Prevenzione antincendio: esteso il termine per l’adeguamento dei condomìni

Il termine per adeguare i condomìni con altezza superiore a 12 metri è stato rinviato, mentre la scadenza prevista per gli edifici con altezze comprese tra 24 e 80 metri è rimasta invariata. Quali sono gli adeguamenti necessari? Ecco tutti i dettagli.

Scarica PDF Stampa

Approvato dal Senato il disegno di legge contenente modifiche al Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n.104) in ambito di prevenzione antincendio.

Con l’approvazione del provvedimento proposto dal Governo, avvenuta il 6 ottobre 2020, infatti, vengono introdotte diverse modifiche alle misure di prevenzione e gestione di eventuali emergenze.

Non solo, il termine entro cui adeguare i condomìni di altezza superiore a 12 metri viene rimandato a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza.

Tale termine era precedentemente previsto per il 6 maggio 2020.

Resta invariato, invece, il termine entro cui i condomìni di altezza superiore devono installare gli impianti di allarme.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono gli adeguamenti da attuare.

Prevenzione antincendio: esteso il termine per l’adeguamento dei condomìni

Come anticipato, l’approvazione del provvedimento comporta diversi cambiamenti in materia di prevenzione antincendio.

In particolare, all’interno dell’articolo 63-bis, comma 2, recante “disposizioni urgenti in materia condominiale”, possiamo leggere:

« È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019».

Questo significa che il termine per l’adeguamento alle norme antincendio è rinviato a luglio 2021. 6 mesi, cioè, dalla proroga dello stato di emergenza fisata durante la seduta del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.

La proroga, però, è valida esclusivamente per i condomìni con altezza antincendio compresa tra 12 e 24 metri, a cui si riferisce l’articolo del Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019.

Rimane pertanto inalterata la scadenza, fissata al 6 maggio 2021, per l’obbligo di installazione degli impianti nei condomini con altezza compresa tra 24 e 80 metri.

Leggi anche: Prevenzione antincendio: semplificato l’80% delle attività

Quali sono gli adempimenti previsti?

Alcuni tra gli adeguamenti per la prevenzione antincendio contenuti nel Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019 sono:
informare gli occupanti dei comportamenti da tenere in caso di emergenza per i condomìni di altezza antincendio compresa tra 12 e 24 metri;
predisporre indicazioni per le vie di esodo, le porte tagliafuoco, le sorgenti di possibile innesco, valutazione dei rischi in edifici con altezza compresa tra 24 e 50 metri devono .
– obbligo di installare un impianto di segnalazione manuale antincendio con indicatori di tipo ottico ed acustico nei condomìni con altezza che varia tra i 50 e gli 80 metri.

>> Consulta la tabella delle integrazioni antincendio

Potrebbe interessarti

Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il professionista

Studio di fattibilità e progetto preliminare per gli interventi di risparmio energetico rientranti nel Superbonus 110%

Daniel Scardina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento