
La legge di bilancio 2021 ha chiarito del tutto alcune definizioni relative al Superbonus ai fini della sua applicazione: tra le principali, quella relativa a immobile “funzionalmente indipendente”. In più, un’importante novità da segnalare è l’obbligo di indicare una apposita dicitura nel cartello esposto presso il cantiere in cui si operano lavori agevolati al 110%.
A onor del vero, lo scorso 18 gennaio il testo della Legge di bilancio è stato ripubblicato con alcune integrazioni e note esplicative per facilitare la lettura (>> leggi qui i dettagli). Restano però invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi. Vediamo in dettaglio le principali novità relative al Superbonus.
>>> Testo della legge di bilancio 2021
Superbonus 2021: le novità, tra cui il cartello di cantiere
Riprendiamo un attimo le “basi” del Superbonus, ovvero l’art. 119, lett. a) e c), DL 119/2020 (non la lettera b) in quanto inerente alle parti comuni degli edifici, e non di interesse per questo tema).
Le lettere da a) a c) si occupano degli «interventi trainanti»:
– installazione del cappotto termico, lettera a);
– sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle parti comuni di edifici, lett. b);
– sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle singole unità immobiliari, lett. c).
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In queste sezioni del dl rilancio si rilevano due concetti forieri di molti dubbi:
– il concetto di “indipendenza funzionale” (modificato dal Dl 104/2020), di cui ci occuperemo,
– il concetto di accesso autonomo (modificato dalla Legge di bilancio 2021), che abbiamo invece già trattato (>> Superbonus, accesso autonomo e spese accessorie rispetto all’intervento trainante).
Superbonus e indipendenza funzionale
Il concetto di indipendenza funzionale è stato chiarito attraverso l’ulteriore modifica del comma 1bis, art. 119) apportata dalla Legge di bilancio 2021. Il testo riporta la seguente dicitura: Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà’ esclusiva:
– impianti per l’approvvigionamento idrico;
– impianti per il gas;
– impianti per l’energia elettrica;
– impianto di climatizzazione invernale.
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Due requisiti per il 110%
Gli immobili che pertanto potranno accedere al Superbonus 110% dovranno avere i seguenti requisiti:
– accesso autonomo dall’esterno, a mezzo di strade, vialetti o giardini, ancorché gli stessi siano condivisi con altri soggetti in comproprietà,
– essere funzionalmente indipendenti attraverso il possesso autonomo ed esclusivo di almeno tre degli impianti fra quello dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica o della climatizzazione invernale.
(Ricordiamo che “Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva”, cit. Circ. 24/E/2020).
Senza questi due requisiti, non si potrà godere della detrazione da Superbonus, ma restano comunque valide le altre detrazioni ordinarie, ad esempio l’Ecobonus 65% o il Bonus ristrutturazioni al 50%.
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Superbonus, obbligo di cartello di cantiere
Altra importante novità è l’inserimento del nuovo comma 14bis nell’art. 119, riguardante un adempimento a carico di coloro che avviano cantieri interessati da interventi agevolati dal Superbonus 110%.
È dunque obbligatorio esporre ben visibile e accessibile alla lettura un cartello di cantiere recante la seguente dicitura: Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici.
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