Struttura in ferro con basamento in cemento e coperta con telo: può risultare pergolato?

Cambia qualcosa se non è permanente? Ecco tutti i dettagli delineati nella rassegna sentenze di questa settimana, assieme a decadenza del permesso di costruire e abuso su area demaniale

Mario Petrulli 15/12/20
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Eccoci all’appuntamento della settimana con la selezione di sentenze di materie edilizia e urbanistica. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono: struttura in ferro con basamento in cemento e coperta con telo: può risultare pergolato? Decadenza permesso di costruire, può impedirlo l’inizio dei lavori? Titoli edilizi, possono essere riservati e non pubblici?

Oltre alle sopra citate tematiche, analizzeremo anche: tettoia di rilevanti dimensioni, quale titolo edilizio serve? Abuso su area demaniale, ci sono alternative alla demolizione?

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Struttura in ferro con basamento in cemento e coperta con telo: può risultare pergolato?

TAR Basilicata, sez. I, sent. 9 dicembre 2020 n. 779

Non possono qualificarsi come meri pergolati delle strutture in ferro di rilevanti dimensioni, poggiate su basamenti in cemento e coperte con teli ombreggianti o lastre ondulate, poste al servizio di un compendio produttivo agricolo e destinate a soddisfare esigenze durevoli

Strutture in ferro di dimensioni variabili (da 92 mq a 950 mq), poggiate su basamenti in cemento e coperte con teli ombreggianti o lastre ondulate, non possono essere riconducibili alla nozione di pergolato, non possedendone i requisiti dimensionali (trattasi di opere di non modesta estensione e di notevole impatto volumetrico) e funzionali (trattasi di opere non precarie o ornamentali, ma poste di un compendio produttivo agricolo e destinate a soddisfare esigenze durevoli).

Il che le assoggetta, dunque, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/8/2018, n. 5008; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22/5/2018, n. 875; T.A.R. Campania, sez. II, 26/11/2019, n. 5580), al rilascio di preventivo idoneo titolo edilizio, secondo la disciplina del D.P.R. n. 380/2001, da individuarsi nel permesso di costruire.

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Decadenza permesso di costruire, può impedirlo l’inizio dei lavori?

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 9 dicembre 2020 n. 7827

L’inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non può ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione ovvero l’inizio dei lavori non è configurabile per effetto della sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento e senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere o sussistendo altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione

La giurisprudenza consolidata ritiene che l’inizio dei lavori sia idoneo ad impedire la decadenza del permesso di costruire quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l’effettiva volontà di realizzare il manufatto (Consiglio di Stato IV, 18 maggio 2012 n. 2915; id., sez. IV, 15 aprile 2013, n. 2027).

L’effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò al ben evidente scopo di evitare che il termine per l’avvio dell’edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione.

Pertanto, l’inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non può ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione ovvero l’inizio dei lavori non è configurabile per effetto della sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento e senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere o sussistendo altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione; con la conseguenza che la declaratoria di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato è illegittima solo se siano stati eseguiti lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge o se lo sbancamento realizzato si estenda in un’area di vaste dimensioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV 30 settembre 2013 n.4855; Sez. V, 15 luglio 2013 n. 3823).

L’inizio dei lavori previsto dall’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall’art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 fanno riferimento a concreti lavori edilizi, ovvero i lavori devono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nell’elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV 6 agosto 2014 n.4201, per cui rilevano la posa di elementi portanti, la costruzione di muri e gli scavi per le fondazioni).

Il provvedimento di decadenza è un provvedimento a contenuto vincolato, di carattere ricognitivo di un effetto decadenziale, che si produce automaticamente in relazione al mero decorso del tempo (Consiglio di Stato sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6151; id., 18 maggio 2012, n. 2915), che non necessita di una previa comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di stato, sez. IV, 6 agosto 2014 n.4201).

Inoltre, trattandosi di attività vincolata è comunque applicabile il dettato dell’art. 21- octies della legge 241 del 1990 per cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4855).

> Sul tema: Permesso di costruire, serve per la diversa collocazione delle finestre?

Titoli edilizi, possono essere riservati e non pubblici?

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 9 dicembre 2020 n. 871

I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza

Secondo quanto disposto dall’art. 31, comma 8, l. 17 agosto 1942 n. 1150, “Dell’avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell’albo pretorio, con la specificazione del titolare e delle località nella quale la costruzione deve essere eseguita”.

La norma è riprodotta dall’art. 20, comma 6, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), stabilendo che dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all’albo pretorio.

Tale disposizione non può che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche l’art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001).

I titoli edilizi sono dunque atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza. Non sussiste privacy quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati (T.A.R. Valle d’Aosta, 15/03/2017, n. 12; T.A.R. Marche, 07/11/2014, n. 923).

Né tali conclusioni possono mutare in relazione alla tipologia del titolo edilizio utilizzato: permesso di costruire, SCIA o CILA. Trattasi solo di una diversa modalità dell’esercizio del diritto dominicale all’utilizzo edificatorio del fondo.

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Tettoia di rilevanti dimensioni, quale titolo edilizio serve?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 10 dicembre 2020 n. 1914

Serve il permesso di costruire per una tettoia di rilevanti dimensioni

Com’è noto, ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001, per nuova costruzione s’intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo.

Il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento, che vale a distinguerlo dalla mera pertinenza urbanistico-edilizia; quest’ultima richiede la sussistenza non solo di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell’opera accessoria rispetto a quella principale, ma anche di un elemento strutturale ovvero una “dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce” (TAR Napoli, Sez. II, 04.02.2020, n. 535; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130; TAR Roma, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 9223).

Con riferimento alla tettoia, in particolare, la giurisprudenza è piuttosto chiara al riguardo, ritenendo, infatti, che l’opera, per le sue caratteristiche morfologiche, dimensionali e funzionali, sia suscettibile di arrecare un apprezzabile impatto volumetrico sul territorio, con conseguente aggravio del carico insediativo, così da comportarne l’assoggettamento al regime abilitativo del permesso di costruire (T.A.R. Salerno, Sez. II, 18/04/2019, n.642); gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.

Tali strutture necessitano, invece, del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico; alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire (T.A.R. Napoli, sez. IV, 14/05/2020, n.1802);

Di conseguenza, serve il permesso di costruire per una tettoia di mt. 2,32 x mt. 14,34.

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Abuso su area demaniale, ci sono alternative alla demolizione?

TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 10 dicembre 2020 n. 13251

Nel caso di abuso su area demaniale non vi sono alternative alla demolizione

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, la circostanza che l’abuso sia stato realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l’applicazione dell’art. 35 del DPR n. 380/01 (richiamato nell’ordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione “contra legem”, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato (T.A.R. Campania, sez. III, 14.4.2015, n. 2098).

Null’altro, quindi, deve valutare il Comune con riferimento alla tipologia ed entità dell’abuso né, tantomeno, con riferimento alla sua eventuale sanabilità, trattandosi di una valutazione preliminare assolutamente non prevista al momento della demolizione del manufatto abusivo posto su area demaniale.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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