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IVA agevolata 10% per attività di progettazione: quando si applica

Vale l'aliquota ridotta, ma solo se le attività rientrano in un unico contratto di appalto che include la costruzione dell’opera. Ecco i dettagli

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L’attività di progettazione è collegata a quella di costruzione oppure è autonoma? La specifica è alla base della determinazione dell’IVA. Entrate, con la risposta 53/2021, ha infatti chiarito che la progettazione può beneficiare dell’IVA agevolata solo se rientrante in un unico contratto di appalto, insieme alla costruzione dell’opera.

Una premessa, prima di riportare tutte le specifiche del caso: il legislatore nell’ambito delle agevolazioni del settore edile, fa di solito riferimento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto: dunque è rilevante definire cosa si intende propriamente per contratto d’appalto.

Secondo l’articolo 1655 del Codice Civile, l’appalto è il contratto con il quale una parte, verso il pagamento di un corrispettivo, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera ovvero lo svolgimento di un servizio.

Vediamo dunque i casi in cui l’IVA ridotta è applicabile alle attività di progettazione.

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IVA agevolata 10% per attività di progettazione: quando si applica

Sono solo alcuni i casi per cui alle attività di progettazione si può applicare l’aliquota IVA agevolata al 10%. Il caso esaminato da Entrate vede un ente pubblico (non economico) di ricerca scientifica, rientrante in un programma finanziato dall’Unione Europea, che intendeva ampliare gli spazi destinati ai lavoratori costruendo un nuovo complesso edilizio.

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La nuova struttura avrebbe ospitato attività di ricerca e corsi universitari, e per questo l’ente nel 2017 aveva chiesto all’Agenzia (tramite istanza di interpello) se l’edificio potesse qualificarsi come edificio scolastico. In caso affermativo, alle attività di costruzione sarebbe stata applicata l’Iva al 10%. Entrate aveva poi risposto nel 2018 che la costruzione dell’edificio poteva essere agevolata con il pagamento dell’IVA ridotta.

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Progettazione e IVA ridotta, il caso

L’ente aveva proceduto in autonomia per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, facendolo redarre dai propri tecnici in collaborazione con il Dipartimento di Architettura, mentre la progettazione nei successivi livelli di approfondimento definitivo ed esecutivo era stata affidata ad un consorzio che si era aggiudicato la gara per l’affidamento dell’incarico dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, appositamente bandita.

La tesi sottoscritta dall’ente per cui la costruzione dell’edificio avrebbe beneficiato dell’IVA agevolata al 10% assieme alle attività di progettazione, si basava su una risoluzione del 1999 e una del 2008.

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IVA agevolata 10%, ecco la regola

Per Entrate non è però corretta l’interpretazione dell’ente, e ha sottolineato che le risoluzioni del 1999 e del 2008 hanno affermato che la progettazione può beneficiare dell’IVA agevolata solo se rientrante in un unico contratto di appalto, insieme alla costruzione dell’opera.

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Al contrario, se i servizi di progettazione sono autonomi e stipulati in un contratto separato, allora devono pagare l’IVA ordinaria al 22%.

In questo caso, dato che l’ente aveva sottoscritto due contratti di appalto distinti per la progettazione e i lavori, alla progettazione non è stata riconosciuta l’IVA ridotta.

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