
Il decreto Rilancio ha ridato speranza all’edilizia mettendo in campo la cessione del credito al fornitore e lo sconto in fattura con possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Certo, la misura piace a molti, ma sul primo molte imprese hanno storto il naso. (>> Leggi: Superbonus 110%, lo sconto in fattura fa gola, non alle imprese).
Mancano ancora le modalità attuative della norma, ma molto è già contenuto nel decreto. Come si fa dunque a iniziare i lavori pagando un minimo anticipo (praticamente nulla)? Ecco come funzionano cessione del credito e sconto in fattura, inclusi i procedimenti per attuarli.
Superbonus 110%, iniziare i lavori a costo zero
Il Superbonus al 110% è previsto per questi lavori (Articolo 119 del DL Rilancio):
– isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali;
– materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali;
– impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;
– impianti a pompa di calore;
– impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici.
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Ecco come funziona
Inoltre, secondo i Commi 3-5 si prescrivono:
– miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE (>> leggi: Per il Superbonus 110% serve attestazione Ape);
– installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (>> leggi: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico).
> Leggi anche l’approfondimento Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati
Come partire a costo zero?
I soggetti che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sosterranno spese per le sopra dette tipologie di lavori, incluso il bonus facciate al 90% e gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50% (oltre che per l’Ecobonus 65%, comprese le vecchie rate non ancora utilizzate), potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta:
1. per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari;
2. per un contributo sotto forma di sconto sul dovuto, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
SUPERBONUS 110%
Vale per interventi edili già avviati?
Va specificato che al comma 1 dell’articolo 119 viene utilizzata l’espressione «soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati», e occorrerà pertanto fare riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Diversamente, per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si dovrà far riferimento al criterio di competenza (vedasi la circolare agenzia Entrate n. 2/E/2020).
Chi fruisce della detrazione?
– Tutti i contribuenti, anche quelli non obbligati a versare imposta sul reddito, a patto che siano beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
– I fornitori esecutori dei lavori.
– Soggetti privati come persone fisiche, anche lavoratori autonomi o d’impresa, società ed enti collegabili però al rapporto che ha permesso la detrazione stessa (chiarimenti espressi nelle circolari n. 11/E e n. 17/E del 2018).
– Intermediari finanziari e istituti di credito ma soltanto se il creduto proviene da soggetti ricadenti nella no tax area.
Leggi anche: Superbonus 110% per sostituire la caldaia. Conviene sempre?
Ecobonus e bonus casa, i siti per l’invio dati a ENEA
Finalmente attivi i siti ENEA per l’invio della documentazione relativa ai lavori di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus o bonus casa conclusi nel 2020.
Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.
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Tutte le informazioni a portata di click, aggiornato agli ultimi passaggi legislativi

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Cinzia De Stefanis, 2020, Maggioli EditoreIl decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 (G.U. 10 giugno 2020, n. 146) recepisce nel nostro ordinamento le direttive Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia e 2012/27 sull'efficienza energetica, modificando il d.lgs. 192 del 2005. Diverse e tutte importanti le...
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