Superbonus e impianti di riscaldamento, tutti gli aggiornamenti

Il direttore dell’AdE, infatti, ha dato importanti delucidazioni riguardo l’argomento e non solo. Ecco i dettagli

Lisa De Simone 29/10/20
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Chi possiede un immobile unifamiliare scaldato solo con un camino o una stufa a legna potrà usufruire del superbonus. Stufe e caminetti, infatti, possono essere considerati a tutti gli effetti impianti di riscaldamento.

A risolvere il problema una volta per tutte è stato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un incontro di Telefisco dedicato al Superbonus. Altri importanti chiarimenti sono arrivati poi sui limiti di spesa in riferimento al numero di unità immobiliari presenti condominio, e sugli immobili che possono essere considerati funzionalmente autonomi ai fini dell’accesso al Superbonus.

Ecco tutte le novità.

Sì al Superbonus anche con solo una stufa a legna

Nel corso dell’incontro il direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha finalmente ha risposto in maniera diretta alla domanda relativa al diritto di ottenere il Superbonus in presenza di una semplice stufa a legna.

Una indicazione che apre la strada alla possibilità di avviare interventi di risparmio genetico in un numero decisamente più ampio di immobili, vale a dire l’ampia platea delle case nei piccoli centri soprattutto di campagna, magari ereditate, ma anche dei condomini al mare.

Chiaramente per ottenere l’agevolazione occorrerà garantire all’intero edificio il salto di due classi energetiche, e di conseguenza sarà necessario intervenire sostanzialmente con la coibentazione dell’immobile.

>> Superbonus, ora è possibile inviare le asseverazioni a ENEA <<

Il limite di spesa quando ci sono box e cantine

Proprio riferimento ai tetti di spesa applicabili per gli immobili plurifamiliari e con più proprietari è arrivata un’altra importante indicazione.

Nel corso dell’incontro, infatti, è stato chiarito che ai fini del conteggio vanno considerati non soltanto gli immobili per uso abitativo, ma anche le relative pertinenze, ad esempio box e cantine, essendo del tutto irrilevante il fatto che si tratti di unità immobiliari non allacciati all’impianto di riscaldamento.

In sostanza, quindi, se in un immobile sono presenti quattro appartamenti e quattro box, anche questi vanno conteggiati ai fini del complessivo calcolo del limite di spesa ammesso ad usufruire dell’agevolazione, così che il limite di spesa, ad esempio per la coibentazione, risulta non di 160.000 euro ossia € 40.000 però per quattro ma di 320.000, ossia € 40.000 per otto.

Per approfondire: Superbonus e proprietà di più immobili in capo a unico proprietario

Interventi trainanti e trainati fatturati dalla stessa ditta

Precisazione anche sulla documentazione necessaria per ottenere il Superbonus per gli interventi trainati. Per l’agevolazione, com’è noto, occorre che gli interventi trainati siano effettuati ” congiuntamente” agli interventi trainanti, ossia prima che questi ultimi vengano conclusi.

Per usufruire dell’agevolazione, quindi, è stato chiarito, è sufficiente che l’impresa che gli effettua attesti che questo limite temporale sia rispettato.

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No al Superbous per il loft in condominio

Infine un chiarimento che non farà piacere ai proprietari dei loft che speravano, potendo contare sull’accesso diretto dalla strada e la presenza di un impianto di riscaldamento autonomo, di poter usufruire del Superbonus anche quando si tratta si tratta di unità immobiliari che fanno parte di un condominio.

La risposta, in questo caso, è stata negativa. Perché un immobile possa essere considerato “funzionalmente autonomo”, infatti, è necessario che abbia tre impianti totalmente privati: acqua, gas, luce. Se invece si usufruisce di impianti comuni l’immobile va considerato a tutti gli effetti come parte del condominio effettuati dal condominio.

La presenza di un impianto fognario comune, invece, non impedisce di usufruire dell’agevolazione a patto che, come detto, gli altri tre impianti siano totalmente autonomi.

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Foto: iStock/isayildiz

Lisa De Simone

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