Raccolta normativa Superbonus 110%. Ecco l’elenco con tutti i riferimenti

A partire dal Decreto Rilancio, nell’elenco vengono anche riportate FAQ ENEA, circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate. Scarica la raccolta.

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Il Superbonus 110% è stato introdotto con il Decreto Rilancio per poi essere “affinato” con una serie di decreti, FAQ ENEA, circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate. È facile rimanere intrappolati tra le maglie dell’agevolazione per tecnici, giuristi, economisti e contribuenti.

Una raccolta di riferimenti normativi può arrivare in aiuto. Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa ha diffuso un prontuario normativo Superbonus 110% che dettaglia passo per passo normativa e prassi.

Di seguito è riportato un elenco delle norme principali. Il PDF con la completa raccolta normativa Superbonus 110% è a fine articolo.

Leggi anche: Online i siti Enea per l’invio dei dati relativi ai Bonus 2021

Raccolta normativa Superbonus 110%. Le norme principali

    • Decreto Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77)

      Ha introdotto il Superbonus. Nello specifico, gli articoli 119 e 121 disciplinano l’agevolazione.

      All’articolo 119 del decreto Rilancio, il decreto in questione aggiunge i commi 1-bis, 1- ter, 4-ter, 9-bis e 13-ter, per risolvere criticità emerse. Nel dettaglio ha previsto che:

      1) per edifici con accesso autonomo, che hanno diritto alla detrazione si intendono quelli che «hanno un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva»;

      2) le semplificazioni delle asseverazioni dei tecnici: la dichiarazione di stato legittimo degli immobili plurifamiliari» ai sensi dell’art. 9 bis del dPR 380 del 2001, è riferita «esclusivamente alle parti comuni degli edifici» interessate dall’intervento che dà diritto al Superbonus;

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      3) nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus si applica «per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

      4) incremento del 50% per i limiti delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, per gli interventi di ricostruzione relativi ai fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. È da specificare che gli incentivi sono «alternativi al contributo per la ricostruzione» e sono destinati alle spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, anche diversi dalla casa di prima abitazione. Restano esclusi gli immobili destinati alle attività produttive;

      5) le assemblee condominiali che devono dare il via libera ai lavori con il Superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio;

      6) il Superbonus trova applicazione anche per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A9 ma con la condizione che tali immobili siano aperti al pubblico.

      • Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020, articolo 1 commi 66-68)

      La legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche al Superbonus, ovvero:

      1) proroga del Superbonus e riconoscimento per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e per gli IACP fino al 31 dicembre 2022. Anche per gli interventi antisismici il Superbonus è prorogato per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;

      2) l’applicabilità del Superbonus ai lavori effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche;

      3) tra i lavori trainanti vengono inclusi gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni;

      4) l’istallazione degli impianti solari fotovoltaici collocabili su strutture di pertinenza degli edifici rientrano;

      5) viene stabilito che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

      6) estensione del beneficio anche agli edifici privi dell’attestato di prestazione energetica (perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali) purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;

      7) gli incentivi riferiti agli interventi antisismici, spettano per l’importo eccedente il contributo previsto, per la ricostruzione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

      Decreto requisiti tecnici (Decreto 6 agosto 2020)

      Le disposizioni si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020. Con il decreto sono stati definiti gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

      • Decreto Asseverazioni (Decreto 6 agosto 2020)

      Con il Decreto sono state regolamentate le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione. Il provvedimento normativo rende operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

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      Obiettivi del software: Abbiamo sviluppato il Software in cloud Check list conformità per facilitare il compito dei professionisti chiamati a rilasciare il visto di conformità fiscale sul credito di imposta collegato ai bonus edilizi. La check list riporta l’elenco dei controlli da effettuare al fine di poter rilasciare il visto di conformità sull’apposita comunicazione da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110%, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Il documento è aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di bilancio 2021”), la quale prevede, tra l’altro, l’estensione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023. Descrizione prodotto Il software Check list conformità: Recepisce la check list proposta dal CNDCEC per gli interventi di efficientamento energetico e per l’adeguamento antisismico. Fornisce l’elenco completo dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.  Consente di creare un archivio in cloud della documentazione necessaria per la creazione del dossier da conservare per eventuali controlli. L’area in cloud potrà essere alimentata direttamente da tutti i soggetti coinvolti nella pratica (architetto, termotecnico, perito, commercialista, fornitori ecc.). Consente di salvare in formato zip l’intero dossier documentale, una volta completato, creando in automatico l’indice dei documenti contenuti. Consente di determinare il compenso spettante al professionista per il rilascio del visto fiscale di conformità. Le Check list sono aggiornate con il documento di ricerca FNC del 19.04.2021 Durata della Licenza La licenza è annuale dalla data di acquisto Se il pacchetto da 10 non fosse sufficiente è possibile ricevere un preventivo per un pacchetto multi licenze inviando una email a help.superbonus@maggioli.it tel 0541 628634. A chi è rivolto Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Pertanto il software è rivolto a tali soggetti: • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; • i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997. Quali sono i vantaggi Facilità di utilizzo Compilazione guidata Cloud: Si accede al software da qualsiasi browser, anche da pc diversi. Nessun problema di installazione ed è possibile lavorare in mobilità. Aggiornamenti gratuiti e automatici: il software è interamente in cloud, non richiede installazioni e gli aggiornamenti sono forniti automaticamente senza alcun intervento dell’utente. Stampa del dossier: il software consente la stampa delle carte di lavoro, con i relativi dettagli, in modo da agevolare la condivisione con professionisti e clienti. Teamwork oriented: Possibilità di condividere il software con i soggetti coinvolti nella pratica 110%. In questo modo tutti i componenti del team possono collaborare anche da luoghi differenti   La normativa IL DL 34/2020 ha potenziato le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli edifici (cosiddetto “super bonus 110%). La normativa consente, al fine di evitare il problema di incapienza delle detrazioni rispetto al proprio reddito, di optare per la cessione del credito a soggetti terzi (fornitori o banche) o di richiedere lo sconto diretto sul corrispettivo dei lavori ai fornitori. Per poter optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta è necessario richiedere il rilascio di un visto di conformità del credito spettante da parte di un professionista abilitato. In particolare, il visto dovrà attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus. Si tratta, a ben vedere, di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista. Per facilitare il compito dei soggetti che devono rilasciare il visto, abbiamo sviluppato questo prodotto che costituisce una checklist-guida per la predisposizione dei controlli necessari per il rilascio del visto di conformità di cui al comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020.

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Redazione Tecnica

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