Il Decreto rilancio è legge: regole definitive per il Superbonus

Ok al Senato dopo mesi di trattative. Leggi tutte le misure per l’edilizia, incluse le ultime modifiche

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Finalmente abbiamo il testo definitivo del DL rilancio, cronologicamente il terzo provvedimento economico dopo il Cura Italia e il decreto Liquidità, approvato in prima battuta alla Camera lo scorso 9 luglio, e ora passato anche in Senato.

La misura prevede 55 miliardi di euro per aiutare (dopo l’emergenza sanitaria) imprese, lavoratori con partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore.

Ecco un riepilogo delle misure confermate in edilizia, soprattutto quelle riguardanti il Superbonus al 110%, contenute rispettivamente:
> nell’art. 119 | ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici;
>> articolo 14, decreto legge 4/6/2013 n. 63 | Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2013, n. 90);

> nell’art. 121 | opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

>> Qui il testo completo del DL rilancio <<

Il Decreto rilancio è legge: regole definitive per il Superbonus

Art. 119 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Riportiamo le principali novità riguardanti la disciplina del Superbonus e le ultime disposizioni di cui si è molto discusso (>> vedi: Il Superbonus rema contro l’edilizia. Cosa fare?). Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, definirà le modalità attuative specifiche.

– Sono agevolabili i lavori di efficientamento energetico riguardanti anche le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno, come le villette a schiera.

– La detrazione per l’isolamento termico spetta non solo per le superfici opache orizzontali e verticali, ma anche per quelle inclinate (ok, quindi, alla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto).

Leggi anche: Superbonus per rifare il tetto: pro e contro della ventilazione

– I limiti di spesa agevolabili sono stati differenziati in base alla tipologia degli edifici: non più 60 mila euro per ogni unità immobiliare, ma 50 mila per gli edifici unifamiliari, 40 mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30 mila per quelli più numerosi (valori da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio).

>> Nuovi massimali Superbonus
La tabella con le singole voci delle spese ammissibili alla detrazione

– Per la climatizzazione invernale sono utilizzabili anche gli impianti a collettori solari e, nei soli nei comuni montani, pure l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt), Dlgs n. 102/2014). Inoltre, per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate è “premiata” anche l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle. Il tetto di spesa agevolabile, inizialmente fissato a 30 mila euro, è sceso, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, a 20 mila euro – moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio – nei condomìni fino a otto unità e a 15mila euro in quelli più grandi; resta a 30mila euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera.

– Per gli immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono gli interventi “trainanti” (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi ovvero, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta. (>> leggi: Asseverazioni per il Superbonus: fissate le regole).

– La detrazione del 110% spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione. (>> Per saperne di più: DL semplificazioni, modifiche al TU, pratiche più veloci, come demolire e ricostruire, nuove tempistiche per i titoli edilizi).

– Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus avrà un extra time di sei mesi, fino al 30 giugno 2022.

Sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.

– Tra i soggetti ammessi al beneficio sono state ricomprese anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi

– Per le persone fisiche, il superbonus per l’efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

– Sono esclusi dalla detrazione potenziata gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

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Art. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Relativamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, c’è la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per interventi in materia edilizia ed energetica sotto forma di credito d’imposta o di sconto sul corrispettivo anziché di detrazione dalle imposte sui redditi. Anche in questo caso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, definirà le modalità attuative specifiche.

Valgono le seguenti precisazioni.

– L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (questi non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso).

Approfondisci: Istruzioni per Bonus edilizia, sconto o cessione credito

– In caso di bonus facciate, l’opzione è esercitabile non solo per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (articolo 1, comma 219, legge 160/2019), ma anche per i lavori di rifacimento della facciata che riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (successivo comma 220). (>> Leggi: Bonus facciate, le soluzioni: l’intonaco termico).

– In caso di trasformazione della detrazione in credito d’imposta, non si applica la norma che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl 78/2010).

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Foto: iStock/Marcos Calvo

Redazione Tecnica

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