Professionisti Superbonus, 3 modi per pagare le parcelle

Chi commissiona i lavori ha le seguenti opzioni per detrarre le spese sostenute per il 110% e pagare le parcelle professionali per asseverazioni, visto di conformità, progettazione e altre spese tecniche connesse

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Le spese sostenute per asseverazioni, attestazioni varie e visto di conformità sono detraibili, insieme a quelle sostenute per la progettazione altri oneri professionali connessi. Lo conferma la legge, purché l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (circolare 24/2020).

Il percorso per ottenere il Superbonus è lungo e impervio, e molte sono le competenze tecniche richieste. I dubbi principali riguardano tuttora la correttezza delle differenti modalità con le quali tali prestazioni professionali possono essere contrattualizzate e fatturate.

Vediamo in dettaglio le 3 opzioni disponibili per chi commissiona i lavori: modalità diretta, mandato senza rappresentanza e delega di pagamento.

Professionisti Superbonus, 3 modi per pagare le parcelle

Sia che si opti per la cessione credito o lo sconto in fattura (>> qual è la differenza?), il Superbonus 110% richiede:
– le asseverazioni del rispetto dei requisiti tecnici e di attestazione di congruità delle spese sostenute,
– l’apposizione di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Leggi anche: Superbonus 110%, guida per il visto di conformità

Tutto ciò secondo l’articolo 119 del Dl 34/2020, che prevede la medesima misura anche per gli interventi di Ecobonus e Sismabonus ammessi al 110%.

Riferimenti legislativi

– Quantificazione spese per asseverazioni, attestazioni, progettazione e altre spese professionali connesse:
>>>> si fa riferimento ai valori massimi di cui al Dm della Giustizia 17 giugno 2016.

– Spese per il visto (in assenza di una precisa indicazione):
>>>> si fa riferimento al Dm 140/2012.

– Nel caso di detrazione Ecobonus, vige l’obbligo, da parte di clienti qualificati, di riconoscere ai professionisti l’equo compenso.
>>>> Dm 55/2014, indirettamente richiamato dall’articolo 17-ter, comma 1 del Dl 137/2020.

>> Raccolta normativa Superbonus 110%. Ecco l’elenco con tutti i riferimenti

Professionisti, 3 modi per pagare le parcelle

1. Modalità diretta

Sembra sia la più coerente con il dettato normativo. Consiste nel mandato con cui il committente conferisce l’incarico al progettista, e di conseguenza viene emessa fattura da parte del professionista al committente (modalità diretta).

Contro questa procedura c’è il parere degli operatori, che si dicono reticenti in quanto in caso di opzione per lo sconto o la cessione, si estende anche ai professionisti l’onere amministrativo della gestione del credito o, alternativamente, in caso di rinuncia all’opzione, comporta per il beneficiario un esborso finanziario per il pagamento di tali fatture.

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2. Mandato senza rappresentanza

Ha ad oggetto le prestazioni di asseverazione, attestazione e visto di conformità, conferito dal committente a un general contractor (>> chi è e di cosa si occupa?). In questo caso, i servizi vanno fatturati dai professionisti al general contractor che poi li riaddebitta, insieme con le spese sostenute per gli interventi, al committente.

L’Agenzia non ha ancora chiarito sul mandato senza rappresentanza, ma come via non sembra percorribile a condizione che il riaddebito delle prestazioni professionali sia reso completamente trasparente (anche a livello contrattuale) mediante la scomposizione del corrispettivo fatturato dal general contractor.

Leggi anche: Superbonus 2021 per la coibentazione del tetto, come avere il 110%

3. Delega di pagamento

Prevede – come nella modalità diretta del punto 1 – il conferimento del mandato dal committente ai professionisti, ma con delega di pagamento conferita al general contractor. Con la delega di pagamento, i professionisti emettono fattura direttamente al committente e il general contractor. Dopo aver pagato tali prestazioni e per effetto della delega di pagamento ricevuta, provvedono ad addebitare le somme in fattura al committente, in regime di esclusione Iva (articolo 15 del Dpr 633/1972), come somme anticipate in nome e per conto del cliente.

Questa terza soluzione presenta però un profilo di rischio legato all’articolo 121 del Dl 34/2020, nel punto in cui prevede che si possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo pari massimo al corrispettivo stesso. Le somme anticipate in nome e per conto del cliente, dato che non fanno parte della base imponibile (e quindi del corrispettivo), rischiano infatti di non essere scontabili.

In tal senso sarebbe utile un rapido chiarimento (tra i tanti emessi) dell’Agenzia delle Entrate.

Guida tecnica per il super Sismabonus e il super Ecobonus

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Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti.   Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.

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Foto: iStock/D-Keine

Fonte: Il Sole 24 Ore, Nt+Entilocaliedilizia

Redazione Tecnica

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