Superbonus, il cappotto termico deve essere antincendio

Attenzione ai materiali utilizzati per intervenire sull’involucro dell’edificio e della facciata; devono rispettare la norma di prevenzione incendi in vigore dal 6 maggio 2019

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Uno dei 3 macro-interventi che prevedono il Superbonus al 110% riguarda la coibentazione dell’edificio (con riduzione di due classi di consumo energetico). Si può parlare quindi di cappotto termico o di soluzioni alternative (>> leggi: Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico).

Attenzione però alle classi di reazione al fuoco dei materiali che compongono il cappotto termico e alla propagazione dell’incendio attraverso la facciata. È infatti recente l’emanazione di una normativa antincendio (in vigore dal 6 maggio 2019), che bisognerà tenere a mente nel caso si vogliano intraprendere lavori di coibentazione dell’edificio.

Vediamo quali accorgimenti progettuali si possono adottare per ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso la facciata, rimandando ovviamente nelle prescrizioni per l’ottenimento del Superbonus.

Superbonus, il cappotto termico deve essere antincendio

Il riferimento normativo che prescrive l’obbligo di progettare l’involucro soffermandosi sulle cosiddette misure di protezione passiva deriva dal Dm dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale sono state aggiornate ed integrate le norme tecniche antincendio degli edifici di civile abitazione, risalenti al 1987.

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Cosa prescrive il DM per cappotto e facciate?

Il documento è in vigore dal 6 maggio 2019, e obbliga i progettisti a prestare la massima attenzione alla sicurezza antincendio delle facciate dei condomìni soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Attenzione, queste regole valgono sia per gli edifici di nuova costruzione, sia gli interventi sull’esistente che comportano il rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate.

Perché un condominio sia soggetto al controllo di prevenzione incendio, deve avere un’altezza antincendio superiore a 24 metri. (>> Per capire meglio l’argomento: Antincendio, sì alla regola tecnica per condomini).

Per altezza antincendio si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile (vanno escluse le aperture dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso (generalmente la strada).

Se questa condizione e se l’intervento di coibentazione termica incide su almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate che compongono l’edificio, allora i progettisti devono perseguire tre obiettivi.

  1. Evitare che la propagazione dell’incendio per mezzo dell’involucro edilizio vada a compromettere le compartimentazioni;
  2. Limitare il rischio di propagazione, all’interno dell’edificio, di fiamme originatesi all’esterno;
  3. Scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano cadere compromettendo l’esodo e la sicurezza dei soccorritori.

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Cosa si deve fare?

Bisogna prestare molta attenzione ai materiali utilizzati e alla conformazione della facciata, compresi il posizionamento delle aperture e la presenza di eventuali cavità verticali nell’involucro.

Sarebbe opportuno seguire la Guida tecnica per le facciate degli edifici civili, valida per edifici di altezza antincendio superiore a 12 metri. Non è obbligatoria, ma ricca di suggerimenti e soluzioni pratiche.

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Accorgimenti progettuali

Nella Guida, con “cappotto termico” ci si riferisce alle facciate definite “semplici”, ossia multistrato e senza intercapedini d’aria, per le quali c’è da verificare, in corrispondenza di ogni solaio con funzione di compartimentazione, la resistenza al fuoco delle fasce di piano, ossia delle porzioni di facciata poste tra le aperture di due piani successivi.

Inoltre, i prodotti isolanti presenti in facciata devono avere precisi requisiti di reazione al fuoco, devono essere almeno di classe 1 o di classe B-s3-d0 secondo il sistema di classificazione europeo.

In merito alla reazione al fuoco degli isolanti, le linee guida dei Vigili del Fuoco sono molto dettagliate e – ad esclusione delle fasce (di larghezza pari a 60 cm) intorno ai vani finestra e porta-finestra e della parte basamentale (per un’altezza di almeno 3 metri) – consentono l’utilizzo di isolanti di classi inferiori alla 1 o alla B-s3-d0. Gli isolanti, però, vanno protetti da materiali incombustibili di adeguato spessore.

Leggi anche: Superbonus 110% per sostituire la caldaia. Conviene sempre?

Cappotto termico, quali regole?

Sono agevolati gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.

La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).

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Il bonus è riconosciuto sulle parti comuni condominiali e sugli immobili cielo-terra, purché prima casa: non è riconosciuto per le seconde case unifamiliari. Nel caso dei condomini ovviamente non fa differenza che l’appartamento di proprietà sia prima o seconda casa.

In realtà non è possibile fornire una soluzione univoca poiché ogni intervento è differente e soggetto a requisiti tecnologici, normativi e amministrativi diversi. Il progettista è, quindi, chiamato a fare una scelta idonea e conforme all’oggetto d’intervento, tenendo conto di condizioni quali: il contesto climatico in cui l’edificio è collocato, la tipologia dell’intervento (ristrutturazione o nuova costruzione), la destinazione d’uso (pubblica o privata), i vincoli normativi e amministrativi, le disponibilità economiche.

>> Per sapere tutto su Isolamento in intercapedine, a cappotto interno, a cappotto esterno e le soluzioni alternative, leggi questo approfondimento: Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico.

Consigliamo

Resistenza al fuoco delle strutture

L’introduzione degli Eurocodici strutturali nel contesto normativo europeo e del regolamento sui prodotti da costruzione ha riscontrato il consenso degli operatori del settore, ma anche dei professionisti antincendio che però necessitano sempre più di supporti normativi di riferimento nell’attività di progettazione.Agli Eurocodici ha fatto seguito una serie di decreti applicativi, relativi alla classificazione di resistenza al fuoco e alle prestazioni di resistenza al fuoco dei fabbricati, che hanno visto nuova luce con l’emanazione e la diffusione dell’applicazione del Codice di prevenzione incendi, uno strumento che consente di diversificare i metodi di progettazione e di valorizzare l’ingegno del professionista.Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ha avviato il processo di rinnovamento e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, che ha comportato il trasferimento della responsabilità dei controlli ai professionisti antincendio, ma anche di impiegare più efficacemente le risorse dei Vigili del fuoco nelle verifiche successive all’avvio dell’esercizio.L’opera affronta le tematiche inerenti la sicurezza antincendio, specificatamente nel settore della resistenza al fuoco, mediante una trattazione organica, cercando di esplicitare soprattutto quegli aspetti più controversi nell’applicazione della normativa, che hanno ricadute tanto sull’attività dei professionisti, nell’attività di progettazione, quanto su quelle dei verificatori, in relazione ad esigenze di uniformità nelle valutazioni.L’opera racchiude il frutto di una lunga esperienza professionale nel campo della prevenzione incendi e nella verifica delle condizioni di sicurezza antincendio delle attività, ed è rivolta ai professionisti che operano metodicamente nel settore della prevenzione degli incendi ed anche a coloro che si confrontano occasionalmente con le problematiche di sicurezza.Claudio Giacalonelaureato in ingegneria civile e in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, è un dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Attualmente svolge la funzione di Comandante dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza. È stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del DPR 1° agosto 2011, n. 151 e del nuovo Codice di prevenzione incendi. Ha curato la valutazione dei progetti e le verifiche di sicurezza dei padiglioni nazionali ed esteri dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015. È componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della nuova regola tecnica verticale per il locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento secondo il Codice di prevenzione incendi.

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Da non perdere

La Guida essenziale al Codice di prevenzione incendi accompagna i professionisti antincendio nell’elaborazione dei concetti principali di una normativa comunque complessa e di sempre più ampia applicazione. Alla Guida è associata una sezione online dove saranno pubblicati gli approfondimenti e le analisi riferite alle prossime regole tecniche di futura pubblicazione.

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Foto: iStock/Animaflora

Redazione Tecnica

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