Piano Casa: niente deroga per singoli edifici con la legge sulle distanze

Scarica PDF Stampa

Con la sentenza 217 del 23 settembre 2020, la Corte Costituzionale, ha dichiarato dell’articolo 19 della legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018 (Legge di Stabilità regionale 2019), riguardante il “piano casa”, illegittimo costituzionalmente.

Le leggi regionali, infatti, possono derogare alle distanze fissate nel Dm n. 1444 del 1968 solo a condizione che siano recepite da strumenti urbanistici attuativi funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio e non riguardino singoli edifici.

Vediamo nel dettaglio.

Piano Casa: niente deroga per singoli edifici con la legge sulle distanze

L’articolo interpretativo 19 della legge regionale del Lazio n. 13 del 2018, recante “Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, della Lr n. 21 dell’11 agosto 2009, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e successive modifiche”, stabilisce che: “La deroga si interpreta nel senso che gli interventi di ampliamento previsti] … [sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità  edilizia di cui all’articolo 7 del decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.

In realtà l’articolo intitolato “Interventi di ampliamento degli edifici”, detto “piano casa”, a cui si fa riferimento, stabilisce: “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile”.

Per questo motivo il Governo ha impugnato la norma in quanto violerebbe l’art. 3 Cost. e l’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale nella materia “governo del territorio”.

Le ultime novità: Il Superbonus 110% è troppo complicato. 3 mil di italiani rinunciano

La sentenza della Corte Costituzionale

Il Governo ha impugnato la norma affermando che il contenuto dell’art. 19 contestato non sarebbe realmente interpretativo ma piuttosto innovativo con “portata retroattiva”, dando corpo, in definitiva, ad una “surrettizia ipotesi di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali”. Gli interventi edilizi di ampliamento “non possono riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.

La Regione Lazio, dal canto suo, non ha contestato il carattere inderogabile del Dm n. 1444 del 1968, ma, ha ritenuto piuttosto, che la legge regionale sul “piano casa” rappresenti una disciplina speciale, in grado di derogare ai limiti di densità edilizia.

In questo caso la Corte Costituzionale, dando ragione al Governo, ha concluso che i limiti fissati dal Dm n. 1444 del 1968 hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo essi principi fondamentali della materia, in particolare come limiti massimi di densità edilizia a tutela del “primario interesse generale all’ordinato sviluppo urbano” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza n. 6250 del 5 novembre 2018).

Va inoltre ricordato che dal 1° giugno 2017 il piano casa del Lazio è stato assorbito dalle norme sulla rigenerazione urbana e il recupero edilizio (Lr n. 7/2017), che sono strutturali e non presentano carattere di straordinarietà.

Potrebbe interessarti: Il Decreto semplificazioni è legge. Tutte le novità del Codice Appalti

Basta ampliamenti senza limiti con il piano casa

La decisione della Corte è stata motivata da due importanti fattori:
sentenza n. 3474 del 3 agosto 2020 del Tar Campania che ha deliberato statuito la necessità di assoggettare a stretta interpretazione le disposizioni sul “piano casa”;
considerazione che, se gli artt. 7, 8 e 9 del Dm n. 1444 del 1968 fossero derogabili, le leggi regionali potrebbero prevedere ampliamenti senza limiti percentuali determinati.

Cosa non possibile, in quanto, le leggi regionali possono derogare alle distanze fissate nel Dm n. 1444 del 1968 solo a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici. La norma impugnata, al contrario, prevede una deroga che prescinde del tutto da una pianificazione attuativa e si collega solo ai titoli edilizi.

Superbonus 110%, guida e casi concreti

Superbonus 110%: casi concreti

70 Domande e risposte sul Superbonus 110% l’importante agevolazione, introdotta dal DL 34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie, hanno effettuato determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità di detrarre dall’imposta lorda, in cinque rate costanti, un importo pari al 110%delle spese sostenute per taluni interventi inerenti:il risparmio energeticoil sismabonusl’installazione di impianti fotovoltaicil’installazione di apparecchiature per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine per la ricarica elettrica)Il presente lavoro, eBook in pdf di 49 pagine, rappresenta un’utile raccolta di 70 risposte alle domande poste dai nostri lettori in materia di Superbonus 110%, suddivise per argomento:• Adempimenti pratici• Cessione del credito• Cumulabilità dei bonus• Immobili destinatari• Interventi trainanti e trainati• I controlli dell’AgenziaFiammelli Dott.ssa Matilde, Dottore commercialista, Revisore contabile. Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Crema

Fiammelli Matilde | 2020 Maggioli Editore

14.46 €  12.29 €

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – eBook in pdf

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus

Diagnosi e certificazione energetica

Diagnosi e certificazione energetica

Il volume, giunto alla terza edizione, è un manuale teorico-pratico per le tre principali indagini strumentali per l’efficienza energetica in edilizia: la termografia, il blower door test di permeabilità all’aria, ed il termo flussimetro per la misura in opera della trasmittanza termica, essenziali per individuare difetti di costruzione, per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e per il restauro conservativo degli edifici storici.Questa nuova edizione contiene una trattazione estesa della nuova norma IEC 62446-3 per le indagini termografiche sugli impianti fotovoltaici, un’integrazione delle indagini sugli isolamenti a cappotto (UNI/TR 11715), l’analisi della corretta posa dei serramenti e il loro controllo termografico (UNI 11673), l’aggiornamento della norma tecnica sul blower door test (UNI EN ISO 9972) con un confronto con la precedente UNI EN 13829 e molto altro ancora.Con numerose e nuove immagini derivanti da casi di studio reali sono fornite le basi scientifiche ed operative riguardanti la termografia a infrarossi, la permeabilità all’aria degli edifici ed il blower door test, l’isolamento termico e le misure di trasmittanza con termoflussimetro.Ampio spazio è riservato alle modalità ottimali per l’esecuzione delle prove.Sono inoltre presentate: normative straniere che forniscono conoscenze e metodi d’indagine più approfonditi di quelli attualmente disponibili in Italia; casi di studio reali con problemi di isolamento e di infiltrazioni d’aria riscontrati su pareti, tetti, serramenti, isolamenti a cappotto, distacchi di rivestimenti e sfondellamenti di solai; interpretazioni delle immagini termiche e dell’esito delle prove ed indicazioni sulle corrette soluzioni progettuali e costruttive.Davide LanzoniIngegnere, certificato al livello 3 in termografia, esperto in acustica ed in valutazione degli agenti fisici e del microclima, collabora con SAIGE, società che tiene corsi di formazione certificati UNI EN ISO 9712 in termografia ed è centro esame di primario ente accreditato.

Davide Lanzoni | 2020 Maggioli Editore

52.00 €  49.40 €

Foto: iStock/VectorHot

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento