Superbonus interventi trainati, ok solo se eseguiti durante gli interventi trainanti

Dal Governo un chiarimento importante sulle tempistiche di esecuzione dei lavori trainati in relazione a quelli trainanti

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Dal sito ufficiale del Governo sul Superbonus (in particolare nella sezione dedicata alle FAQ) arriva un chiarimento importante per quanto riguarda il Superbonus e i termini di esecuzione dei cosiddetti interventi trainati.

Il regolamento, chiariscono, prevede che gli interventi trainati possano godere dell’aliquota del 110%, allo stesso modo degli interventi trainanti, se e solo se vengono eseguiti nella loro interezza durante l’esecuzione degli interventi trainanti. I lavori trainati, in pratica, devono iniziare e concludersi dopo l’inizio e prima della fine dei lavori trainanti.

Superbonus interventi trainati, esempio pratico

Nelle FAQ del Governo (la A04.2) è riportato un esempio pratico. L’utente chiede se può beneficiare del Superbonus 110 per la sostituzione di infissi, che effettuerà nel 2021 nello stesso edificio in cui nel 2020 è stato sostituito l’impianto di riscaldamento esistente (intervento trainante) e realizzato un impianto solare fotovoltaico (intervento trainato). L’utente vorrebbe quindi far valere la sostituzione degli infissi come ulteriore intervento trainato.

Ecco la FAQ A04.2: “Nel caso in cui nel 2020 sia effettuata su un edificio unifamiliare la sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente (intervento trainante) e la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico (intervento trainato) e nel 2021 il proprietario decide di sostituire gli infissi nello stesso edificio, le spese relative a tale ultimo intervento possono accedere alla detrazione del 110 per cento considerando l’intervento come trainato da quello effettuato nel 2020?”

Superbonus 110%: casi concreti

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La risposta è negativa. Citando i commi 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Governo chiarisce come il Superbonus si applichi sì “a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente”, ma “a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1” (quelli cosiddetti trainanti), e sempre che ovviamente assicurino nel loro complesso il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (o il conseguimento della classe energetica più alta).

Inoltre nella risposta è ulteriormente specificato che le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute, oltre che ovviamente nel periodo di vigenza dell’agevolazione, anche “nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.

L’ordine di realizzazione degli interventi trainanti e trainati va quindi dimostrato per poter beneficiare del Superbonus 110 anche per gli interventi trainati.

Interventi trainati, come dimostrare inizio e fine lavori

Ma come dimostrare l’inizio e la fine dei lavori trainati se, ad esempio, questi sono realizzati dalla stessa impresa che si è occupata dei lavori trainanti e quindi gli interventi sono stati fatturati insieme e pagati con acconti e saldi?

In un caso simile, si legge in risposta alla FAQ A04.6, “può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori”. Per non rischiare di perdere l’agevolazione sui lavori trainati è quindi importante farsi rilasciare dall’impresa una dichiarazione da allegare al resto della documentazione.

Ecco la FAQ A04.6: Con quale documento si può dimostrare che il lavoro trainato (es. pannelli fotovoltaici, caldaia e infissi) è stato svolto tra l’inizio e la fine lavori del lavoro trainante (es. cappotto) se il complesso dei lavori è affidato ad una unica impresa che fattura l’intero intervento con acconti e saldi? È sufficiente un’attestazione da parte dell’azienda?

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Redazione Tecnica

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