Superbonus 110% e congruità dei prezzi, massima attenzione

Per non rischiare di incappare in inconvenienti legati alla detrazione, Il professionista deve tenere conto di alcuni elementi in particolare

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Nel calcolo della detrazione massima del superbonus 110% esiste una doppia forbice, il limite massimo, cioè, tra spesa e congruità dei prezzi.

Quando si effettuano i calcoli di convenienza fiscale circa gli interventi da superbonus 110%, infatti, occorre considerare non solo il tetto massimo delle spese o della massima detrazione ma anche la congruità dei prezzi asseverati nell’ambito delle operazioni effettuate dal tecnico.

Vediamo nel dettaglio.

Superbonus 110% e congruità dei prezzi, massima attenzione

In questi casi, per evitare di incappare in eventuali inconvenienti, è opportuno tenere per presenti tre elementi in particolare:

contenuto del Decreto Requisiti

Con il Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020, sono stati forniti gli elementi essenziali per condurre i calcoli di convenienza ed effettuare al meglio le operazioni relative agli interventi da superbonus 110%.

Dalla lettura di tale decreto, a differenza del passato, emerge che nel calcolo delle detrazioni spettanti ai contribuenti occorre rispettare non uno ma ben due parametri:
il primo, al fine di beneficiare della detrazione massima, commisurata all’intervento effettuato è quello che l’intervento rispetti il limite massimo di spesa stabilito dall’all. B del decreto requisiti medesimo.

Il secondo consiste nella verifica che le suddette spese siano “congrue” con i prezzi diffusi al pubblico.

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asseverazione del professionista

All’art. 3 del Decreto Requisiti si legge:

“Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all’art. 2 (cioè qualunque intervento che dia diritto ad una detrazione esclusi quelli per il recupero del patrimonio edilizio ex art 16bis, TUIR), si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell’allegato B al presente decreto.
… L’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all’art. 2, fermi restando i limiti di cui all’allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all’allegato A, punto 13″.

Ciò comporta che nel calcolo della spettanza della detrazione, in fase di composizione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, occorre considerare, come anticipato, due parametri fondamentali:
– la spesa massima o la detrazione massima riportata nell’all. A al Decreto Requisiti;

– il rispetto dei massimali “congrui” di spesa come delineati nel punto 13 dell’All. A medesimo (ida aggiungere che qualora per gli interventi di cui all’all. A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’All. I del Decreto Requisiti)

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range di calcolo della detrazione

Da una più approfondita lettura del punto 13 si evince la procedura di determinazione della detrazione spettante a seguito del computo delle spese massime detraibili. Relativamente agli interventi da superbonus 110%, e comunque per tutti quegli interventi che prevedono l’asseverazione da parte del tecnico abilitato (o la dichiarazione resa dal fornitore), il tecnico abilitato stesso allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, ottemperando ai criteri che seguono:
– i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI, Tipografia del Genio Civile;

– nel caso in cui i prezzari di cui sopra non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione;

– qualora la verifica della congruità dei prezzi condotta ai punti precedenti evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più’ tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal decreto requisiti. Tale procedura ridimensiona drasticamente il monte detraibile riconducendolo al minore fra quello calcolato dal professionista abilitato, con la procedura indicata al punto 13 dell’All. A, e quello dei limiti massimi di spesa previsto dall’All. B. Ciò a valere per tutti quegli interventi per i quali è necessaria l’asseverazione, quindi non sono solo contemplati dal superbonus 110%.

Per intenderci, ipotizzando il cambio di un impianto di climatizzazione posto nella parte comune di un edificio condominiale per il quale sono presenti 6 unità immobiliari, il limite massimo di spesa è pari a 20.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari (fino a otto). Il calcolo è così stimato 6×20.000, spesa massima 120.000 euro. Qualora il tecnico, effettuando la propria asseverazione riportasse, come normato dal punto 13 dell’all. A del Decreto Requisiti, che la spesa secondo i prezziari è pari a 100.000 euro e la spesa sostenuta fosse 112.000 per quanto inferiore al limite massimo previsto di euro 120.000, la detrazione da superbonus 110% spetterebbe per il limite di euro 100.000 commisurato alle proprietà millesimali.

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Redazione Tecnica

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