Recinzione di cantiere, quale titolo edilizio serve?

E per una pergotenda, è sempre necessario permesso di costruire? Ecco quando non lo è, inclusi altri temi rilevanti selezionati per la nostra rassegna sentenze

Mario Petrulli 19/01/21
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Nuovo appuntamento con la selezione di sentenze di materia edilizia e urbanistica di Ediltecnico! Gli argomenti trattati oggi sono: recinzione di cantiere, quale titolo edilizio serve? Pergotenda, serve permesso di costruire? Cambio destinazione d’uso, quando è sufficiente la SCIA?

In più: serra stabile, il titolo edilizio serve? E per una tettoia di dimensioni rilevanti? Vediamo in dettaglio caso per caso.

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Recinzione di cantiere, quale titolo edilizio serve?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 13 gennaio 2021, n. 28

Non serve un titolo edilizio per la recinzione di cantiere, realizzata con pali in legno e pannelli di lamiera

Non serve un titolo edilizio per la recinzione di cantiere, realizzata con pali in legno e pannelli di lamiera, rientrando nell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1 D.P.R. n. 380/2001.

In merito, ha peraltro già statuito la giurisprudenza della Sezione che “non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà” (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7.2.2019 n. 270).

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Pergotenda, serve permesso di costruire?

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 13 gennaio 2021, n. 27

Non serve il permesso di costruire per una pergotenda

Non serve il permesso di costruire per un “manufatto di mq. 25.08 con struttura portante in legno, copertura in telo in PVC a rullo impermeabile ad una falda inclinata, altezza minima ml. 2,20, massima ml. 3.00”, realizzato in aderenza al fabbricato, sulla terrazza dell’appartamento posto al piano primo.

Si tratta di una struttura lignea che non comporta la realizzazione di un volume urbanistico, la cui tenda ha la mera funzione di garantire una miglior fruizione dello spazio circostante, così da rappresentare semplice opera di arredo esterno (vedi anche Consiglio di Stato n. 1619 del 2016).

Né valgono a sconfessare tale conclusione le consistenti dimensioni della tenda, la copertura da telo in P.V.C. a rullo e la non precarietà della struttura perché ancorata stabilmente al suolo ed alla parete del fabbricato.

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Cambio destinazione d’uso, quando è sufficiente la SCIA?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 gennaio 2021, n. 93

Non è sufficiente una SCIA per il ripristino senza opere della precedente destinazione d’uso residenziale di un immobile, attualmente adibito ad attività commerciale (palestra)

Ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, anche in assenza di opere edilizie, la SCIA non è un titolo idoneo per i cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, tali cioè da comportare l’assegnazione dell’immobile ad una categoria funzionale diversa da quella in essere, tra quelle residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale (cfr. T.A.R. Marche, 20 luglio 2020, n. 467; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 15 ottobre 2018, n. 5964; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 maggio 2018, n. 846).

Di conseguenza, non è sufficiente una SCIA per il ripristino senza opere della precedente destinazione d’uso residenziale di un immobile, attualmente adibito ad attività commerciale (palestra).

Sul tema: Coronavirus e titoli edilizi, proroghe dai permessi di costruire alla SCIA

Serra stabile, il titolo edilizio serve?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 gennaio 2021, n. 102

Serve il permesso di costruire per una serra stabile di notevoli dimensioni e priva del requisito della stagionalità

Serve il permesso di costruire per una serra stabile, coperta da telone in pvc, delle dimensioni in pianta di m. 29,50 x 17 e superficie complessiva di mq. 501,50, con pavimentazione industriale, con dimensione in pianta di m. 50 x 17 e superficie complessiva di mq. 850.

Trattandosi di una serra di notevoli dimensioni e priva del requisito della stagionalità, essa deve considerarsi una nuova costruzione, soggetta al preventivo rilascio di titolo abilitativo, non potendo essere annoverata tra gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2000, n. 3247).

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Tettoia di dimensioni rilevanti?

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 14 gennaio 2021, n. 288

Serve il permesso di costruire per una tettoia di rilevanti dimensioni

Serve il permesso di costruire di una tettoia di circa mq. 80,00 in lamiere coibentate a falda spiovente con altezza al colmo di circa m. 3,30 e altezza alla gronda di circa m. 2,80 poggiata su travi di legno posti in verticale e orizzontale

La realizzazione di opere che implicano un aumento della superficie utile, qual è la realizzazione di una tettoia, richiede il previo rilascio del permesso di costruire, in mancanza, deve essere ingiunta la remissione in pristino, senza che occorra una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico ricorrente che è in re ipsa.

Peraltro, per costante giurisprudenza la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di talché ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 904).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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