Condominio: la guida alla ripartizione delle spese per il calore

Un documento che fornisce un’interpretazione chiara delle modifiche al Dlgs 102/2014  apportate dal Dlgs 73 del 14 luglio 2020. Ecco i dettagli

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È arrivato il documento che chiarisce per tutti gli abitanti del condominio le modalità di lettura da remoto, i costi di fatturazione e i criteri di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale.

Sono queste le informazioni, riassumendo, contenute in “Considerazioni sull’attuazione del D.L.gs 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”: un documento che analizza i punti maggiormente interessanti per i condòmini.

Vediamo in dettaglio tutte le informazioni contenute nel testo

Condominio: la guida alla ripartizione delle spese per il calore

Come anticipato, il volume ha come obbiettivo fornire delucidazioni sui maggiori interrogativi in condominio riguardo le modifiche al Dlgs 102/2014  apportate dal Dlgs 73 del 14 luglio 2020, che se non valutate correttamente potrebbero creare confusione.

Per questo motivo, dopo un attento studio della normativa, il documento è stato redatto in collaborazione tra:
AiCARR, Associazione italiana condizionamento dell’aria Riscaldamento e Refrigerazione;
ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari;
CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
CNPI, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Questi enti infatti, hanno ritenuto necessario realizzare il documento per proporre la loro interpretazione, evidenziando, allo stesso tempo, alcuni punti non chiari della legislazione.

In ogni caso, i soggetti firmatari specificano che è importante ricordare come “il principio ispiratore e la finalità del Decreto sono quelli di contribuire all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica al primo posto”.

In caso contrario, si potrebbe avere una lettura forviata di alcuni precetti legislativi.

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Il contenuto della guida alla ripartizione delle spese per il calore in condominio

Per fugare ogni dubbio riguardo le importanti modifiche al Dlgs 102/2014 e s.m.i. apportate dal Dlgs 73 del 14 luglio 2020, che potrebbe intralciare la giusta applicazione della Direttiva (UE) 2018/2002, il documento si concentra principalmente su quattro specifici punti:
caratteristiche degli strumenti di contabilizzazione e modalità di lettura da remoto;
informazioni sulla fatturazione;
costi di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale;
analisi dei punti controversi.

Vediamoli singolarmente e in maniera dettagliata.

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Caratteristiche degli strumenti di contabilizzazione e modalità di lettura da remoto

In questo caso, l’articolo 9 del D.lgs 102/2014 prevede che dal 25 ottobre 2020 vengano installati sistemi di misura leggibili da remoto. Così facendo, entro il 1° gennaio 2027 tutti i contatori dovranno essere leggibili da remoto.

Per quanto riguarda questo tipo di intervento il legislatore non ha imposto specifiche tecnologie e l’utenza potrà scegliere quella che ritiene migliore, secondo il proprio criterio di valutazione, tra:
– tecnologie ragio walk-by e driven-by, che richiedono l’impiego di un letturista che opera una lettura asincrona;
– tecnologie di telelettura punto-multipunto wireless con trasmissione radio su rete con l’ausilio di ripetitori;
– tecnologie di lettura diretta punto-punto con trasmissione tramite messaggi a intervalli regolari.

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Informazioni sulla fatturazione

All’interno del decreto viene previsto che i dati relativi alla fatturazione vengano comunicati agli utenti, con cadenza bimestrale, dai responsabili della fatturazione dei consumi (amministratori di condominio o altri soggetti identificati).

I soggetti responsabili della fatturazione dei consumi possono essere sostituiti da un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti.

Questi soggetti, inoltre, provvederanno a:
fornire le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici, previa richiesta formale, al fornitore di servizi designato;
– permettere agli utenti di ricevere le informazioni in via elettronica;
– fornire agli utenti informazioni chiare e comprensibili insieme alla fattura;
fornire all’utente le informazioni a titolo gratuito;
– garantire a ogni utente l’accesso gratuito alle informazioni relative ai propri consumi;
promuovere la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati.

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Costi di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale

In merito ai costi derivanti dalle attività di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale effettivo, essi possono essere fatturati agli utenti in maniera ragionevole.

Per permettere la ragionevolezza dei costi sopracitati, l’ENEA in collaborazione con CTI pubblicheranno un rapporto contenente un’analisi di mercato di tali servizi su base nazionale.

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analisi dei punti controversi

All’interno del testo vengono presi in esame due particolari casi per cui si ritiene opportuno richiedere un esame da parte del MiSE, con riferimento a:
– la situazione in cui i consumi effettivi volontari misurati mediante contatori di energia termica diretta risultino inferiori al 50% del totale;
– la situazione in cui i consumi effettivi volontari stimati (nel caso di contabilizzazione indiretta), mediante normativa tecnica applicabile o attraverso modelli validati equipolenti, risultino inferiori al 50%.

In questi casi, infatti, la legge impone una percentuale minima del 50%, il che comporta una ripartizione della spesa in maniera non conforme agli effettivi consumi.

Concludendo, per questi particolari casi, viene richiesta la possibilità di considerare una modifica al contesto legislativo per eliminare il limite suddetto.

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Daniel Scardina

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