Stp, ok dal Consiglio di Stato al decreto, ma con alcune precisazioni

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La riforma delle professioni è al centro in questi giorni dell’attività di valutazione del Consiglio di Stato.

Dopo l’intervento sull’obbligo di preventivo (vedi “Professionisti, il Consiglio di Stato chiede l’obbligo di preventivo“) con il parere n. 3126/2012, i giudici di Palazzo Spada hanno espresso una valutazione positiva, ma con delle osservazioni, allo schema di regolamento sulle Società tra professionisti (STP) predisposto dal ministero della Giustizia (vedi anche “Stp, doppia iscrizione all’Albo e al Registro delle Imprese“).

Con il parere n. 3127/2012 i giudici hanno sottolineato la necessità di riformulare l’ordine degli obblighi di informazione gravanti sulla società, consigliando di anteporre l’informazione concernente il diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti e di consegnare al cliente non solo l’elenco dei soci professionisti, ma anche quello dei soci con finalità di investimento.

Sui requisiti di moralità e onorabilità per i soci di capitale i giudici ritengono che la disciplina sull’incompatibilità debba essere più chiara, prevedendo tra i requisiti di onorabilità, anche quelli relativi alla mancata sottoposizione a misure di prevenzione.

“All’articolo 7 si prevede che l’iscrizione nel registro delle imprese ha la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ai fini della verifica della incompatibilità di cui all’articolo 6 (divieto di partecipazione del professionista a diverse società professionali) – spiegano i giudici nel parere – .

E’ opportuno chiarire ulteriormente, tuttavia, che la situazione di incompatibilità potrebbe emergere non solo dai dati contenuti nel registro delle imprese, ma pure dall’esame delle risultanze delle iscrizioni all’albo della società professionale.
In ogni caso, sembra opportuno delineare le modalità procedimentali e temporali attraverso le quali l’eventuale accertata situazione di incompatibilità debba essere rimossa e quali altre conseguenze si determinino, eventualmente, sul piano disciplinare, in capo alle società e al singolo professionista”.

Sulle responsabilità delle società “multidisciplinari”,il Consiglio di stato suggerisce di “valutare, quindi, se, in relazione alle attività concretamente svolte e ai comportamenti posti in essere dai singoli soci, non sia opportuno prevedere anche l’applicazione delle particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione commessa dal singolo professionista rappresenti l’esecuzione di indirizzi manifestati dalla società.

“In termini più generali, poi, è necessario verificare con la massima attenzione il rapporto tra le condotte poste in essere dai singoli soci professionisti e la responsabilità disciplinare della società, introducendo disposizioni più puntuali”.

Su quest’ultimo punto per i giudici è necessario chiarire “se, in tal modo, si intenda affermare la regola secondo cui la società risponde soltanto nei casi in cui abbia adottato precisi atti di indirizzo, eseguiti dal singolo professionista, mentre, al contrario, andrebbe sempre esclusa la responsabilità disciplinare della società, in tutti i casi di violazioni commesse materialmente dai singoli soci e sia configurabile una mera omissione di controllo o di vigilanza”.

Redazione Tecnica

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