Stp, doppia iscrizione all’Albo e al Registro delle Imprese

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Sembra ormai definito il testo del decreto sulle società tra professionisti, redatto dai ministeri della Giustizia e dello sviluppo economico e previsto dall’articolo 10 della legge n.183/2011.

Il provvedimento, comporto da 12 articoli, regolamenterà non solo le società tra professionisti (costituite per l’esercizio di una o più attività professionali ordinistiche), ma anche le società multidisciplinari (società tra professionisti finalizzate all’esercizio di più attività professionali).

Ecco alcune novità contenute nel nuovo decreto:

– iscrizione: la Stp dovrà essere iscritta in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza e al tempo stesso essere iscritta in una sezione speciale del Registro delle imprese dove la specificazione della qualifica di società tra professionisti sarà indicata nella relativa certificazione.

Per la società multidisciplinare è richiesta invece l’iscrizione presso l’Albo o il registro dell’attività professionale  prevalente nello statuto o atto costitutivo.

Per l’iscrizione sarà necessario presentate la domanda accompagnata dall’atto costitutivo e dallo statuto della società in copia autentica, dal certificato di iscrizione nel registro imprese e da quello di iscrizione all’Albo e dall’elenco dei soci professionisti che non sono iscritti presso l’Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.

E’ importante  comunicare ogni variazione della composizione della società all’Ordine di riferimento.

Sei mesi di tempo sono il limite massimo per la società per mettersi in regola con tutti i requisiti previsti per l’iscrizione, pena la cancellazione dall’Albo che può scattare con il venir meno anche di uno solo dei requisiti;

trasparenza nell’assegnazione degli incarichi professionali: la società deve fornire al cliente fin dal primo contatto informazioni dettagliate in forma scritta sulla composizione della società e dei professionisti presenti all’interno tra i quali il cliente ha il diritto di scegliere per l’esecuzione dell’incarico;

incompatibilità: per diventare soci di puro capitale è necessario non aver riportato condanne definitive e essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta.

I soci di capitale e i soci professionisti non possono partecipare a più di una società anche in caso di  alle società multidisciplinari e per tutta la durata dell’iscrizione della società all’Ordine di appartenenza.

codice deontologico: la Stp deve rispettare il codice deontologico dell’ordine di appartenenza e risponde sul piano disciplinare delle violazioni di tale codice.

Redazione Tecnica

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