I Bonus Covid-19 professionisti sono soggetti a tassazione?

Il legislatore aveva già dato risposte sul tema, ma dall’Agenzia delle Entrate arriva un chiarimento che riguarda i beneficiari della detassazione.

Simona Conte 05/02/21
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Arriva la conferma dall’Agenzia delle Entrate. I bonus Covid-19 professionisti non influiscono nel calcolo delle imposte (Irpef, Ires e Irap).

Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 84 dell’AE avente per oggetto: “Trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Art. 10-bis d.l. n.137 del 2020 (decreto. Ristori)”.

Ricordiamo che i bonus Covid-19 sono erogati in via eccezionale per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi. C’è anche da dire che già il Dl Ristori (Dl 137/2020), all’articolo 10-bis, precisa che gli indennizzi Covid-19 da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non sono soggetti a tassazione.

Tornano al quesito AE: “La Regione ritiene che il bonus in esame, un contributo una tantum, sia escluso dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto tali somme non possono essere ricomprese nella voce «compensi», indicata nell’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)”.

Andiamo a vedere qual è il parere dell’AE.

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Bonus Covid-19 no tassazione. Le norme e le misure di sostegno

L’AE ripercorre la normativa che ha regolamentato, con lo scoppio della situazione emergenziale, i bonus Covid-19 per contenere l’impatto economico negativo sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.

Il decreto Cura Italia (Dl 17 marzo 2020, n. 18) all’articolo 27 riconosceva ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Nel decreto viene specificato che l’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Con il Decreto Rilancio (Dl 19 maggio 2020, n. 34) per i mesi di aprile e maggio 2020, veniva confermata l’indennità di 600 euro a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Mentre per i liberi professionisti e i collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, veniva automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile. Per maggio, sempre per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS e i co.co.co, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019, veniva riconosciuta una indennità di 1.000 euro.

Il Dl Ristori (Dl 28 ottobre 2020 , n.137 – convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), all’articolo 10-bis ha previsto che «I contributi e le indennità Covid-19 di qualsiasi natura erogati in via eccezionale, e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Con tale disposizione la norma riconosce ai contributi subito sopra descritti, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione essendo questi un supporto economico data la situazione emergenziale.

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Bonus Covid-19 no tassazione. Chi sono i beneficiari?

I beneficiari sono soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

Oltre ai destinatari contemplati nel Dl Ristori, l’Agenzia delle Entrate precisa che ha godere della detassazione sono anche i bonus Covid-19 riconosciuti in caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa solo se:

  • producono reddito di lavoro autonomo come regolamentato dall’art.53 del Tuir, rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 23.400 euro,
  • abbiano un volume d’affari complessivo non superiore a 30mila euro,
  • non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato.

In conclusione l’AE ritiene che il bonus Covid-19, erogato dalla Regione ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data della presentazione dell’istanza, e ai titolari di collaborazione, coordinata e continuativa (alle condizioni sopra descritte) non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e pertanto non sia imponibile nei confronti dei destinatari.

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