Appalti pubblici, 2021 senza gare? Colpa del Dl semplificazioni

Allungata la disciplina speciale che semplifica le procedure e dimezzata, da 150 mila euro a 75 mila, la soglia per gli affidamenti diretti (senza alcuna formalità) di servizi di progettazione. Leggi le altre novità

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Sono migliaia gli emendamenti presentati al Dl Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), e ancora le discussioni sono aperte: le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici saranno impegnate ancora per lunghi giorni. I lavori procedono a oltranza per arrivare in aula martedì 1° settembre in vista del completamento  dell’iter entro il 14 del mese, quando il decreto scadrà.

Nel frattempo, nei giorni scorsi sono stati approvati due emendamenti relativi all’articolo 1, il tutto grazie a un vero e proprio voto bipartisan sugli appalti. Fino a tutto il prossimo anno il tetto per gli affidamenti diretti sarà pari a 150 mila euro. Per lavori di importo superiore prevista la consultazione di un numero di operatori che sale a seconda della somma in ballo. Cosa cambia per i servizi di ingegneria e architettura e gli ordini professionali? Vediamo in dettaglio le novità.

> Scarica il REPORT con le riformulazioni al Dl del 28 agosto 2020

Appalti pubblici, 2021 senza gare? Colpa del Dl semplificazioni

Gli emendamenti approvati apportano le seguenti novità:
– spostato dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 il periodo transitorio delle deroghe e semplificazioni previste in materia di contratti pubblici;
– l’abbassamento a 75 mila euro della soglia per gli affidamenti diretti dei servizi e delle forniture e, quindi, anche dei servizi di ingegneria e architettura (inalterata la soglia per l’affidamento diretto dei lavori;

Leggi anche: Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in edilizia

– l’affermazione di un principio di pubblicità minima e di rotazione per le procedure ristrette (anche se la scelta delle imprese cui chiedere un’offerta resta sostanzialmente discrezionale della stazione appaltante al netto degli obblighi di rotazione);
– la possibilità di partecipare alle procedure ristrette delle associazioni temporanee di impresa.

Perché queste ultime precisazioni? Probabilmente (come riporta anche un commento del Sole 24 Ore), se si pubblicizza una procedura ristretta, si potranno formare alleanze ad hoc per presentare una candidatura fra imprese che non avrebbero i requisiti per partecipare (o essere invitate) da sole.

Edilizia delusa dall’art. 10

Si tratta dell’articolo che dovrebbe semplificare le procedure e gli interventi per la rigenerazione urbana (>> Tutto sull’art. 10 Dl Semplificazioni: La nuova edilizia in 4 punti). Le imprese del settore edilizio si sono dette deluse dal provvedimento, soprattutto per i vincoli posti alla demolizione e ricostruzione nelle zone A, perimetro che coincide con la città storica ma che poi ogni regione e ogni comune declina con ampia flessibilità.

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Redazione Tecnica

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