Sicurezza, obbligatoria la nomina del coordinatore della progettazione

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Nel cantiere in cui è prevista la presenza di diverse imprese, anche se non contemporaneamente, il committente ha l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione.

A stabilirlo sono i giudici della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 24082 del 18 giugno 2012, giudicando il committente che ha omesso tale nomina, come responsabile dell’infortunio di un operaio dell’appaltatore.

Secondo i giudici tale omissione ha avuto un ruolo causale nel determinare l’infortunio.

“Non può negarsi – hanno concluso i giudici – la palese e grave violazione delle norme prevenzionali, ove si consideri che i lavori si svolgevano a notevole altezza dal suolo senza alcuna copertura del prevedibile rischio di caduta dall’alto e che la totale assenza delle doverose misure di sicurezza era evidente e palesemente percepibile da chiunque. Circostanza, quest’ultima, che, a prescindere dall’individuazione della ditta che concretamente era impegnata nei lavori ancor più evidenzia la condotta colpevolmente omissiva dell’imputato, che ha consentito l’inizio e la prosecuzione dei lavori malgrado l’evidente condizione di grave rischio in cui operavano le maestranze”.

Recentemente la Corte di Cassazione era intervenuta sulla sicurezza anche con la sentenza n. 25145 del 25 giugno 2012, precisando  che “gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali” (vedi anche “Sicurezza in cantiere, gli obblighi di sicurezza gravano anche sul subappaltatore“).

Redazione Tecnica

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