Decreto Crescita. Ristrutturazioni: quanto si detrae dagli interventi?

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Le ristrutturazioni e gli interventi di efficienza energetica sono uno dei principali punti sviluppati nel Decreto Crescita e Sviluppo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (leggi il testo integrale). Il Capo III del decreto contiene le “Misure per l’edilizia”: l’articolo 11 è dedicato alle “Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico”.

Da ieri fino al 30 giugno 2013 è quindi possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% sulle spese per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico con un tetto di spesa massimo di 96.000 euro.
Gli interventi a cui si applica il bonus fiscale comprendono l’installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili anche in assenza di opere edilizie.
Fino alla fine dell’anno le detrazioni 50% coesisteranno con lo sconto fiscale del 55%.
Leggi anche Ristrutturazioni, le regole delle detrazioni 50%.


Il testo dell’articolo 11 del Decreto Crescita e Sviluppo

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».

3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo e’ soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012”.


Gli interventi ammessi
 e le rispettive detrazioni (fonte: il Sole 24 Ore)
Riportiamo le detrazione per i diversi interventi agevolati. Dove indichiamo 36%-50% o 55%-50% la detrazione fiscale è quella in vigore quando vengono sostenute le spese. Leggi anche Detrazioni 36%, 50% e 55%: ecco la procedura da seguire.

Antenne TV radio o satellitare: detrazione 36%-50%

Installazione nuovo ascensore: detrazione 36%-50%

Autoclave, installazione di nuovo impianto: detrazione 36%-50%

Interventi nel bagno, cambio piastrelle, sanitari e tubature: detrazione 36%-50%. Se si interviene solo su piastrelle o sanitari, nessuna detrazione

Costruzione o riparazione del balcone: detrazione 36%-50% per realizzazione o consolidamento

Sostituzione del boiler scalda-acqua: se il boiler elettrico viene sostituito con uno a gas, l’agevolazione è del 36%-50%; se viene sostituito con una pompa di calorecon coefficiente maggiore di 2,6, la detrazione è del 55% dal 1° gennaio 2012 fino a fine 2012, del 50% per i primi 6 mesi del 2013, del 36% dal 1° luglio 2013

Sostituzione dell’impianto caldaia: se la sostituzione è con modello a condensazione o pompe di calore a bassa entalpia e comprende termoregolazione dei caloriferi, la detrazione è del 55%-50%. In tutti gli altri casi, la detrazione è del 36%-50%

Sostituzione dei radiatori: solo se si sostituisce anche la caldaia, l’agevolazione è del 55%-50%

Isolamento di coperture o pareti: se si rispettano i requisiti di risparmio energetico (d.m. 11 marzo 2008, allegato B) la detrazione è del 55%-50%

Installazione di nuovo climatizzatore esterno: l’agevolazione è del 36%-50% sugli impianti che hanno la pompa di calore

Contabilizzazione delle valvole termostatiche e dei ripartitori di calore: la detrazione è del 55%-50% se la si accompagna alla sostituzione delle caldaia con modello a condensazione o pompe di calore. In tutti gli altri casi, la detrazione è del 36%-50%

Sostituzione delle finestre e degli infissi: la detrazione è del 55%-50% se le nuove finestre rispettano i requisiti di trasmittanza termica all’allegato B del d.m. 11 marzo 2012 e s migliorano le prestazioni energetiche della casa. Con doppi o tripli vetri la detrazione è del 36%-50%

Garage o box auto: se pertinenziale, la detrazione solo ed esclusivamente sulle spese giustificate dall’impresa di costruzione è del 36%-50%

Impianto elettrico: la detrazione è del 36%-50%

Rifacimento del lastrico solare o impermeabilizzazione: solo per la posa di materiale coibentanti che rispettano le caratteristiche di isolamento termico a norma, la detrazione è del 55%-50%. Per tutto il resto, la detrazione è del 36%-50%

Installazione di pannelli solari per l’acqua: la detrazione è del 55%-50% se l’impianto ha una garanzia di 5 anni ed è conforme alle UNI ENI 2945-76. Altrimenti, è del 36%-50%

Spostamento di una parete interna: la detrazione è del 36%-50%

Sostituzione di pavimenti interni: solo se l’intervento è contestuale a manutenzione straordinaria, la detrazione è del 36%-50%. Negli altri casi, si tratta di manutenzione ordinaria non agevolata

Installazione di una porta esterna blindata: la detrazione è del 36%-50%. Se la porta ha caratteristiche di trasmittanza all’allegato B del d.m. 11 marzo 2012 la detrazione è del 55%-50%

Ricostruzione di scale condominiali: la detrazione è del 36%-50%

Seminterrato: se viene recuperato e reso abitabile e se nel titolo abilitativo per i lavori è specificato che c’è un cambio d’uso, la detrazione è del 36%-50%

Soppalco interno: la detrazione (36%-50%) vale solo per quelli abitabili, non per i ripostigli

Sottotetto: se lo si recupera a fini abitativi senza creare una nuova unità abitativa, l’agevolazione è del 36%-50%

Tapparelle: le antifurto sono agevolate al 36%-50%, quelle elettriche hanno la stessa agevolazione se nella casa abita un disabile grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992)

Rifacimento totale o parziale del tetto: detrazione 36%-50% (anche solo per sostituire le tegole)

Leggi anche Decreto Crescita, i dettagli per le detrazioni al 50%.


I tempi del Decreto

Il passaggio dal 36% al 50% è valido a partire dalla data di pubblicazione del Decreto Crescita in Gazzetta Ufficiale (cioè da ieri) e dura fino al 30 giugno 2013.
Il testo del decreto precisa che i lavori di installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili dovranno rispettare le normative vigenti. Il dubbio da chiarire è legato alla disposizione secondo cui “il proprietario deve acquisire idonea documentazione”, ma di cosa questo significhi non si sa molto di più di quanto già trapelato.

Fino al 31 dicembre 2012 non cambierà nulla: la detrazione del 55% per interventi di efficientamento e risparmio energetico segue le regole precedenti (tetto massimo di spesa, interventi agevolati, ecc.), tenendo presente che lo sconto è legato al rispetto del limite del 20% di risparmio ottenuto di energia primaria, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005.
Il vero cambiamento per la detrazione 55% arriverà a partire dal 1° gennaio 2013: fino al 30 giugno 2013, il bonus scenderà al 50% e saranno modificate anche i tetti massimi di spesa detraibili.

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Redazione Tecnica

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