Efficienza energetica edifici, nuove regole col decreto 48/2020 in GU

Dall’11 giugno 2020 nuove istruzioni per realizzare gli edifici e renderli (energeticamente) efficienti; servirà soprattutto a determinare i requisiti minimi per le ristrutturazioni

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n, 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.

Il Dl è già in vigore, ed è costituito da 18 articoli che contegono modifiche e/o integrazioni al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Efficienza energetica edifici, nuove regole col decreto 48/2020 in GU

1. Il titolo racchiude, in estrema sintesi, gli effetti dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (pubblicato nella G.U. n. 146 del 10 giugno 2020), con cui è stata attuata nel nostro ordinamento la direttiva UE n. 2018/844 del 30 maggio 2018, modificando in più punti il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, originariamente denominato “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

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2. L’obiettivo del d.lgs. n. 48/2020, ambizioso ma non più differibile, è intervenire sul patrimonio immobiliare italiano, con specifiche azioni volte al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche tramite l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante. La relativa definizione è contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera vicies-quater), d.lgs. 192/2005: “lavori che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono”; il tutto, va ricordato, indipendentemente dalla riconducibilità di tali lavori ad una delle categorie di interventi (ad es. manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – cd. Testo Unico Edilizia.

3. Di particolare rilievo, inoltre, sono le precisazioni sugli ambiti di esclusione del d.lgs. 192/2005 che, come in passato, continuano a ricomprendere:
– gli edifici vincolati, ossia soggetti al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – cd. Codice dei beni culturali (basti pensare ad uno dei tanti palazzi storici delle nostre città);
– gli edifici non influenti energeticamente (quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, ecc.).

Per i primi viene ribadito il ruolo dell’autorità (statale o regionale) preposta alla tutela di tali beni che dovrà pronunciarsi sull’eventuale (non) compatibilità degli interventi di miglioramento energetico rispetto ai valori tutelati (art. 3, comma 3-bis, d.lgs. 192/2005); per i secondi viene specificato che l’esonero dalla quasi totalità delle previsioni del d.lgs. 192/2005 non riguarda, però, la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici [cfr. nuovo art. 3, comma 3, lettera e), d.lgs. 192/2005].

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4. È stata prestata altresì particolare attenzione alle necessarie modifiche ed integrazioni alla normativa vigente per promuovere l’installazione della domotica e, soprattutto, per favorire l’utilizzazione della mobilità elettrica. In particolare, in un’ottica di sviluppo infrastrutturale, sono stati introdotti nuovi requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, come sopra definite, con l’obbligo di installazione di un numero minimo di punti di ricarica o della loro predisposizione.

Infatti, l’art. 16, d.lgs. 48/2020 obbliga i Comuni – entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto – ad adeguare i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto per gli edifici siano essi ad uso residenziale o meno, per quelli di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al D.M. 26 giugno 2015 e succ. mod. (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. L’articolo 16, al comma 2, conseguentemente, abroga l’articolo 4, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, che recava disposizioni analoghe in materia.

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5. Degne di segnalazione, infine, sono le modificazioni in materia di attestato di prestazione energetica (APE), da allegare come noto ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione: le competenze sanzionatorie in materia di APE sono ora attribuite alle regioni e alle province autonome, peraltro competenti per l’accertamento e la contestazione della violazione (art.6, comma 3, nuovo d.lgs. 192/2005).

Pur confermando la validità temporale massima dell’APE (dieci anni) la stessa è subordinata anche al rispetto delle prescrizioni inerenti all’integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici. Si deve, invece, mettere mano all’APE nei casi di sistema tecnico per l’edilizia installato, sostituito o migliorato, procedendo all’analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato (art. 16, comma 10-bis, nuovo d.lgs. 192/2005).

6. Da ultimo, con l’entrata in vigore così ravvicinata del d.lgs. 40/2020 (fissata come detto all’11 giugno 2020), dovrebbe venir meno la procedura di infrazione n. 2020/0205, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La procedura di infrazione n. 65, alla data del 9 giugno 2020, è stata infatti assegnata alle competenti Commissioni parlamentari del Senato

Articolo di Andrea Ferruti

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Redazione Tecnica

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