Agevolazioni Prima Casa: termini bloccati fino al 31 dicembre

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 i termini previsti dalle agevolazioni Prima Casa sono stati sospesi per ripartire il 1° gennaio 2021.

Scarica PDF Stampa

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 i termini previsti dalle agevolazioni Prima Casa sono stati sospesi per il periodo che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, per ripartire il 1° gennaio 2021. La notizia arriva dall’Agenzia delle Entrate tramite la n. 345 dell’11 settembre 2020.

Il quesito è stato posto da un contribuente che ha acquistato un appartamento a maggio 2019 usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, senza però riuscire a vendere entro l’anno il precedente immobile di sua proprietà, anch’esso acquistato con gli stessi benefici, a causa delle restrizioni imposte dall’epidemia da Covid-19.

Le Agevolazioni Prima Casa, infatti, sono tra quelle che godono della sospensione dei termini amministrativi e processuali, prevista dall’articolo 24 del decreto “Liquidità”, la cui nota II-bis disciplina i benefici in argomento e stabilisce le condizioni per accedervi, tra le quali l’obbligo, in caso di un secondo acquisto agevolato, di alienare entro un anno il primo immobile comprato con le agevolazioni Prima Casa.

Nel caso specifico, il contribuente, che ha acquistato il secondo immobile fruendo delle Agevolazioni Prima Casa in data 16 maggio 2019, non è riuscito a vendere il primo immobile entro il termine prestabilito di un anno.

In data 27 gennaio 2020, infatti, l’acquirente ha accettato una proposta d’acquisto da parte di una donna in data. la promissaria acquirente non è riuscita ad ottenere, nei tempi previsti, la risposta della banca in relazione al finanziamento richiesto, a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di vendita, la sanzione prevista corrisponde alla perdita delle agevolazioni a ad una multa corrispondente al 30% delle imposte sugli interessi previste dalle Agevolazioni Prima casa.

Riguardo al quesito l’Agenzia delle Entrate si è espresse in questo modo: “poiché l’immobile sito in X, via xxx, è stato acquistato in data 16 maggio 2019 ed il termine per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto scadeva in data 16 maggio 2020, si ritiene che il contribuente istante possa fruire del periodo di sospensione dei termini previsto dal citato articolo 24 del decreto-legge, n. 23 del 2020. Pertanto, il termine per la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento