Cambio destinazione garage in civile abitazione: come si fa?

E quali permessi servono per la posa di una piscina prefabbricata? Leggi la rassegna sentenze di oggi, molto sui titoli edilizi e l’ordine di demolizione

Mario Petrulli 21/07/20
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Come ogni martedì, eccoci all’appuntamento con la selezione di sentenze di materia edilizia e urbanistica pubblicate la scorsa settimana: cambio destinazione garage in civile abitazione: come si fa? Quali permessi? Piscine prefabbricate e manufatti in legno adibiti a wc, è necessario il titolo edilizio? Autorizzazione paesaggistica, serve per un muretto, una panchina, una vasca idromassaggio?

Altri temi trattati oggi sono: ordine di demolizione, serve comunicare avvio di procedimento? Fascia di rispetto stradale, quale natura e finalità? Analizziamo in dettaglio tutto tutti gli argomenti.

Cambio destinazione garage in civile abitazione: come si fa?

TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 17 luglio 2020 n. 909

Serve il permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso del garage in civile abitazione

Per quanto concerne il mutamento di destinazione d’uso del garage in civile abitazione, secondo la giurisprudenza dominante, “Nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi «accessori» che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, in questa categoria.

Sul tema: Chiusura porticato, serve sempre il permesso di costruire?

Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire. Quindi, deve ritenersi che il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere” (T. A. R. Campania – Salerno, Sez. I, 14/05/2018, n. 742).

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Piscine prefabbricate e manufatti in legno adibiti a wc, è necessario il titolo edilizio?

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 13 luglio 2020 n. 3054

Non è attività edilizia libera la posa di manufatti in legno adibiti a wc e deposito e di due piscine fuori terra prefabbricate di circa 50 mq con annesse pedane in legno

Non è attività edilizia libera la posa di manufatti in legno adibiti a wc e deposito e due piscine fuori terra prefabbricate di circa 50 mq con annesse pedane in legno. E infatti, la tipologia e la consistenza delle opere realizzate sull’area sono denotative di una loro stabile adibizione allo svolgimento di un’attività ricettiva, elemento che preclude, come è noto, la loro rinconduzione al novero delle opere temporanee o precarie e il loro assoggettamento al regime dell’attività edilizia libera ai sensi dell’art.6 d.p.r. n. 380/2001.

Su questo punto la giurisprudenza amministrativa è, invero, perentoria:
– “il carattere precario di un manufatto deve essere valutato avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato; se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti deve escludersi la natura precaria dell’opera” (Consiglio di Stato sez. II, 19/03/2020, n.1951; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 150);
– “ai sensi dell’art. 3, lett. e. 5) d.p.r. 380/2001, va considerato “intervento di nuova costruzione” l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sicché, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si devono valutare come opere di “nuova costruzione” quelle opere che comunque implichino una stabile – ancorché non irreversibile – trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell’immobile, dovendosi, pertanto, da ciò logicamente inferire che se, allora, sono soggetti a titolo edilizio tutti i manufatti che, pur semplicemente aderenti al suolo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale” (T.A.R. Napoli, sez. III, 02/03/2020, n.948; TAR Bologna, sez. I, 20 aprile 2016, n. 423; TAR Firenze, sez. III, 15 gennaio 2019, n. 93).

Approfondisci: Realizzazione di una piscina e dei relativi vani tecnici, devono rispettare le distanze legali?

Autorizzazione paesaggistica, serve per un muretto, una panchina, una vasca idromassaggio?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 luglio 2020 n. 896

Non serve l’autorizzazione paesaggistica per un muretto, una panchina e una vasca idromassaggio; al contrario, serve l’autorizzazione ordinaria per due tettoie di oltre 30 mq.

Un muretto, una panchina, il ringrosso di asfalto e una vasca idromassaggio non sono sottoposti al rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, allegato A, lett. A.10) e A.12), se ed in quanto “opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale”, ovvero “interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno”.

Al contrario, è richiesta l’autorizzazione paesaggistica nella forma ordinaria per due tettoie, rispettivamente di 45 mq. e 38 mq., atteso che, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, allegato B, lett. B.17), la procedura semplificata riguarda soltanto la “realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq.”.

Leggi anche: Bonus edilizia, sconto o cessione credito: istruzioni

Ordine di demolizione, serve comunicare avvio di procedimento?

TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 13 luglio 2020 n. 271

L’adozione dell’ordinanza di demolizione non richiede l’invio di comunicazione di avvio del procedimento

Vertendosi in materia di abusivismo edilizio, il potere di vigilanza dell’Amministrazione costituisce espressione di attività doverosa, i cui relativi provvedimenti, quale l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto.

Inoltre, dinanzi ad un’ordinanza di demolizione preceduta dall’ordine di sospensione dei lavori, l’interessato deve essere considerato edotto della pretesa repressiva dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019 n. 399; sez. IV, 28 settembre 2017 n. 4533; TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 giugno 2018 n. 7156; TAR Basilicata, sez. I, 19 gennaio 2008 n. 16).

Approfondisci anche: Abuso edilizio: è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento?

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Fascia di rispetto stradale, quale natura e finalità?

TAR Marche, sez. I, sent. 16 luglio 2020 n. 452

Il vincolo di inedificabilità della “fascia di rispetto stradale” non ha natura espropriativa ma unicamente conformativa ed è finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione

Come è noto, l’ampiezza delle fasce di rispetto stradali, intese come le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, trova disciplina in quanto stabilito dal codice della strada (articoli 16, 17 e 18, del D.lgs. n. 285 del 1992) e dal Regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495 del 1992).

Il vincolo di inedificabilità della “fascia di rispetto stradale” – che è una tipica espressione dell’attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti – non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall’eventuale instaurazione di procedure espropriative (Cons. Stato IV 10 gennaio 2018 n. 90).

Il divieto in oggetto risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cons. Stato 90/2018 cit.). Restano escluse solo opere funzionalmente e oggettivamente preordinate alla sola gestione della rete stradale.

Leggi anche: Coprire un terrazzo, quale permesso serve?

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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