Decreto rilancio riscritto: cosa cambia in edilizia

Importi di spesa ridotti per il Superbonus, valido anche per immobili singoli (stando al testo), chiarimenti per lo sconto in fattura e la sostituzione impianti. Ecco le novità punto per punto

Lisa De Simone 10/07/20
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Sì alle seconde case ma importi di spesa ridotti per i lavori che danno diritto al Superbonus. Agevolazione anche per le villette a schiera ma limite al numero di immobili sui quali si potrà applicare. Per gli altri lavori edili confermata la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma solo per i lavori pagati nel 2020 e nel 2021.

Non sono poche le novità per le norme del decreto Rilancio in parte riscritto in Parlamento (>> scarica il nuovo testo a fine articolo). Inseriti alcuni chiarimenti, ma dei dubbi restano e, soprattutto, per consentire alle imprese di attivarsi mancano le disposizioni attuative dell’Agenzia delle entrate.

Aggiornamento 15 luglio 2020

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I limiti di costo valgono solo per gli interventi volti a migliorare la performance energetica.

Sismabonus: per gli interventi antisismici «non sono definiti massimali di costo specifici». Sono quindi esclusi dai “massimali” del decreto tutti gli interventi sull’involucro edilizio (che interessano oltre il 25% della superficie disperdente lorda) di edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che abbassano la classe di rischio di una o più classi.

Decreto rilancio riscritto: cosa cambia in edilizia

Lo sconto in fattura

Il nuovo testo contiene innanzitutto un chiarimento sul valore detrazione. Questa è pari al 110% ma in caso di sconto in fattura non può superare l’importo dovuto alla ditta, e viene maggiorata solo nel caso di cessione del credito.

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In pratica l’impresa che esegue lavori su un condominio per 300 mila euro può decidere di effettuare lo sconto del totale, e quindi i condomini non pagheranno nulla, e potrà utilizzare in compensazione la somma pari allo sconto a partire dal mese successivo a quello nel quale è stata emessa la fattura (almeno stando alle istruzioni delle Entrate per le precedenti operazioni di questo tipo). Nel caso invece di cessione del credito i tempi saranno più lunghi ma l’impresa potrà “spendere”, dall’anno successivo, una somma pari a 33 mila euro. Obbligatorio il visto di conformità per l’uso del Superbonus (>> leggi: Professionisti e Superbonus, attenzione al «Visto di conformità»).

Spese ridotte

Arriva poi un tetto di spesa per il Superbonus, legato al numero di immobili presenti nell’edificio. Per la coibentazione, l’intervento “trainante” per ottenere la maxidetrazione, è previsto infatti un ammontare massimo di 50 mila euro per gli edifici singoli, 40 mila euro per quelli con un massimo di 8 immobili, e 3o mila euro per gli altri.

Nel caso invece di impianti di riscaldamento, la detrazione è di 30 mila euro per le case singole e scende poi a 20 mila e 15 mila per i condomini più numerosi.

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Le regole per il riscaldamento

Per quel che riguarda la sostituzione dell’impianto di riscaldamento è stata poi prevista la possibilità di utilizzare, nei singoli immobili, anche le caldaie a condensazione e quelle a biomassa, queste ultime solo nei comuni senza inquinamento. Chiarito inoltre che il superbonus non spetta per la semplice climatizzazione, ma solo se si sostituisce un impianto di riscaldamento (>> leggi: Taglio ai consumi energetici: «trucchi» per il condizionatore o sostituirlo?)

Il dubbio sul limite a due immobili

Un’altra delle novità è la possibilità di ottenere il superbonus non solo per tutti gli immobili in condominio, ma anche per gli immobili singoli, comprese le villette a schiera, a prescindere se prima o seconda casa. Ma il testo non è del tutto chiaro. Dal tenore letterale della norma, infatti, si può anche ipotizzare che in realtà sia stato posto un tetto al valore della detrazione per i proprietari di singoli edifici con più immobili distintamente accatastati, per i quali viene imposto un tetto di spesa.

Attualmente, infatti, nel caso in cui intero edificio in cui siano presenti parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, sia posseduto da un unico proprietario, quest’ultimo ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni, moltiplicate per il numero degli immobili presenti. Così ad esempio attualmente l’unico proprietario di una villetta triframiliare potrebbe calcolare la spesa massima per la coibentazione su un totale di 120 mila euro, ossia 40 mila euro per ciascun appartamento. In base al nuovo testo, invece, sembrerebbe che la spesa massima ammessa al superbonus possa essere di soli 80 mila euro, in quanto va calcolata su un massimo di due unità immobiliari.

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Cessione del credito per le altre detrazioni

Con il passaggio parlamentare del decreto arriva la conferma della possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per gli interventi edilizi con aliquota ordinaria, bonus facciate e ecobonus. L’agevolazione riguarda però solo le spese effettuate nel 2020 e 2021, mentre è stato tolto ogni riferimento alle rate già in corso. Per chi vorrà cedere il credito in questi casi non è richiesto il visto di conformità.

>>>>> DL RILANCIO – Art. 119-121 – 10 luglio 2020

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Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico. Agevolazione ammessa anche per le seconde case, ma esclusa per gli immobili di lusso. Nessuna limitazione, invece, per gli interventi in condominio. Con l’ingresso delle seconde case sono stati rivisti i massimali di spesa ammessi all’agevolazione che variano in funzione del numero di immobili in condominio. Chiarito che in caso di sconto in fattura, questo non potrà superare l’importo dei lavori, per cui il bonus pari al 110 per cento della spesa sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui si intenda utilizzare la detrazione direttamente o effettuare la cessione del credito. Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus facciate al 90 per cento, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico. Opzione solo per i lavori effettuati nel 2020 e 2021. Asseverazione e visto di conformità obbligatori per il superbonus. Nell’ebook l’analisi delle disposizioni previste dopo il passaggio parlamentare del decreto.   Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

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Lisa De Simone

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