Decreto Crescita, ecco come funziona il Piano Città

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Il Decreto Crescita e Sviluppo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (leggi qui il testo integrale), mette in campo interessanti novità e iniziative per la realizzazione del Piano Città, vale a dire il grande progetto di riqualificazione delle aree urbane, con il diretto coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni. Del Piano Città, delle sue motivazioni e delle contestuali iniziative di Social Housing ed edilizia scolastica abbiamo scritto in Decreto Crescita: nel Piano Città, Social Housing e scuola.

La parte del Decreto Crescita e Sviluppo che tratta del “Piano nazionale per le Città” è il Capo III, dal titolo “Misure per l’edilizia”, all’articolo 12.

Vediamo nel dettaglio quali sono le iniziative (se vuoi leggere le novità del Decreto Crescita relative alle detrazioni del 50% per gli interventi di ristrutturazione vai alla pagina dedicata)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone il Piano Città, per la riqualificazione delle aree urbane e in particolare per le aree degradate.
Per l’attuazione del Piano Città viene istituita, senza oneri per la finanza pubblica, una Cabina di regia, composta, tra gli altri, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Come si procede?
Primo passo: il ruolo dei Comuni
I comuni inviano alla Cabina di regia istituita dal Decreto Crescita e Sviluppo proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando, come dice il comma 2 dell’articolo:
– la descrizione, le caratteristiche e l’ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione;
– gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell’eventuale cofinanziamento del comune proponente;
– i soggetti interessati;
– le eventuali premialità;
– il programma temporale degli interventi da attivare;
– la fattibilità tecnico-amministrativa.

Secondo passo: il ruolo della Cabina di regia
La Cabina di regia per il Piano Città ha la funzione di selezionare le proposte dei Comuni in base di alcuni criteri precisi:
– immediata cantierabilità degli interventi;
– capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
– riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale;
– miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all’efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;
– miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale e ambientale.

In seguito, una volta selezionate le proposte, la Cabina di regia, in base alle risorse messe a disposizione dagli organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili nell’ambito urbano selezionato.

La Cabina di regia istituita dal Decreto Crescita e Sviluppo per la realizzazione del Piano Città promuove poi, in accordo con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che regola gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti nel caso in cui i tempi di realizzazione si allungassero o nel caso in cui i lavori non iniziassero affatto.

Terzo passo: il ruolo del Fondo per l’attuazione del Piano Città
Per l’attuazione degli interventi previsti, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito il “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per le Città” nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente a diversi programmi di interventi costruttivi, di recupero urbano e di innovazione in ambito urbano.
All’onere derivante dall’attuazione del Piano Città (con limiti determinati: euro 10 milioni per l’anno 2012, 24 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014 e 50 milioni per 2015, 2016 e 2017) si provvede mediante utilizzo delle risorse previste per gli interventi costruttivi e i programmi di recupero urbano di cui sopra, risorse riassegnate sul “Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città”.

Rilocalizzazione di piani già esistenti
I programmi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) per i quali è stato ratificato l’Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati all’interno però della stessa regione o in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. È comunque esclusa la possibilità di dividere uno stesso programma costruttivo in più comuni.
Per la ratifica degli Accordi di programma (di cui all’articolo 34 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267) il termine è fissato al 31 dicembre 2013.
Per quanto riguarda gli interventi di edilizia sovvenzionata “rilocalizzati” di cui sopra, il Comune che li mette in atto contribuisce con fondi propri all’incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata per far sì che l’intervento costruttivo venga ultimato.
Le disposizioni si applicano anche ai programmi già finanziati per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali è necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione.
L’articolo del Decreto Crescita e Sviluppo sul Piano Città pone infine limiti agli interventi di edilizia sovvenzionata stabiliti con il decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, limiti vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto. Rimane, per questi interventi, il finanziamento statale e il numero complessivo degli alloggi da realizzare.

Immagine: © Francesco Messina (Bodàr _bottega d’architettura)

Redazione Tecnica

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