
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha emesso una circolare avente come oggetto i requisiti antincendio per le autorimesse con superficie non superiore a 300 mq.
Si parla di una linea di indirizzo, trasmessa il 7 gennaio 2020 dal CNI, nata in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Rete delle Professioni Tecniche per aggiornare i principali requisiti di sicurezza antincendio delle autorimesse sotto la soglia di assoggettabilità (Allegato 1 del DPR 151/2011), che sono rimaste prive di ogni riferimento normativo dopo l’abrogazione del DM 01/02/1986, sancita dall’entrata in vigore (il 19 novembre 2020) del DM 15/05/2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.
Il documento nasce sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti e contiene alcune indicazioni ai fini della prevenzione incendi e sicurezza antincendio.
Vediamo nel dettaglio cosa contiene il documento, scaricabile a fondo articolo.
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Antincendio autorimesse. Quali sono i requisiti minimi?
Il documento, approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ricorre al Codice di prevenzione incendi, che rappresenta un riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle autorimesse sotto soglia. Difatti per le definizioni adottate nella linea guida si dovrà far riferimento ai capitoli G.1 e V.6 del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. del codice.
La linea guida indica i requisiti delle autorimesse coperte dalla superficie complessiva non superiore ai 300 mq, indicate anche come ”autorimesse sotto soglia” e le classifica in due categorie:
- A1 – autorimesse di superficie lorda dell’autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate fino a 100 mq;
- A2 – autorimesse di superficie superiore a 100 mq e fino a 300 mq.
Requisiti minimi Autorimesse A1
- La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere ≥ 30; per le autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione deve essere ≥15; per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l’autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.
- Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM1 ovvero depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose. con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/mq e superficie lorda ≤ 25 mq (es. cantine).
- Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con pone almeno E30.
- Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego, devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.
- Il sistema delle vie d’esodo deve consentire agli occupanti dell’autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità.
- Se l’accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l’apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione elettrica.
- Se l’accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono essere adottate tutte le misure indicate nel DM 03/0812015 e s.m.i. – V.6 paragrafo V.6.5.8.
- Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l’eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte e in conformità alla regolamentazione vigente.
- Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli> 3 deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21 A 89B.
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Requisiti minimi Autorimesse A2
- Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le Autorimesse A1.
- Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E30 (tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM1 al punto V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015).
- Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere una lunghezza massima di 30 m.
- La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800 mm.
- La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm; tale prescrizione non si applica alle vie di esodo verticali ridondanti. comprese eventuali scale interne alle unità abitative comunicanti di rettamente con l’autorimessa.
- Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 898 distribuiti in modo che, da ciascun punto dell’area proietta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30m.
- Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa), devono essere ciascuna di superficie utile minima non inferiore a 0,1 mq.
Per conoscere le caratteristiche dimensionali delle autorimesse utili per la progettazione, scarica il documento completo:
>>>Linea guida requisiti antincendio autorimesse sotto soglia<<<
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