tra le spese agevolabili.
Tuttavia esiste una situazione particolare che possiamo considerare differente, ovvero il caso in cui l’amministratore di condominio è il responsabile dei lavori. In tal caso il suo compenso rientra nelle spese detraibili.
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Antonella Donati
Giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
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Superbonus 110% - Checklist Conformità
Obiettivi del software:
Abbiamo sviluppato il Software in cloud Check list conformità per facilitare il compito dei professionisti chiamati a rilasciare il visto di conformità fiscale sul credito di imposta collegato ai bonus edilizi.
La check list riporta l’elenco dei controlli da effettuare al fine di poter rilasciare il visto di conformità sull'apposita comunicazione da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110%, nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura.
Il documento è aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "Legge di bilancio 2021"), la quale prevede, tra l'altro, l'estensione dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.
Descrizione prodotto
Il software Check list conformità:
- Recepisce la check list proposta dal CNDCEC per gli interventi di efficientamento energetico e per l’adeguamento antisismico.
- Fornisce l’elenco completo dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell'apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura.
- Consente di creare un archivio in cloud della documentazione necessaria per la creazione del dossier da conservare per eventuali controlli. L’area in cloud potrà essere alimentata direttamente da tutti i soggetti coinvolti nella pratica (architetto, termotecnico, perito, commercialista, fornitori ecc.).
- Consente di salvare in formato zip l’intero dossier documentale, una volta completato, creando in automatico l’indice dei documenti contenuti.
- Consente di determinare il compenso spettante al professionista per il rilascio del visto fiscale di conformità.
Le Check list sono aggiornate con il documento di ricerca FNC del 19.04.2021
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A chi è rivolto
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
Pertanto il software è rivolto a tali soggetti:
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
• i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997.
Quali sono i vantaggi
- Facilità di utilizzo
- Compilazione guidata
- Cloud: Si accede al software da qualsiasi browser, anche da pc diversi. Nessun problema di installazione ed è possibile lavorare in mobilità.
- Aggiornamenti gratuiti e automatici: il software è interamente in cloud, non richiede installazioni e gli aggiornamenti sono forniti automaticamente senza alcun intervento dell’utente.
- Stampa del dossier: il software consente la stampa delle carte di lavoro, con i relativi dettagli, in modo da agevolare la condivisione con professionisti e clienti.
- Teamwork oriented: Possibilità di condividere il software con i soggetti coinvolti nella pratica 110%. In questo modo tutti i componenti del team possono collaborare anche da luoghi differenti
La normativa
IL DL 34/2020 ha potenziato le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli edifici (cosiddetto “super bonus 110%).
La normativa consente, al fine di evitare il problema di incapienza delle detrazioni rispetto al proprio reddito, di optare per la cessione del credito a soggetti terzi (fornitori o banche) o di richiedere lo sconto diretto sul corrispettivo dei lavori ai fornitori.
Per poter optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta è necessario richiedere il rilascio di un visto di conformità del credito spettante da parte di un professionista abilitato.
In particolare, il visto dovrà attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus. Si tratta, a ben vedere, di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista.
Per facilitare il compito dei soggetti che devono rilasciare il visto, abbiamo sviluppato questo prodotto che costituisce una checklist-guida per la predisposizione dei controlli necessari per il rilascio del visto di conformità di cui al comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020.
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