Costo di costruzione, si può chiedere quanto prima dalla fine lavori?

È esigibile prima della scadenza del sessantesimo giorno dall’ultimazione delle opere? Leggi la rassegna sentenze di oggi, anche permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica

Mario Petrulli 17/11/20
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Oggi, nella selezione di sentenze in materia edilizia troviamo: costo di costruzione, si può chiedere quanto prima dalla fine lavori? Piano di insediamento, che natura e durata ha? Autorizzazione paesaggistica annullata, serve preavviso di rigetto?

Oltre a questi temi, tratteremo anche: muro di cinta, serve sempre il permesso di costruire? Proroga del permesso di costruire, l’istanza dell’interessato è necessaria?

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Costo di costruzione, si può chiedere quanto prima dalla fine lavori?

TAR Veneto, sez. II, sent. 13 novembre 2020 n. 1063

Il contributo relativo al costo di costruzione non è esigibile prima della scadenza del sessantesimo giorno dall’ultimazione delle opere

L’art. 16, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, stabilisce espressamente che “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”.

Alla luce del chiaro dato testuale, il contributo relativo al costo di costruzione non è dunque esigibile prima della scadenza del sessantesimo giorno dall’ultimazione delle opere (vd. T.A.R. Basilicata, n. 126 del 2013).

Pertanto, solo dopo la scadenza di detto termine, può essere applicata la sanzione prevista dall’art. 42, comma 2, lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001, senza che assuma alcun rilievo a tale fine, come erroneamente sostenuto dal Comune, la diversa (e precedente) data di scadenza del titolo edilizio.

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Piano di insediamento, che natura e durata ha?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 11 novembre 2020 n. 1777

Il piano di insediamento produttivo (P.I.P.) è uno strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione

Il piano di insediamento produttivo (P.I.P.) è uno strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed avente valore di piano particolareggiato di esecuzione; come tale, trascorsi i dieci anni, l’amministrazione non può disporre alcuna proroga dello stesso, potendo invece unicamente valutare l’opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria attuativa rimasta inattuata.

Pertanto alla scadenza del termine di dieci anni legislativamente previsto, la inefficacia del piano è un effetto automatico di legge che, segnando il venir meno dei presupposti per il perfezionamento dell’espropriazione, rende dovuta la revoca dell’assegnazione previamente disposta dell’area destinata alla realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi e la restituzione al proprietario, di tal che la stessa revoca non presenta profili di discrezionalità (TAR Campania – Salerno, Sez. I, 20 dicembre 2013, n. 2515; TAR Campania – Salerno, Sez. I, 20 novembre 2013, n. 2284; TAR Lazio – Roma, Sez. I, 2 ottobre 2013, n. 8551).

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Autorizzazione paesaggistica annullata, serve preavviso di rigetto?

TAR Veneto, sez. I, sent. 9 novembre 2020 n. 1047

L’annullamento, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione paesaggistica originariamente rilasciata dal Comune, non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto

L’annullamento, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione paesaggistica originariamente rilasciata dal Comune, non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, in quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre nell’ambito di un rapporto tra autorità pubbliche, integrando piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, la quale determina la caducazione del precedente atto abilitativo (cfr. in questo senso Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 3/07/2014, n. 3368; Tar Lazio, Roma, n. 131/2020; in termini anche T.A.R. Sardegna sez. II, 10/03/2008, n.387 secondo cui “l’annullamento di un nulla osta paesistico da parte della competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico integra un procedimento a struttura c.d. bifasica in cui, a seguito dell’iniziale fase favorevole per il richiedente, se ne apre (d’ufficio e obbligatoriamente) una nuova, di secondo grado, la quale determinando la caducazione del precedente nulla osta comunale (o regionale), non è assimilabile alla reiezione di un’istanza di parte, oggetto della disciplina di cui all’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241”).

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Muro di cinta, serve sempre il permesso di costruire?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12 novembre 2020 n. 1644

Il muro di cinta o di contenimento necessita del permesso di costruire

Secondo consolidata giurisprudenza, il muro di cinta o di contenimento necessita di permesso di costruire, differenziandosi dalla semplice recinzione (la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà), giacché non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 09/01/2020, n. 212).

Serve il permesso di costruire, di conseguenza, per cinque muri di contenimento in blocchetti prefabbricati in cls di cm. 40 x 20 x 20, con sovrastante cordolo in cls di spessore variabile da cm. 20 a cm. 30, aventi le seguenti dimensioni:
– muro n. 1), lunghezza mt. 5.50 ed altezza mt. 1,45;
– muro n. 2), lunghezza mt. 12,00 ed altezza variabile mt. 1,30/ mt. 0,20;
– muro n. 3), lunghezza mt. 5,80 ed altezza mt. 1,80;
– muro n. 4), lunghezza mt. 4,50 ed altezza mt. 1,80;
– muro n. 5), lunghezza di m. 27,50 ed altezza di mt. 1,80.

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Proroga del permesso di costruire, l’istanza dell’interessato è necessaria?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 12 novembre 2020 n. 1786

La proroga del permesso di costruire non opera autonomamente ma richiede l’istanza dell’interessato

L’art. 15 d.p.r. 380/2001 contempla, quale unico atto idoneo a impedire la decadenza del titolo, la proroga, che deve essere richiesta dal privato prima della scadenza dei termini del permesso medesimo (Cons. Stato, Sez. VI, 30.6.2020, n. 4179; Cons. Stato, Sez. IV, 25.3.2020, n. 2078).

Ai sensi della suddetta norma, la proroga non opera automaticamente, essendo all’uopo necessaria apposita determinazione dell’amministrazione.

Pertanto, anche nell’eventualità in cui emerga la sussistenza di cause di forza maggiore, l’interessato che intenda impedire la decadenza del titolo è sempre onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell’efficacia dello stesso (T.A.R. Roma, Sez. II, 12.6.2019, n. 7608; Cons. Stato, Sez. VI, 3.8.2017, n. 3887).

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Tutte le novità delle procedure edilizie nel Decreto semplificazioni

Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, “Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo unico per l’edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare:- modifica l’istituto del permesso di costruire, della SCIA e di edilizia libera;- semplifica la ristrutturazione edilizia;- deroga i limiti di distanza tra fabbricati;- riforma gli interventi relativi alle opere stagionali e temporanee;- stabilisce lo stato legittimo degli immobili;- proroga i termini di inizio e ultimazione dei lavori;- deroga agli strumenti urbanistici;- disciplina l’uso temporaneo degli immobili;- introduce l’agibilità, in assenza di lavori;- estende il concetto di tolleranze costruttive ed esecutive;- assicura la demolizione di opere abusive;- elimina l’autorizzazione paesaggistica per posa di elementi amovibili su aree pubbliche;- agevola la rigenerazione urbana, il recupero e il riuso degli immobili.Inoltre consente di realizzare, anche su immobili condominiali, ai sensi della legge 17 luglio 2020, n. 77, con la detrazione del 110 per cento, interventi di:- efficienza energetica di edifici o unità immobiliari;- riduzione rischio sismico degli edifici (sisma bonus);- impianti solari fotovoltaici su edifici;- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.Mario Di NicolaArchitetto, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.

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Mario Petrulli

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