Contratti pubblici, la cancellazione dei lavori in economia

Nuove possibilità di introdurre voci di copertura economica per eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori (non previste nel progetto originario). Ecco tutte le novità

Marco Agliata 02/11/20
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Rispetto alla condizione normativa precedente, il d.lgs. 163/2006, i lavori, servizi e forniture in economia erano disciplinati dall’articolo 125 che prevedeva due modalità di affidamento mediante:
amministrazione diretta;
procedura di cottimo fiduciario.

La gestione di questo tipo di acquisizioni era affidata al responsabile unico del procedimento con le seguenti limitazioni:
– nel caso di amministrazione diretta le acquisizioni erano previste con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
– nel caso del cottimo fiduciario era richiesta una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvenivano mediante affidamento a terzi.

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Contratti pubblici, la cancellazione dei lavori in economia

I lavori in economia erano ammessi per importi non superiori a 200 mila euro e i lavori assunti in amministrazione diretta non potevano comportare una spesa complessiva superiore a 50 mila euro.

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I lavori eseguibili in economia venivano individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è determinata da eventi imprevedibili;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori non differibili, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, in caso di urgenza a completare i lavori.

Il ricorso all’acquisizione in economia era altresì consentito nelle ipotesi di:
– risoluzione di un precedente rapporto contrattuale;
– necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso;
prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
– urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Le opere in economia dopo il d.lgs. 50/2016

Il codice dei contratti entrato in vigore nel 2016 non ha previsto alcuna disciplina per le procedure in economia determinando, pertanto, l’inapplicabilità di questa tipologia di affidamenti con alcune eccezioni determinate da quanto prescritto, per il solo settore dei beni culturali, dall’articolo 148, comma 7 che prevede l’esecuzione dei lavori in economia nei soli casi di somma urgenza (eseguibili con il limite di 300 mila euro) realizzabili in amministrazione diretta o cottimo fiduciario (senza regolare i limiti e le modalità di questi ultimi).

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In questa materia è anche necessario ricordare la vigenza dell’articolo 179 del d.P.R. 207/2018 che si è protratta fino al 30 maggio 2018 (data dell’abrogazione operata dall’articolo 27 del d.M.49/2018). Tale articolo disciplinava i lavori in economia contemplati dal contratto prescrivendo: “1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.”

Fina alla data del 30 maggio 2018, quindi, i lavori inseriti nelle liste in economia/liste operai regolarmente contrattualizzate, finalizzati alla risoluzione di piccole lavorazioni non completamente quantificabili in sede progettuale, potevano essere riconosciuti all’esecutore fino alla concorrenza dell’importo contrattualizzato per questa fattispecie di lavorazioni e comunque senza variazioni dell’importo contrattuale complessivo.

Superate le tempistiche di attuazione delle norme richiamate, dal 30 maggio 2018 e ai sensi della legislazione vigente alla data attuale, nel caso si rendessero necessarie ulteriori lavorazioni o variazioni delle opere durante la loro esecuzione (non previste nel progetto originario), la normativa applicabile sarà quella riferita all’articolo 106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) del d.lgs. 50/2016, nell’ambito dei settori ordinari e quella riportata all’articolo 149 dello stesso d.lgs. 50/2016 per quanto riguarda gli interventi che ricadono nel settore dei beni culturali.

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Cosa fare oggi?

In conseguenza di quanto indicato è possibile sintetizzare alcune considerazioni di carattere generale in merito ai lavori in economia non più disciplinati dall’attuale codice dei contratti pubblici.

La ratio che ha portato alla cancellazione dei lavori in economia dalle fattispecie regolate dal codice sembra legata al fatto che, con l’obbligatorietà dei tre livelli di progettazione prima della gara d’appalto non dovrebbero più verificarsi condizioni di indeterminazione progettuale o esecutiva nella realizzazione delle opere previste (elemento che costituiva uno dei motivi che sostenevano la necessità di prevedere una quota di risorse per i lavori in economia); sulla base di questa ipotesi il legislatore ha ritenuto che la nuova condizione di completa definizione del progetto non rendesse più necessario il ricorso alle opere in economia di qui la loro deregolamentazione.

Alla data odierna, pertanto, le possibilità di introdurre nuove voci di copertura economica per eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori (non previste nel progetto originario) risiede esclusivamente nelle seguenti voci di spesa (anche in coerenza con quanto indicato nella bozza di regolamento ancora in preparazione):
– lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;
– accantonamenti per modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 nell’ambito dei settori ordinari e già inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;

– ulteriori risorse aggiuntive reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle opere non preventivabili in sede di progetto, nell’ambito dei settori ordinari, rese necessarie dalle circostanze regolate dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 (e non indicate nel quadro economico);
– risorse aggiuntive, reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle opere, nell’ambito dei beni culturali, rese necessarie dalle circostanze individuate dall’articolo 149 del d.lgs. 50/2016;
– accantonamenti per imprevisti e ad eventuali lavori in amministrazione diretta (non previsti nel progetto) che non superino complessivamente il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

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Marco Agliata

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