Cantiere e sequestro penale: decade il permesso di costruire?

La sospensione dei lavori avviene in modalità automatica? Nella rassegna sentenze di oggi anche accesso alle pratiche edilizie, asservimento di un fondo e pergolato

Mario Petrulli 20/10/20
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Oggi la selezione di sentenze settimanale in materia edilizia sarà dedicata a: cantiere e sequestro penale: decade il permesso di costruire? Pergolato chiuso lateralmente, richiede permesso di costruire? Asservimento di un fondo ha carattere definitivo e irrevocabile?

E ancora: accesso pratica edilizia al vicino confinante, quando è legittima? Oneri concessori e termine di prescrizione, come funziona? Analizziamo in dettaglio sentenza per sentenza.

Cantiere e sequestro penale: decade il permesso di costruire?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 ottobre 2020 n. 1419

Il sequestro penale del cantiere è causa automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire

La giurisprudenza fa discendere dal sequestro penale del cantiere una causa automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1895; Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 434; Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3527; Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 974; Sez. III, 4 aprile 2013, n. 1870; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 agosto 2017, n. 569).

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Infatti, il sequestro penale dell’immobile a carico della società precedente proprietaria ed il conseguente spossessamento di quest’ultima dalla disponibilità giuridico-materiale del bene rappresentano circostanze assolutamente impeditive ai fini della presentazione di un’istanza di proroga a opera della proprietaria stessa, per temporaneo difetto di legittimazione attiva. Inoltre, a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali.

La decadenza del permesso di costruire è un provvedimento tipico, in cui devono essere verificati soltanto i presupposti tassativamente previsti dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001 (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 33) che, nel testo attualmente vigente, così recita: “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

Pergolato chiuso lateralmente, richiede permesso di costruire?

TAR Marche, sez. I, sent. 12 ottobre 2020 n. 585

Un pergolato chiuso lateralmente, al servizio di un bar-ristorante, richiede il permesso di costruire

Un pergolato, originariamente realizzato per lo svolgimento di attività temporanea estiva come area di ristoro esterna di un bar-ristorante, richiede il permesso di costruire se successivamente chiuso lateralmente: ciò in quanto detta chiusura rende la struttura utilizzabile per tutto l’arco dell’anno (quindi, anche prima e dopo la stagione estiva), rendendola un’opera non temporanea ma comportante una stabile trasformazione del territorio e realizzabile previo rilascio del permesso di costruire.

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Asservimento di un fondo ha carattere definitivo e irrevocabile?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 ottobre 2020 n. 1383

L’asservimento di un fondo ha carattere definitivo ed irrevocabile, provocando la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, con permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario

In caso di edificazione, l’asservimento di un fondo, implicato dal suo asservimento per lo sfruttamento edilizio di altra area, facente parte dello stesso lotto (c.d. concentrazione volumetrica) o di altro diverso lotto (c.d. cessione di cubatura), costituisce una qualità oggettiva dello stesso, opponibile ai terzi, che continua a seguire il fondo anche nei successivi trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 1998, n. 387; Sez. IV, 6 luglio 2010, n. 4333) e i cui effetti derivanti hanno carattere definitivo ed irrevocabile, provocando la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, con permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 21177/2009).

Il vincolo così sorto, per sua natura, permane sul fondo servente a tempo indeterminato, pena il completo snaturamento dell’istituto e l’asservimento crea una relazione pertinenziale, nella quale viene posta durevolmente a servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro (cfr. Cons. Stato, Ad Plen., n. 3/2009; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3766/08).

La qualità oggettiva derivante dall’esaurimento dell’attitudine edificatoria dell’area non può essere superata in sede di condono edilizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 884/2012; T.A.R. Umbria, Sez. I, 16 agosto 2010, n. 426).

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Accesso pratica edilizia al vicino confinante, quando è legittima?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 ottobre 2020 n. 1423

Al proprietario dell’immobile vicino, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie

Al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata – e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa -, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 settembre 2018, n. 270; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 11 gennaio, n. 262).

Né è possibile sostenere una violazione della riservatezza altrui, posto che l’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001) fa carico al Comune di pubblicare sull’albo pretorio la notizia dell’avvenuto rilascio con l’indicazione degli estremi identificativi dell’atto, del richiedente, dell’immobile e della tipologia di lavori.

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Oneri concessori e termine di prescrizione, come funziona?

TAR Veneto, sez. II, sent. 13 ottobre 2020 n. 913

È decennale il termine di prescrizione riguardante gli oneri concessori

Gli atti con i quali la P.A. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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