Superbonus, Entrate specifica le opzioni per sconto o cessione credito

Con la circolare 24 l’Agenzia consente varie opzioni, sia nel caso di redditi soggetti a imposta sostitutiva sia a tassazione alla fonte. Spieghiamo cosa significa e vediamo tutte le regole definitive

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Con il varo dei provvedimenti attuativi da parte del Ministero dello sviluppo economico e del direttore dell’Agenzia delle Entrate, diventano pienamente operative le norme degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio (dl 34/2020). È dunque possibile avviare i lavori. (>> Qui tutti i dettagli: Decreto Rilancio: Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per tutti).

In generale, il Superbonus è riconosciuto esclusivamente ai soggetti IRPEF al di fuori delle attività professionali e ai soggetti IRES espressamente indicati dalle norme. Con la circolare 24 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche in caso di redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a tassazione alla fonte.

>> Scarica la circolare 24 di Entrate sul Superbonus <<

Come funziona per i titolari di partita Iva? Le opzioni sono valide per tutti i soggetti? Ecco una chiara spiegazione di come procedere alla luce delle novità legislative e delle opzioni consentite.

art. 119 | ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici

art. 121 | opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Superbonus, Entrate specifica le opzioni per sconto o cessione credito

Per quanto riguarda le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la circolare dell’Agenzia fornisce una lunga serie di chiarimenti. Innanzitutto precisa che la detrazione riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

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In particolare, i soggetti beneficiari devono:
possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La mancata registrazione dell’atto, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del pagamento delle spese, se precedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Detrazioni per i familiari del proprietario?

In analogia a quanto previsto per le altre detrazioni relative agli interventi di tipo edilizio e di efficientamento energetico, possono godere della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e conviventi di fatto, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori a patto che:
– siano conviventi con il proprietario o il detentore dell’immobile alla data di inizio dei lavori o al momento del pagamento delle spese, se precedente;
– si tratti di interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione in sostanza, pertanto, non spetta al familiare nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione in quanto già locati o concessi in comodato.

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Titolari di p.iva, come funziona?

Quanto poi ai titolari di partita iva, l’Agenzia sottolinea che con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” (art. 65 del TUIR) o a quelli strumentali (arti. 54, comma 2, del TUIR).

Di conseguenza la detrazione spetta ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, solo nel caso in cui le spese riguardino interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
– da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
– dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
– dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

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Questa limitazione però, in base alla stessa norma, riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», per cui i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, in qualità, appunto, di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti siano immobili strumentali, unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

In ogni caso il condominio ha diritto al Superbonus, come chiarito dall’Agenzia, esclusivamente nel caso in cui la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Di conseguenza solo in questa situazione è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

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Detrazioni e termini di pagamento

La circolare ricorda anche che il Superbonus si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o nel 2021. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece si riferisce ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e alla data del 31 dicembre 2021, mentre per gli IACP comunque denominati e gli enti aventi le stesse finalità sociali per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

Sulla base di questi principi ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:
– per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
– per le imprese individuali al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Sono assimilabili a questi soggetti le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”.

Per le spese sostenute da soggetti diversi relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio dopo il 1° luglio 2020, danno diritto al Superbonus anche le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 e nel 2021 se in data antecedente alla scadenza dei termini della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

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Se non c’è capienza nell’imposta

In ogni caso, come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

Nel caso di impossibilità a utilizzare in tutto o in parte il Superbonus, come pure per semplice convenienza però, il comma 121 del dl Rilancio consente l’opzione tra cessione del credito e sconto in fattura. Opzione che, come chiarisce l’Agenzia, è riconosciuta a tutti i contribuenti persone fisiche che hanno un reddito, anche se non soggetto a IRPEF.

È prevista infatti la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:
a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Quanto all’ammontare dello sconto in sé, già il comma 1 dell’art. 121 precisa che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato, mentre lo sconto non potrà comunque essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta. In ogni caso come chiarito definitivamente dal documento di prassi, non è obbligatorio cedere l’intero credito maturato, ovvero richiedere l’applicazione dello sconto in fattura per l’intero importo. È infatti possibile un mix di opzioni diverse e, anche, la scelta di detrarre alcune rate e cedere le altre.

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Sconto o cessione per chi ha redditi che non concorrono al reddito complessivo

In base a quanto indicato dalla circolare, dunque, in linea generale il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ad esempio redditi assoggettati al regime forfettario, ma anche cedolare secca) ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

L’Agenzia apre però alla possibilità di optare, ai sensi dell’art. 121, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per lo sconto in fattura oppure optare per la cessione del credito. Ai fini dell’esercizio dell’opzione – prosegue la circolare – non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, dal momento che l’obbiettivo delle norme è quello di incentivare l’effettuazione degli interventi di risparmio energetico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.

Ovviamente se i titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possono utilizzare direttamente il Superbonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Ulteriori dettagli e chiarimenti sul Superbonus li trovi qui:

Superbonus e condominio

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Redazione Tecnica

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