Demolizione e ricostruzione con ampliamento, Superbonus a due velocità

Per l’incremento volumetrico sì al Super Sismabonus ma no al Super Ecobonus. Non è esclusa però una modifica che vada ad allineare le due agevolazioni…

Lisa De Simone 12/02/21
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Superbonus a due velocità in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento. Per il consolidamento, infatti, il 110% è riconosciuto anche sulla parte ampliata (Super Sismabonus). In assenza di una modifica della normativa, resta invece sempre escluso il Superbonus energetico (Super Ecobonus), ma potrebbero esserci novità a breve. Infine il Superbonus per il consolidamento non può essere ammesso per le singole villette a schiera quando queste sono fisicamente realizzate in un unico blocco (ne abbiamo parlato anche in questo articolo). Le indicazioni in una serie di risposte a quesiti presentati dall’Agenzia delle entrate al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ricostruzione con ampliamento, le date di riferimento

Le Entrate innanzitutto hanno chiesto conferma sul fatto che le spese relative all’incremento di volume siano ammissibili al Superbonus e alle detrazioni fiscali solo a partire dal 17 luglio 2020, ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 che ha ampliato l’ambito della ristrutturazione, indicazione questa confermata dalla Commissione. Nella risposta si sottolinea infatti che le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione ed ai fini del solo “Super Sismabonus”, sono ammesse alla detrazione fiscale ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 solo a partire dal 17.07.2020, data in cui il D.L. 76/2020 ha inserito l’aumento volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” all’interno della definizione della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001.

Per le autorizzazioni rilasciate in precedenza con la forma del permesso di costruire, la Commissione propone di richiedere, “se necessario e possibile, all’ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l’intervento alla ristrutturazione edilizia, visto che il provvedimento normativo emanato non prevede nessuna specifica retroattività”.

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Niente Super Ecobonus sull’ampliamento

Quanto detto per il Sismabonus, però, non vale per l’Ecobonus in quanto – ha precisato la Commissione – “a differenza del ‘Super Sismabonus’ la detrazione fiscale legata al ‘Super ecobonus’ non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam. Il diverso regime relativo alle due agevolazioni fiscali, rispetto all’ampliamento volumetrico conseguente agli interventi di demolizione e ricostruzione, può essere eliminato solo con una modifica alla legislazione vigente”.

Per il momento nulla da fare, dunque, ma la Commissione ha annunciato che si farà carico di inviare una nota agli Uffici Legislativi del MIT, MISE e MEF, che segnali il diverso trattamento sopra evidenziato, in modo che tali organi preposti possano intraprendere gli eventuali provvedimenti normativi, finalizzati ad allineare l’agevolazione fiscale del Super Ecobonus a quella del Super Sismabonus.

No al (Super) Simabonus per il consolidamento di singole villette a schiera

Infine un importante chiarimento in materia di applicazione del Sismabonus alle villette a schiera: questo non è ammesso per gli interventi sulla singola villetta se si tratta di edifici strutturalmente collegati. Come chiarito infatti dalla Commissione, ai fini dell’applicazione del Sismabonus bisogna fare riferimento all’Unità strutturale (Us) chiaramente individuabile ai sensi della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 (NTC 2018), secondo la quale “L’Us è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’Us deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”

Approfondisci: No al Super Sismabonus per interventi su unità immobiliari autonome

Quindi la singola villetta a schiera, a prescindere dall’autonomia funzionale, è esclusa dal Superbonus per il consolidamento quando ha parte della propria struttura (telaio in c.a., in acciaio, in legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno un’altra unità abitativa, mentre l’agevolazione è ammessa nel caso in cui vi siano giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità stesse.

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